La Cassazione: negli incidenti stradali vanno esaminate le condotte di entrambi i conducenti, anche quando uno dei due non dà la precedenza
La Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza n.9528, depositata il 12 giugno 2012, ha ribadito due solidi principi: chi attraversa l'incrocio con precedenza deve prestare attenzione anche alle imprudenze altrui, e il giudice che accerta la violazione di un diritto di precedenza non deve esimersi dall'accertare la correttezza di entrambe le condotte dei conducenti coinvolti. Così, a un automobilista palermitano che attraversava un intersezione provenendo da destra, con diritto di precedenza, è stato diminuito il risarcimento prima del 30%, poi del 20% in appello, percentuale confermata in Cassazione. Pur essendo accertato che l'altro conducente non aveva rispettato l'obbligo di dare precedenza, è stata accertata anche una mancata moderazione della velocità all'incrocio da parte del conducente "con ragione", che quindi ha concorso a determinare l'evento dannoso.
CHI AVEVA LA PRECEDENZA NON SI ARRENDE - La vicenda risale al 1993, quasi vent'anni fa (viva la giustizia italiana!), ed è arrivata in Cassazione per la pervicacia del conducente munito di diritto di precedenza nell'incidente, che ha chiesto fino all'ultimo l'attribuzione di una totale responsabilità a chi aveva impegnato l'incrocio, violando uno dei principi più elementari, noti e importanti del C.d.S., quello che impone di dare la precedenza a destra. Tuttavia, in applicazione di un principio che discende dalla norma cardine che regola tutta la materia, l'art. 2054 c.c., che stabilisce la presunzione del concorso di colpa negli incidenti, sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Palermo avevano "graduato" la responsabilità, stante la velocità elevata con la quale il conducente che aveva la precedenza aveva attraversato l'incrocio. I Giudici di Piazza Cavour, dopo aver chiarito che l'accertamento della dinamica non può essere fatto in sede di giudizio di legittimità, precisa comunque i principi di diritto da applicarsi in casi del genere, che in sintesi sono l'obbligo di prudenza agli incroci e l'obbligo del giudice di accertare la correttezza di entrambe le condotte anche quando ce n'è una che sembra bastare a spiegare l'incidente (es. violazione obbligo di precedenza).
INCIDENTE = CONCORSO. UN PRINCIPIO MISCONOSCIUTO - L'art. 2054, II comma, c.c. impone la presunzione di un uguale concorso alla determinazione dell'evento in caso di incidente, fino a prova contraria. Tale principio obbliga a partire dall'idea che la colpa sia paritaria e poi verificare le violazioni, mancanze, imprudenze di ciascuno. Nella realtà non è questa l'operazione logica che compiono gli automobilisti, e si può capire, e gli operatori del settore (e si capisce un po' meno). A dire la verità nemmeno il legislatore si ricorda sempre della presunzione di concorso paritario. Infatti con il regolamento di attuazione del "risarcimento diretto" (DPR 254/06) ha introdotto quella famosa tabella che ci dice chi vince tra una retromarcia e una precedenza, o tra un mancato stop e un sorpasso. In realtà negli incidenti non vince mai nessuno. Il problema è che la circolazione dei veicoli è sempre un'attività pericolosa, ma è l'attività pericolosa più diffusa al mondo e questo rende gli automobilisti molto sicuri di sé. Invece, quando si sale in auto, bisognerebbe ricordare che non si è mai troppo prudenti al volante.
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