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domenica 29 dicembre 2013

Trasporti, nasce il registro unico (PRA Pubblico Registro Automobilistico)

Secondo l’emendamento i due archivi esistenti Pubblico Registro Automobilistico e Motorizzazione dovranno lasciare il posto a un unico archivio nazionale dei veicoli.    

ANOMALIA ITALIANA - L’esistenza della doppia registrazione - dal PRA viene il certificato di Proprietà, dalla Motorizzazione la Carta di circolazione - è un’anomalia tutta e solo italiana, che nonostante i tanti tentativi non è mai stato possibile superare, nonostante l’evidente spreco di energie e risorse pubbliche che i due registri rappresentano. Per la precisione, la Motorizzazione è una direzione del ministero dei Trasporti, il PRA è affidato in gestione all’ACI che peraltro trae proprio dal PRA una parte consistente dei mezzi per il suo mantenimento (3 mila dipendenti, un numero rilevante di dirigenti). 

Gazzetta Ufficiale: E’ in vigore il decreto-legge “Destinazione Italia”

Sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 23 dicembre scorso è stato pubblicato il Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 recante “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, che tratta sulle norme di vari settori ed anche per quello assicurativo RC Auto che dovrebbe portare alla riduzione dei premi RC-auto,  il cosiddetto “Destinazione Italia”.
Il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 dicembre e già in vigore dal 24 dicembre è costituito da 15 articoli che dettano disposizioni per l’attuazione ad alcune misure fondamentali per il piano “Destinazione Italia” approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 settembre scorso.
Qui di seguito i principali punti del decreto-legge riguardanti il nostro settore.
Art. 8 – Attuazione di disposizioni in materia di assicurazione R.C. Auto – Le disposizioni approntate mirano, nel pieno rispetto e nel potenziamento della concorrenza tra imprese e della trasparenza del mercato, a conseguire un radicale abbattimento dei premi assicurativi e una ferma lotta alle frodi. Nessun pregiudizio per l’autonomia negoziale delle compagnie che, al contrario, è preservata ed ampliata per effetto di varie previsioni. Gli interventi A favore e a tutela degli assicurati mediante riduzione del premio assicurativo a fronte di:
  • installazione scatola nera con uno sconto di almeno il 7 per cento;
  • risarcimento del danno in forma specifica con una riduzione non è inferiore al 10 per cento;
  • non cedibilità del diritto al risarcimento del danno con una riduzione del premio in misura non inferiore al 4 per cento;
  • riduzione del premio nei casi in cui l’assicurato accetti la clausola contrattuale in virtù della quale le prestazioni di servizi medico – sanitari a seguito del sinistro devono essere effettuate da professionisti retribuiti direttamente dalle imprese con la riduzione del premio non può essere di misura inferiore al 7 per cento.
La bozza del testo integrale, già pubblicato, è stato approvato e pubblicato senza ulteriori modifiche e si può trovare qui.

giovedì 26 dicembre 2013

CATENE DA NEVE E PNEUMATICI INVERNALI Tutto quello che c'è da sapere"


Anche quest'anno è arrivato il periodo invernale e per i conducenti si ripropongono le incertezze normative relative alle ordinanze all'uso di catene da neve o pneumatici invernali.
Alla nostra email si susseguono le domande:
Quali catene da neve sono regolari ?
Quali pneumatici posso usare ?
Quanti pneumatici invernali sono obbligatori?
Cosa è previsto per i veicoli a due ruote ?
Posso usare i pneumatici chiodati e come devono essere?

In effetti, ad oggi, la normativa e' lacunosa e non e' agevole dare risposte certe su un argomento
che si presta  a varie interpretazioni.
Noi, comunque, proviamo a fare un po' di chiarezza, sperando di essere in qualche modo utili.



