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venerdì 22 febbraio 2013

Assicurazioni auto, niente più sanzioni nei 15 giorni di tolleranza


Dopo l’entrata in vigore del d.l. 179/2012, che prevede la permanenza della tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza della polizza auto nonostante il divieto del tacito rinnovo (e quindi la risoluzione del contratto alla sua scadenza naturale di un anno), rimaneva il problema, per l’automobilista, che circolando con contrassegno scaduto poteva incorrere in sanzioni da parte delle forze dell’ordine, nonostante il decreto indichi che la garanzia prestata con il precedente contratto resta operante per quindici giorni dopo la scadenza, fino all'effetto della nuova polizza.
Ora gli ritardatari possono invece dormire sonni più tranquilli, dal momento che il ministero dell'interno con la circolare n. 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013  ha specificato che «per un limitato periodo di quindici giorni dalla scadenza, l'assicurato, in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare a esibire il certificato e il contrassegno scaduti».
Quindi, mentre la precedente disposizione imponeva alla polizia stradale di verificare sempre la continuità della copertura assicurativa, la nuova previsione è molto semplificata.
Non è quindi più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del cds la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.


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mercoledì 20 febbraio 2013

In arrivo la patente per i trattori

Dal prossimo 12 marzo 2013 la semplice patente di guida B o A per condurre un mezzo agricolo non basterà più. A febbraio 2013, infatti, entra in vigore l’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 che recepisce la direttiva 59/2003 sull'abilitazione all'uso delle attrezzature professionali. Per guidare una trattrice agricola sarà quindi necessario o dimostrare di avere una esperienza documentata di almeno due anni, che comunque non svincola dall'aggiornamento  oppure conseguire il “patentino” attraverso un percorso formativo che prevede tre ore d’aula e cinque di pratica. La normativa diventerà obbligatoria dal 12 marzo 2013 e, comunque, gli utenti avranno due anni di tempo per adeguarsi.
In sintesi: chi è già incaricato dell’uso delle macchine, anche se non provvisto di esperienza documentata, avrà tempo fino al 12 marzo 2015 per adempiere a quanto previsto dalle nuove regole, mentre chi ha già seguito in passato un corso o è in possesso di esperienza documenta alla data del 12 marzo 2013, sarà a posto fino al 12 marzo 2017.
Il patentino dovrebbe interessare una platea di utilizzatori stimata in circa 2 milioni di persone, con un onere economico complessivo di alcune centinaia di milioni di euro. Le risorse però potrebbero essere reperite attingendo ai fondi europei per la formazione o alla dotazione dell’Inail.
La formazione permetterà agli utilizzatori di macchine agricole di usare i propri strumenti di lavoro in modo più produttivo ma, soprattutto, più sicuro. Su questo fronte, i dati Inail parlano chiaro: nel triennio 2009 -2011 si sono verificati oltre 420 infortuni mortali con le trattrici (61 nel primo semestre 2012), con una media di 140 incidenti l’anno. Il fatto poi che gli incidenti mortali mostrino una maggiore incidenza nelle classi d’età “senior” – 56-64 anni e 65 anni e oltre – dimostra che l’esperienza nella guida di questi mezzi non è mai abbastanza e che, in materia di sicurezza, non si deve mai abbassare la guardia.

giovedì 7 febbraio 2013

2013 Novità deducibilità auto


LE NOVITÀ SULLA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE AUTO A PARTIRE DAL 2013
OGGETTO di cosa si tratta: Nell’ambito della “Riforma del mercato del lavoro” (Legge n.92 del 28 giugno 2012) sono state modificate alcune norme relative alla deducibilità dei costi delle autovetture. Le novità, in vigore dal periodo di imposta 2013, incidono in modo negativo sui conti delle società e dei lavoratori autonomi, aggravandone il carico fiscale.

