lunedì 3 giugno 2013

Novità sull’obbligo di comunicazione della PEC per le Imprese Individuali: anticipato al 30 giugno 2013 il termine di comunicazione.

Obbligo di Legge - Articolo 16 del Decreto Legge 185/2008

Tra le novità introdotte dal decreto anticrisi, sono previste alcune semplificazioni dirette al risparmio di denaro per imprese e società, obiettivo da realizzarsi mediante la dematerializzazione di alcuni documenti, e la semplificazione di alcune procedure amministrative.

In particolare, l’articolo 16 del decreto, recante le misure di riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, al comma 6 dispone che:
  • le nuove società sono tenute a dichiarare l'indirizzo PEC all'iscrizione nel registro delle imprese
  • i professionisti dovranno dichiarare, entro un anno, l'indirizzo PEC ai rispettivi ordini
  • le società già esistenti dovranno dichiarare entro tre anni l'indirizzo PEC al registro delle imprese
  • tutte le pubbliche amministrazioni dovranno dichiarare il proprio indirizzo PEC

Le caselle di Posta Elettronica Certificata di tutti questi soggetti saranno consultabili gratuitamente da chiunque in forma telematica, presso albi e registri pubblici.

Oltre ad assicurare la validità degli effetti della trasmissione, la PEC garantisce anche l’integrità del messaggio trasmesso, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68, in materia di sicurezza della trasmissione: 
i gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta di trasporto. 

  • Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Novità sull’obbligo di comunicazione della PEC per le Imprese Individuali: anticipato al 30 giugno 2013 il termine di comunicazione. 
L’art. 5, comma 2, della Legge n. 221 del 17/12/2012 ha modificato il termine entro il quale tutte le imprese individuali sono tenute a depositare al Registro Imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) anticipando la scadenza dell’adempimento al 30 giugno 2013 (termine originariamente fissato dal D.L. n. 179/2012 al 31/12/2013).

Lo stesso articolo ha variato anche i termini di sospensione delle domande di iscrizione di imprenditori individuali presentate all’Ufficio Registro Imprese senza indicazione dell’indirizzo di PEC riducendoli a 45 giorni (periodo originariamente fissato dal D.L. n. 179/2012 in 90 giorni) trascorsi i quali "la domanda si intende non presentata".

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