SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE
Roma 4 luglio 2012
Prot. n. 09-12-010381
Oggetto: “Sinistri
fantasma” e risarcimento diretto.
E’ in crescita il numero
dei reclami inviati a questa Autorità da assicurati che
lamentano l’attribuzione
della responsabilità di sinistri r.c.auto mai accaduti (cd “sinistri
fantasma”), con
conseguente penalizzazione contrattuale (malus).
I casi sono relativi a
sinistri con soli danni alle cose rientranti nell’ambito della
procedura di risarcimento
diretto. L’impresa “Gestionaria”, che ha ricevuto la richiesta di
risarcimento dal
presunto danneggiato, gestisce e liquida il sinistro, recuperando il forfait
in
Stanza di compensazione;
l’impresa “Debitrice” addebita il sinistro “fantasma” e il relativo
malus al proprio assicurato,
nonostante il disconoscimento del sinistro da parte di
quest’ultimo.
In molti casi l’assicurato
viene a conoscenza del sinistro “fantasma” solo al momento
in cui riceve l’attestato
di rischio che riporta il sinistro e l’applicazione del malus.
Ciò accade in genere
perché l’impresa invia al proprio assicurato la comunicazione
del sinistro mediante
sistemi di spedizione che non danno certezza della ricezione (es.
Postel). Non ricevendo
dall’assicurato la tempestiva notizia di disconoscimento del sinistro
(la Convenzione CARD
prevede 30 giorni di tempo per l’assicurato) l’impresa procede, sulla
base del meccanismo di
silenzio/assenso previsto per tali ipotesi dalla Convenzione CARD,
a comunicare alla
Gestionaria il via libera alla liquidazione del sinistro.
In altri casi l’assicurato
riceve dalla propria impresa (la
Debitrice ) la notizia del
presunto sinistro.
Sia nella prima che
nella seconda ipotesi, solitamente l’assicurato, non appena avuta
conoscenza del presunto
sinistro, comunica alla propria impresa il disconoscimento
dell’evento; alcuni
assicurati sporgono denuncia per truffa.
Molti assicurati
chiedono alla propria impresa di poter prendere visione degli atti del
presunto sinistro;
spesso l’impresa si limita a comunicare che gli atti sono presso la
Gestionaria e che per
poterne prendere visione deve presentare a tale impresa richiesta
formale di accesso ai
sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 28 ottobre
2008, n. 191.
Spesso la Gestionaria non dà
seguito alle richieste di accesso o le evade in tempi
molto lunghi.
Tale procedura non è,
peraltro, in linea con quanto disposto dall’art. 7, comma 1, del
Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico 28 ottobre 2008, n. 191, recante la disciplina
del diritto di accesso
dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione,
in base al quale,
nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, l'impresa debitrice che
riceve una richiesta di
accesso agli atti da parte del contraente o dell'assicurato deve
inoltrarla all'impresa
gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente.
Nonostante il disconoscimento
del sinistro, la Debitrice
in genere non pone in essere
iniziative per
interrompere la procedura di risarcimento diretto. Nella quasi totalità dei
casi le
richieste di
risarcimento del presunto danneggiato sono infatti assistite da dichiarazioni
testimoniali, che la
debitrice ritiene prevalenti rispetto al disconoscimento del sinistro del
proprio assicurato.
Solo in rari casi la Debitrice prova a
resistere alle pretese utilizzando gli strumenti
previsti dalla legge e
dalla Convenzione.
dalla Stanza di
compensazione alla Debitrice. La
Debitrice applica il malus al proprio
assicurato e il
conseguente aumento di premio.
In tutti i casi
esaminati non sono risultati adeguati i controlli antifrode da parte delle
imprese coinvolte, né
denunce/querele alle Autorità competenti.
Il fenomeno presenta
rilevanti aspetti di criticità sotto un duplice profilo:
· di tutela dei consumatori, che subiscono l’ingiusta applicazione
della penalizzazione
contrattuale (malus)
e l’aumento di premio;
· di “sistema”, in quanto sinistri in fumus di frode, in
assenza di adeguate iniziative di
contrasto, vengono
liquidati traducendosi in costi impropri che concorrono agli
aumenti tariffari.
I reclami dei
consumatori e le risposte fornite dalle imprese a seguito dell’intervento di
questa Autorità
evidenziano che il fenomeno non è adeguatamente fronteggiato, a causa di
carenze riconducibili ai
flussi informativi tra imprese e tra imprese e assicurati, all’attuale
sistema di regolazione
dei pagamenti nell’ambito della Convenzione CARD, che non appare
calibrato rispetto a
queste patologie, e degli inadeguati livelli di controlli e di iniziative
antifrode da parte delle
imprese.
In relazione a quanto
sopra, ciascuna delle imprese in indirizzo dovrà:
in qualità di “Debitrice”:
a) adottare procedure di
comunicazione agli assicurati dell’informativa sulla apertura di
sinistri a proprio
carico, mediante sistemi di spedizione che diano certezza della
ricezione della
informativa;
b) in presenza di
disconoscimento del sinistro da parte dell’assicurato, attivarsi
tempestivamente nei
confronti della Gestionaria per sospendere la gestione del
sinistro, avviare
immediati controlli antifrode e procedere alle segnalazioni alle
competenti autorità
giudiziarie;
c) in caso di richiesta
dell’assicurato di accedere agli atti del fascicolo di sinistro,
attivarsi
tempestivamente richiedendo alla Gestionaria di fornire direttamente
all’assicurato la
documentazione richiesta;
d) a decorrere dalla
data della presente comunicazione, procedere al rimborso della
maggiorazione di premio
conseguente al malus applicato e alla riclassificazione
corretta del contratto
nella giusta classe di merito, per le segnalazioni o reclami finora
ricevuti relativi all’addebito
di sinistri “fantasma”:
1. per i quali non vi
sia prova dell’avvenuta ricezione da parte dell’assicurato
della comunicazione del
presunto sinistro;
2. per i quali le
circostanze del caso evidenzino elementi di anomalia.
in qualità di “Gestionaria”:
· in caso di comunicazione dell’impresa Debitrice di dichiarazione
di disconoscimento
del sinistro da parte
dell’assicurato di quest’ultima, sospendere la procedura di
pagamento, porre in
essere con tempestività ogni iniziativa volta a ricostruire
l’accaduto, anche
attivandosi nei confronti del proprio assicurato per riscontrare le
dichiarazioni di controparte,
avviare immediati controlli antifrode e procedere alle
segnalazioni alle
competenti autorità giudiziarie.
Ciascuna impresa dovrà
trasmettere a questa Autorità, entro il 15 settembre 2012, una
relazione illustrativa
delle iniziative adottate per conformarsi alle presenti istruzioni.
Le iniziative, che
dovranno formare oggetto di delibera da parte dell’organo
amministrativo, dovranno
essere assunte sulla base del contributo della funzione reclami,
della funzione internal
audit, della funzione compliance e della funzione antifrode.
Entro lo stesso termine
andrà trasmesso a questa Autorità un prospetto che riporti, in
relazione a quanto
previsto al punto d), il numero dei casi riesaminati e, di questi, il numero
dei casi per cui si è
proceduto alla riclassificazione e al rimborso del malus, distintamente
per
le due ipotesi sub d), e
il relativo importo dei premi restituiti.
Distinti saluti
Il Presidente
(Giancarlo
Giannini)
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