RISVOLTI PRATICI NELLA VENDITA perché potrebbe interessarmi: Fino al 31 dicembre 2012 le regole di deduzione dei costi di acquisto delle autovetture e dei correlati costi di impiego prevedono, in linea generale, una deducibilità del 40% sui costi di acquisto e di impiego delle auto aziendali e di quelle utilizzate dai lavoratori autonomi, ed una deducibilità al 90% per gli autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. A partire dal periodo di imposta 2013 la deducibilità delle spese sostenute sarà così ridotta:
dal 40% al 20%
PER LE AUTO AZIENDALI E QUELLE UTILIZZATE DAI LAVORATORI AUTONOMI
e dal 90% al 70%
PER LE AUTO IN USO AI DIPENDENTI.
Aziende e lavoratori autonomi vengono quindi ulteriormente penalizzati sotto il profilo fiscale in relazione all’utilizzo di autovetture. Una ulteriore e consistente porzione dei costi sostenuti per acquistare il veicolo e per utilizzarlo non sarà “fiscalmente deducibile” e questo, sicuramente, non incentiva gli investimenti in queste categorie di strumenti di lavoro.

FINALITÀ perché della norma: La novità ha esclusivamente una finalità di gettito fiscale.

DECORRENZA da quando si applicano queste novità: Le novità trovano applicazione dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della norma. La legge n.92 è in vigore dal 18 luglio 2012 e pertanto, fatta eccezione per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la modifica inciderà sui conti del 2013. Da un punto di vista finanziario l’effettivo aggravio per le imprese ed i lavoratori autonomi avverrà con i versamenti delle imposte che saranno effettuati dal 2013 in poi, dal momento che gli acconti già dovranno tenere conto delle riduzioni di deducibilità.

APPLICAZIONE quali effetti conseguono dalla novità normativa: La riduzione delle percentuali di deducibilità delle spese auto non comporta problemi applicativi particolari: le regole attuali sono in vigore dal 2007 e viene modificata solo la percentuale da utilizzare per stabilire quanta parte dei costi può essere dedotta. La tabella sottostante illustra le differenze tra l’attuale normativa e quella che entrerà in vigore dal 2013.

IMPRESE – UTILIZZO AZIENDALE
 Acquisto in proprietà
Leasing finanziario
o operativo
NoleggioCosti di gestione
NORMATIVA
ATTUALE
40% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento, su max 18.076 Euro
40% del valore delle rate annue complessive su max 18.076.
Nessuna durata minima
40% del valore dei canoni su max
Euro 3.615
40% dei costi effettivamente sostenuti e documentati
NORMATIVA
DAL 2013
20% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento, su max 18.076 Euro
20% del valore delle rate annue complessive su max 18.076.
Nessuna durata minima
20% del valore dei canoni su max
Euro 3.615
20% dei costi effettivamente sostenuti e documentati

IMPRESE – IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI
 Acquisto in proprietà
Leasing finanziario
o operativo
NoleggioCosti di gestione
NORMATIVA
ATTUALE
90% del valore di acquisto senza limiti90% del valore delle rate annue complessive senza limiti.
Nessuna durata minima
90% del valore dei canoni90% dei costi effettivamente sostenuti e documentati
NORMATIVA
DAL 2013
70% del valore di acquisto senza limiti70% del valore delle rate annue complessive senza limiti.
Nessuna durata minima
70% del valore dei canoni70% dei costi effettivamente sostenuti e documentati

LAVORATORE AUTONOMO
 Acquisto in proprietà
Leasing finanziario
o operativo
NoleggioCosti di gestione
NORMATIVA
ATTUALE
40% del valore di acquisto attraverso
quote di ammortamento,
su max 18.076 Euro
40% del valore delle rate annue complessive su max 18.076.
Nessuna durata minima
40% del valore dei canoni su max Euro 3.61540% dei costi effettivamente sostenuti e documentati
NORMATIVA
DAL 2013
20% del valore di acquisto attraverso
quote di ammortamento, su max 18.076 Euro
20% del valore delle rate annue complessive su max 18.076.
Nessuna durata minima
20% del valore dei canoni su max Euro 3.61520% dei costi effettivamente sostenuti e documentati

CONSEGUENZE cosa cambia per i soggetti utilizzatori/clienti: Limitando l’attenzione ai soli costi di acquisto di una autovettura e con il limite massimo di valore fissato ad Euro 18.076, oggi un’impresa può dedurre complessivamente ammortamenti per un importo non superiore ad Euro 7.230, qualunque sia il valore dell’auto ( infatti 18.076 x 40% = 7.230).
Dal 2013 l’importo massimo deducibile scenderà ad euro 4.970 (18.076 x 20% = 4.970) riducendosi quindi di Euro 2.260 (7.230 – 4.970 = 2.260).
Con le attuali aliquote sul reddito di impresa questo si traduce in maggiori imposte per circa 621,50 Euro per autovettura (2.260 x 20% di aliquota IRES = 621,50).