ORDINANZE E SANZIONI


Con l'introduzione nella nostra normativa dell'art. 1 della Legge 120/2012 , si è previsto l'obbligo, nelle situazioni in cui risulti necessario per ragioni di sicurezza, di utilizzare, ovvero di avere a bordo, mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, in modo da far riferimento a una tipologia di pneumatici più ampia e appropriata, rispetto a quella richiamata dalla normativa previgente.
La norma viene incontro, inoltre, alle esigenze di fluidificazione del traffico e di prevenzione di blocchi della circolazione su lunghi percorsi extracittadini, non solo nel caso in cui c'è una concreta previsione di criticità meteorologiche connesse a neve o ghiaccio, ma anche quando tale situazione è solo astrattamente prevedibile.
Per effetto della nuova previsione normativa ed ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera "e", l'ente proprietario della strada ovvero il sindaco nei centri abitati potrà imporre l'obbligo di avere a bordo del veicolo mezzi antisdrucciolevoli anche quando non c'è una concreta previsione dei predetti fenomeni meteorologici o la neve non è in atto.  
La  segnaletica da utilizzarsi a cura dell’ente proprietario della strada, al fine di rendere noto l’obbligo di pneumatici invernali o di catene a bordo, è quella introdotta con   la Direttiva 16 gennaio 2013, pubblicata in G.U. n. 25 del 30 gennaio 2013, corrispondente al segnale sopra riportato.


                                 
L'ordinanza, invece, che rende obbligatorio l’uso di catene o di pneumatici invernali deve essere resa nota con il segnale Fig. II 87 - Art. 122  Reg. Codice della Strada, riprodotta a seguire, che obbliga a circolare, dal punto di installazione del segnale medesimo, con i dispositivi antisdrucciolevoli installati, pena le sanzioni amministrative successivamente ricordate.

CONTROLLI E PROVVEDIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE


In occasione dei controlli lungo le strade interessate dai predetti provvedimenti, gli organi di polizia stradale potranno procedere, pertanto, al controllo di tale presenza a bordo del veicolo e, in caso di mancanza o inefficienza degli stessi, all'applicazione della sanzione amministrativa di cui, rispettivamente, all'art. 6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato ovvero dell'art. 7, comma 13, C.d.S nel centro abitato (sanzione amministrativa da Euro 84 a Euro 335).
Restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale di cui all'art. 192, comma 3, C.d.S. (ordinare ai veicoli non muniti di mezzi antisdrucciolevoli di non proseguire la marcia)  e per le autostrade o per le strade extraurbane principali, di cui all'art. 175, comma 2, lett. h), e comma 17, che trovano applicazione, tuttavia, solo quando è attuale la presenza dì neve o di ghiaccio sulla strada ovvero quando sono in atto operazioni di filtraggio dinamico (ordinare ai conducenti di abbandonare l'autostrada con la necessaria assistenza).

LE CATENE DA NEVE


Il decreto del Ministero dei Trasporti del 10 maggio 2011, che ha sostituito il precedente DM 13.3.2002, ha introdotto nuove regole per ciò che concerne le catene da neve.
La nuova norma si applica, secondo codice della strada, ai veicoli di categoria M1 (veicoli per il trasporto passeggeri fino a otto posti più conducente), N1 (veicoli per trasporto merce con massa non superiore a 3,5 tonnellate), O1 (rimorchi con massa fino a 0,75 tonnellate) e O2 (rimorchi con massa oltre le 0,75 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate).
Secondo la nuova normativa, i dispositivi supplementari di aderenza devono essere costruiti a regola d'arte per assicurare la sicurezza nella circolazione stradale degli autoveicoli sui quali sono utilizzati.
Si presumono costruiti a regola d'arte i dispositivi conformi alla norma UNI 11313.
I dispositivi supplementari di aderenza legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere immessi in commercio ed utilizzati se garantiscono, anche attraverso adeguati mezzi di attestazione, un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilità e di informazione dell'utilizzatore.
I dispositivi conformi alla norma austriaca ÖNORM V5117   sono ammessi all'uso in Italia.
Il decreto specifica però che fino al 31 marzo del 2013 sarà ancora possibile commerciare e acquistare catene con marchio DM 13.3.2002. Questa norma, comunque, verrà definitivamente abrogata a partire dal 1 aprile 2013, quindi per allora sarà necessario aver esaurito tutte le scorte di catene risalenti alla precedente regolamentazione, dato che queste non potranno più essere vendute.

