Il consulente tecnico di parte non è altri che un libero professionista, esperto in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa conferisce un incarico professionale perché, ritenendolo competente in uno specifico settore, lo assista nel corso dello svolgimento della consulenza processuale. Il ruolo del CTP è fondamentale per la tutela della parte, nel corso delle operazioni di “accertamento” di competenza del CTU.
La sua nomina “formale” consente alla parte in causa, di essere assistita in modo appropriato, in ragione della specificità delle osservazioni, che il CTP sarà in grado di formulare rispetto al lavoro del CTU, “osservazioni” che se non accolte dal CTU nella sua relazione finale, verranno, comunque poste all’attenzione dell’organo giudicante, nel corso della udienza immediatamente successiva al deposito della Relazione finale del CTU, dall’intervento dell’avvocato della parte.
Il consulente tecnico di parte opera all’interno di un rapporto professionale disciplinato dal diritto privato. Il suo compenso è pagato dalla parte che lo nomina e ha diritto di essere compensato in relazione alla propria parcella professionale oppure in base ad una eventuale convenzione stipulata con il cliente.
Il professionista incaricato dalla parte non deve obbligatoriamente essere iscritto ad un albo professionale poiché il rapporto tra la parte ed il consulente è di natura fiduciaria. Ciononostante, la credibilità delle sue osservazioni sarà maggiore agli occhi del giudice, se risulterà iscritto ad un albo; la legge obbliga il giudice a nominare in qualità di CTU soltanto professionisti iscritti ad appositi albi presenti in ciascun tribunale.
Il contributo del consulente di parte si sostanzia nella stesura di osservazioni tecniche e nella “comunicazione di queste” al CTU nei tempi indicati dal Giudice. Il contenuto delle “osservazioni” deve sempre rispettare i principi stabiliti dal codice deontologico di appartenenza ed i tradizionali parametri di correttezza professionale, legalità e moralità.
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