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mercoledì 4 luglio 2012

I.S.V.A.P. Lettera al mercato del 4/7/2012 - "Sinistri fantasma" e risarcimento diretto


SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE
Roma 4 luglio 2012
Prot. n. 09-12-010381

Oggetto: “Sinistri fantasma” e risarcimento diretto.

E’ in crescita il numero dei reclami inviati a questa Autorità da assicurati che
lamentano l’attribuzione della responsabilità di sinistri r.c.auto mai accaduti (cd “sinistri
fantasma”), con conseguente penalizzazione contrattuale (malus).
I casi sono relativi a sinistri con soli danni alle cose rientranti nell’ambito della
procedura di risarcimento diretto. L’impresa “Gestionaria”, che ha ricevuto la richiesta di
risarcimento dal presunto danneggiato, gestisce e liquida il sinistro, recuperando il forfait in
Stanza di compensazione; l’impresa “Debitrice” addebita il sinistro “fantasma” e il relativo
malus al proprio assicurato, nonostante il disconoscimento del sinistro da parte di
quest’ultimo.
In molti casi l’assicurato viene a conoscenza del sinistro “fantasma” solo al momento
in cui riceve l’attestato di rischio che riporta il sinistro e l’applicazione del malus.
Ciò accade in genere perché l’impresa invia al proprio assicurato la comunicazione
del sinistro mediante sistemi di spedizione che non danno certezza della ricezione (es.
Postel). Non ricevendo dall’assicurato la tempestiva notizia di disconoscimento del sinistro
(la Convenzione CARD prevede 30 giorni di tempo per l’assicurato) l’impresa procede, sulla
base del meccanismo di silenzio/assenso previsto per tali ipotesi dalla Convenzione CARD,
a comunicare alla Gestionaria il via libera alla liquidazione del sinistro.
In altri casi l’assicurato riceve dalla propria impresa (la Debitrice) la notizia del
presunto sinistro.
Sia nella prima che nella seconda ipotesi, solitamente l’assicurato, non appena avuta
conoscenza del presunto sinistro, comunica alla propria impresa il disconoscimento
dell’evento; alcuni assicurati sporgono denuncia per truffa.
Molti assicurati chiedono alla propria impresa di poter prendere visione degli atti del
presunto sinistro; spesso l’impresa si limita a comunicare che gli atti sono presso la
Gestionaria e che per poterne prendere visione deve presentare a tale impresa richiesta
formale di accesso ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 28 ottobre
2008, n. 191.
Spesso la Gestionaria non dà seguito alle richieste di accesso o le evade in tempi
molto lunghi.
Tale procedura non è, peraltro, in linea con quanto disposto dall’art. 7, comma 1, del
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 28 ottobre 2008, n. 191, recante la disciplina
del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione,
in base al quale, nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, l'impresa debitrice che
riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del contraente o dell'assicurato deve
inoltrarla all'impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente.
Nonostante il disconoscimento del sinistro, la Debitrice in genere non pone in essere
iniziative per interrompere la procedura di risarcimento diretto. Nella quasi totalità dei casi le
richieste di risarcimento del presunto danneggiato sono infatti assistite da dichiarazioni
testimoniali, che la debitrice ritiene prevalenti rispetto al disconoscimento del sinistro del
proprio assicurato.
Solo in rari casi la Debitrice prova a resistere alle pretese utilizzando gli strumenti
previsti dalla legge e dalla Convenzione.
La Gestionaria liquida quindi il sinistro e percepisce il forfait che viene addebitato
dalla Stanza di compensazione alla Debitrice. La Debitrice applica il malus al proprio
assicurato e il conseguente aumento di premio.
In tutti i casi esaminati non sono risultati adeguati i controlli antifrode da parte delle
imprese coinvolte, né denunce/querele alle Autorità competenti.
Il fenomeno presenta rilevanti aspetti di criticità sotto un duplice profilo:
· di tutela dei consumatori, che subiscono l’ingiusta applicazione della penalizzazione
contrattuale (malus) e l’aumento di premio;
· di “sistema”, in quanto sinistri in fumus di frode, in assenza di adeguate iniziative di
contrasto, vengono liquidati traducendosi in costi impropri che concorrono agli
aumenti tariffari.
I reclami dei consumatori e le risposte fornite dalle imprese a seguito dell’intervento di
questa Autorità evidenziano che il fenomeno non è adeguatamente fronteggiato, a causa di
carenze riconducibili ai flussi informativi tra imprese e tra imprese e assicurati, all’attuale
sistema di regolazione dei pagamenti nell’ambito della Convenzione CARD, che non appare
calibrato rispetto a queste patologie, e degli inadeguati livelli di controlli e di iniziative
antifrode da parte delle imprese.
In relazione a quanto sopra, ciascuna delle imprese in indirizzo dovrà:
in qualità di “Debitrice”:
a) adottare procedure di comunicazione agli assicurati dell’informativa sulla apertura di
sinistri a proprio carico, mediante sistemi di spedizione che diano certezza della
ricezione della informativa;
b) in presenza di disconoscimento del sinistro da parte dell’assicurato, attivarsi
tempestivamente nei confronti della Gestionaria per sospendere la gestione del
sinistro, avviare immediati controlli antifrode e procedere alle segnalazioni alle
competenti autorità giudiziarie;
c) in caso di richiesta dell’assicurato di accedere agli atti del fascicolo di sinistro,
attivarsi tempestivamente richiedendo alla Gestionaria di fornire direttamente
all’assicurato la documentazione richiesta;
d) a decorrere dalla data della presente comunicazione, procedere al rimborso della
maggiorazione di premio conseguente al malus applicato e alla riclassificazione
corretta del contratto nella giusta classe di merito, per le segnalazioni o reclami finora
ricevuti relativi all’addebito di sinistri “fantasma”:
1. per i quali non vi sia prova dell’avvenuta ricezione da parte dell’assicurato
della comunicazione del presunto sinistro;
2. per i quali le circostanze del caso evidenzino elementi di anomalia.
in qualità di “Gestionaria”:
· in caso di comunicazione dell’impresa Debitrice di dichiarazione di disconoscimento
del sinistro da parte dell’assicurato di quest’ultima, sospendere la procedura di
pagamento, porre in essere con tempestività ogni iniziativa volta a ricostruire
l’accaduto, anche attivandosi nei confronti del proprio assicurato per riscontrare le
dichiarazioni di controparte, avviare immediati controlli antifrode e procedere alle
segnalazioni alle competenti autorità giudiziarie.
Ciascuna impresa dovrà trasmettere a questa Autorità, entro il 15 settembre 2012, una
relazione illustrativa delle iniziative adottate per conformarsi alle presenti istruzioni.
Le iniziative, che dovranno formare oggetto di delibera da parte dell’organo
amministrativo, dovranno essere assunte sulla base del contributo della funzione reclami,
della funzione internal audit, della funzione compliance e della funzione antifrode.
Entro lo stesso termine andrà trasmesso a questa Autorità un prospetto che riporti, in
relazione a quanto previsto al punto d), il numero dei casi riesaminati e, di questi, il numero
dei casi per cui si è proceduto alla riclassificazione e al rimborso del malus, distintamente per
le due ipotesi sub d), e il relativo importo dei premi restituiti.
Distinti saluti
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

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