PNEUMATICI INVERNALI


Per essere considerati pneumatici invernali, le gomme devono necessariamente essere
contraddistinte dalla marcatura M&S, MS, M-S, M+S. Solo pneumatici invernali MS (mud e snow - fango e neve) possono essere considerati equivalenti alle catene da neve omologate e quindi in grado di rispettare gli obblighi di legge.
I pneumatici invernali presentano anche un simbolo rappresentante un fiocco di neve racchiuso nel profilo di una montagna, simbolo denominato "snowflake". Questo simbolo indica che la gomma è un pneumatico WINTER , segue la normativa richiesta dal mercato USA e non e' indispensabile per la regolarità in Italia del pneumatico.

QUALI SI POSSONO USARE 

Con circolare n. 104 del 31 maggio 1995, concernente “pneumatici per equipaggiamento di autovetture e relativi rimorchi: riconoscimento delle marcature equivalenti”, sono state fornite, tra l’altro, indicazioni sull’equipaggiamento dei pneumatici per marcia su neve.
In particolare, nel riportare alcune esemplificazioni di ammissibilità, è stato ritenuto possibile l’equipaggiamento dei veicoli con pneumatici per marcia su neve per una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione.
Tuttavia, la circostanza che alcuni costruttori di autoveicoli indicano in sede di omologazione, tra le varie misure alternative di pneumatici, conseguentemente annotate sulla carta di circolazione, alcune specifiche per marcia su neve, ha creato dubbi interpretativi sia in sede di controlli su strada che in occasione della revisione periodica.
Accade, ad esempio, che sulla carta di circolazione siano indicati i seguenti pneumatici in alternativa: 195/65 R 15 91 H – 205/55 R 16 91 V e 205/55 R16 91 H (M + S). Tale tipo di annotazione è spesso interpretata in maniera restrittiva, nel senso che sono ritenuti ammissibili, per marcia su neve, solamente le misure di pneumatici specificatamente indicate a tale scopo che, nell’esempio, corrisponderebbero a 205/55 R16 91H (M+S).
Tutto ciò premesso, confermando i contenuti della circolare sopra richiamata, si precisa che eventuali indicazioni specifiche di pneumatici di marcia su neve non escludono la possibilità di equipaggiare gli autoveicoli con tali tipi di pneumatici, contrassegnati dalla marcatura M + S (o, anche, MS, M-S, M&S) e con indice di velocità non inferiore a “Q”, corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione.

CODICI DI VELOCITA'

Q: fino a 160 Km/h
R: fino a 170 Km/h
S: fino a 180 Km/h
T: fino a 190 Km/h
H: fino a 210 Km/h
V: fino a 240 Km/h
ZR: oltre i 240 Km/h

LE CALZE DA NEVE

Le "calze da neve" non sono equiparate alle catene, pertanto in Italia non sono ammesse. Al momento dopo un ricorso vinto al Tar da parte della casa costruttrice, il Ministero della infrastrutture e dei trasporti, ritenendo che detti dispositivi manchino di sicurezza e affidabilità, ha interposto appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar si è in attesa della definizione della questione (vedi la circolare del Ministero dell’Interno Prot.300/A/8321/13/105/1/2 del 5 novembre 2013 Ministero dell'Interno Catene in tessuto AutoSock - Esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Terza Ter, N. 06482/2013 REG. PROV. COLL. N. 08446/2012 REG.RIC.

VEICOLI A QUATTRO RUOTE MOTRICI

La normativa non prevede alcuna deroga per i veicoli a quattro ruote motrici che, pertanto, dovranno essere equipaggiati con catene o pneumatici invernali.

I PNEUMATICI CHIODATI


La circolare ministeriale n° 58/71 del 22.10.1971, prevede quanto segue:

Caratteristiche dei pneumatici con chiodi:
    - la sporgenza dei chiodi dalla superficie del pneumatico non superiore a 1,5 mm;
    - il numero di chiodi per ruota compreso tra un minimo di 80 e un massimo di 160 a partire dalla misura più piccola fino a quella più grande dei pneumatici.

La circolazione dei veicoli muniti di pneumatici con chiodi è subordinata alle seguenti condizioni:
    - limite massimo di velocità, di 90 km/h lungo la viabilità ordinaria e 120 km/h in autostrada;
    - applicazione di bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori;
    - montaggio di pneumatici chiodati su tutte le ruote dei veicoli e dei loro eventuali rimorchi;
    - divieto dell'uso di pneumatici chiodati su veicoli di peso complessivo superiore a 35 q.;
    - uso dei pneumatici chiodati limitato al periodo 15 novembre-15 marzo.