CASI ESCLUSI chi non è interessato:
La novità non incide:
  • sulla deducibilità delle spese degli agenti e dei rappresentanti di commercio, per i quali la deducibilità rimane confermata all’80%. Questa categoria di soggetti è quella che attualmente rimane meno penalizzata dalle norme fiscali sulle autovetture.
  • autovetture utilizzate da tassisti, autoscuole, imprese di autonoleggio;
  • sulla deducibilità dei rimborsi delle spese di trasferta con utilizzo di auto propria.

IVA nessuna novità: Nessuna novità sul versante dell’IVA, che rimane detraibile per imprese, lavoratori autonomi e agenti nelle stesse percentuali attuali.

IFERIMENTI NORMATIVI e di PRASSI se voglio saperne molto di più:
  • Art.4 comma 72 legge 28 giugno 2012 n.92
  • Art. 164 DPR 22 dicembre 2986 n.917 TUIR

Art. 164 DPR 22 dicembre 2986 n.917 TUIR - Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
Versione in vigore dal 18.7.2012 (in grassetto le parti aggiornate)
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis): a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa; 2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico [...];
b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni [n.d.r. euro 18.075,99] per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni [n.d.r. euro 4.131,66] per i motocicli, lire 4 milioni [n.d.r. euro 2.065,83] per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni [n.d.r. euro 3.615,20] per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni [n.d.r. euro 774,69] per i motocicli, lire ottocentomila [n.d.r. euro 413,17] per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire [n.d.r. 18.075,99 euro] per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire [n.d.r. 25.822,24 euro] per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;
b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

mercoledì 6 febbraio 2013

Ass. r.c. auto – Risarcimento danni – Cessione del credito – Fermo tecnico – Noleggio di auto sostitutiva


Il credito da risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico, consistente nel costo del noleggio di auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini della riparazione dell’autovettura incidentata, è suscettibile di cessione ex artt. 1260 ss. c.c., e il cessionario può in base a tale titolo domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c. auto.
Cass. Civ., 10 gennaio 2012, n. 51 

martedì 5 febbraio 2013

Messa a disposizione del veicolo per gli accertamenti peritali: i termini obbligatori salgono da due a cinque giorni.


Modificato l'art. 148 del Codice delle Assicurazioni - Procedura di risarcimento

Con l'entrata in vigore della Legge 27/2012 (conversione del decreto “Liberalizzazioni”) il 26 marzo 2012, i tempi per la messa a disposizione del veicolo erano scesi da otto a due giorni non festivi.
E' evidente che il termine di due giorni non poteva essere sufficiente per organizzare ed espletare le operazioni peritali, soprattutto qualora i giorni di disponibilità indicati nella richiesta di risarcimento fossero consecutivi e immediatamente successivi al ricevimento della segnalazione. Da questo punto di vista, non poteva essere considerata risolutiva la disposizione recata dal nuovo comma 3 dell'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni che, nel prevedere l'obbligo per il danneggiato di non poter rifiutare gli accertamenti necessari alla stima del danno (pena la sospensione dei termini di offerta) faceva riferimento ai termini generici previsti dal comma 1, tra cui rientrava il suddetto termine minimo di due giorni per la messa disposizione delle cose danneggiate.

Nel rappresentare al Governo le materiali difficoltà nel procedere all'accertamento del danno ai fini dell'offerta risarcitoria, l'organismo direttivo dello Stato aveva immediatamente espresso condivisione sull'opportunità di correggere la norma, pur con tempi non particolarmente rapidi.

Oggi, la Legge 221/2012 (Conversione Decreto Crescita "Bis") modifica nuovamente l'art. 148 CdA comma 1, riportando gli obblighi di legge ai tempi  indicati nel primo decreto "Liberalizzazioni" (cinque) con obbligo di indicare sulla richiesta di risarcimento i giorni, il luogo e le ore in cui le cose danneggiate siano disponibili per non meno di 5 giorni non festivi.

AICIS Notizie