PNEUMATICI INVERNALI: SU DUE O QUATTRO RUOTE ?


La Convenzione internazionale sulla segnaletica stradale, conclusa a Vienna nel 1968, in relazione al segnale di cui all’articolo 122, comma 8, del regolamento, dispone che il segnale D,9 “Obbligo di catene” indica che “i veicoli che circolano sulla strada all’inizio della quale esso è posto sono obbligati a circolare con catene per neve almeno sulle due ruote motrici”.
La normativa nazionale ha di fatto recepito questa indicazione con la Direttiva 16 gennaio 2013, pubblicata in G.U. n. 25 del 30 gennaio 2013, chiarisce, proprio per evitare false interpretazioni, che i dispositivi antisdrucciolevoli devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
Analogamente, per quanto riguarda i pneumatici invernali che sono stati dichiarati equivalenti alla catene da neve, si ritiene che, sulla base della precedente Direttiva ministeriale, i sistemi antisdrucciolevoli, siano essi catene o pneumatici invernali, debbano essere presenti almeno sull’asse motrice.
Relativamente ai pneumatici, l'unica prescrizione esistente riguarda l'uguaglianza di quelli montati su uno stesso asse (paragrafo 3.2.2. dell'allegato al DM  30 marzo 1994) che devono essere uguali per:
    • Nome del fabbricante o marchio commerciale;
    • Designazione dimensionale;
    • Categoria di utilizzazione: – normale: pneumatico per uso normale su strada, – speciale: pneumatico per uso speciale, ad esempio per uso misto (su strada e fuoristrada) e per velocità limitata, – pneumatico da neve, – pneumatico di scorta provvisorio;
    • Struttura (diagonale, cinturato incrociato, radiale);
    • Categoria di velocità;
    • Indice di capacità di carico;
    • Sezione trasversale.

Tuttavia, così come riportato dai vari siti specializzati, e come peraltro vivamente consigliato anche con la direttiva ministeriale, per motivi di sicurezza è auspicato il montaggio su tutte le ruote dei pneumatici invernali. In caso contrario, sulla neve si potrebbero verificare pericolosi testa-coda per la scarsa aderenza del retrotreno (con le trazioni anteriori) mentre le trazioni posteriori non risponderebbero ai comandi dello sterzo. E anche sull'asciutto e sul bagnato il comportamento risulterebbe molto squilibrato.
Per quanto concerne i veicoli a quattro ruote motrici, al di là della normativa, le gomme montate devono essere assolutamente dello stesso tipo, pena eventuali problemi ad alcune parti della trasmissione – albero o differenziale centrale, quest’ultimo essendo permanentemente inserito.

VEICOLI A DUE RUOTE


Molte ordinanze degli enti proprietari di strade che obbligano all'uso temporaneo di catene da neve o pneumatici invernali, si riferiscono genericamente ai “veicoli”, non tenendo conto, probabilmente, che con tale termine il Codice della Strada indica anche  motocicli, ciclomotori e biciclette. .
E' un fatto che sul mercato non sono facilmente reperibili pneumatici invernali né, tanto meno, catene da neve per i mezzi a due  ruote per cui , non limitandosi l'ordinanza ai soli  "autoveicoli" , ne consegue che i conducenti dei veicoli a due ruote non possono utilizzare i mezzi per un periodo considerevole,  anche in caso di strada asciutta e di condizioni meteorologiche di assoluta sicurezza per gli utenti.
Sul portale della FMI (Federazione Motociclistica Italiana) si comunica che il Direttore del Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, già lo scorso aprile, ha risposto ad una lettera inviata dal Presidente , Paolo Sesti, precisando che la disposizione indicata (contenuta nell’articolo 6, comma 4, lettera e) del Codice della Strada, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2010, numero 120), “…debba essere interpretata nel senso che si applica ai veicoli per i quali è possibile disporre di pneumatici invernali ovvero è possibile montare le catene o altri mezzi antisdrucciolevoli consentiti” riguardo l’obbligo per i motocicli di adottare nel periodo invernale catene da neve o pneumatici “termici”, nei tratti di strada sottoposti a tale obbligo e nel periodo indicato da apposita segnaletica.
Nella stessa lettera di risposta ricevuta dalla FMI si comunicava che, sempre d’intesa con il Ministero dei Trasporti, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale avrebbe inviato una direttiva generale ufficiale  agli organi di polizia e agli enti proprietari delle strade.
C’è ora da osservare che la più volte citata Direttiva ministeriale 16 gennaio 2013, ha chiarito intanto che le ordinanze da emettere a cura dell’ente proprietario della strada o dei comuni riguardano i veicoli, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli. Questi ultimi, però, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla  strada e di fenomeni nevosi in atto.


domenica 22 dicembre 2013

Forma specifica, cessione del credito, scatola nera: ecco cosa prevede la bozza dell'art 8 della riforma Rc auto

Riportiamo i punti fondamentali contenuti nella bozza dell'articolo 8 del decreto "Destinazione Italia" che è entrato oggi al Consiglio dei Ministri per essere approvato 
Riportiamo i principali punti sul risarcimento in "forma specifica", sulla "cessione del credito" e sulla "scatola nera" contenuti nella bozza dell'articolo 8 del decreto "Destinazione Italia" approvato oggi. 

Risarcimento in forma specifica

In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L’impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all’IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l’anno 2014, entro il 30 gennaio, l’entità della riduzione del premio prevista, in sede di prima applicazione, in misura non inferiore al cinque per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. 

Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall’assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l’impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari 

Divieto di cessione del diritto al risarcimento
 L’impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all’atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione applica, in sede di prima applicazione, una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

Scatola nera
Se l’assicurato acconsente all’installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell’impresa che deve applicare, all’atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo, non inferiore al 7%


Per completezza riportiamo integralmente qui sotto tutto il testo della bozza rc auto


ART. 8
(Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto)

1.
recante il Codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni,

a) all’articolo 132, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese richiedono ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l’installazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti,

o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti minimi necessari a garantire la conformità agli standard europei, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Se l’assicurato acconsente all’installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell’impresa che deve applicare, all’atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. In caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, in sede di prima applicazione, la riduzione del premio non è comunque inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. In caso di scadenza di un contratto e di stipula di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l’entità della riduzione del premio come sopra determinata, in sede di prima applicazione, non può comunque essere inferiore al sette per cento del premio applicato all’assicurato nell’anno precedente. Resta fermo l’obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo. 1-ter. I dati risultanti dai meccanismi elettronici o dagli ulteriori dispositivi installati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. E’ fatto divieto per l’assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell’assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto.».
b) all’articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall’articolo 143, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inefficacia della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
3-quater. Nei processi attivati per l’accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell’infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l’informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica a coloro che hanno reso testimonianza in adempimento di un dovere d’ufficio.».
c) dopo l’articolo 147 è inserito il seguente:
«Art. 147-bis. (Risarcimento in forma specifica)
1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L’impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all’IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l’anno 2014, entro il 30 gennaio, l’entità della riduzione del premio prevista, in sede di prima applicazione, in misura non inferiore al cinque per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l’IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio, in sede di prima applicazione, non inferiori al dieci per cento dell’importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell’anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall’autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall’IVASS. Nelle more dell’adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano, in sede di prima applicazione, le riduzioni del cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall’assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l’impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari

2. e)
«Art. 150-ter (Divieto di cessione del diritto al risarcimento)
1. L’impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all’atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione applica, in sede di prima applicazione, una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.».

o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.
2. L’impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nell’anno successivo.».

d)

1) 2)

all’articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci» e il sesto periodo è soppresso.
al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti:
«La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall’IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura.»;
dopo l’articolo 150-bis è inserito il seguente:

Le imprese di assicurazione sono tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l’assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l’assicurato acconsente all’inserimento di tali clausole, l’impresa applica, in sede di prima applicazione, una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

27

3. All’articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse.
4. Il mancato rispetto da parte dell’impresa assicuratrice dell’obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 1, lettere a), c), e) ed al comma 2, comporta l’applicazione alla medesima impresa, da parte dell’IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.
5. Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle facoltà di cui al comma 1, lettere a), c), e) hanno obbligo di darne comunicazione all’assicurato all’atto della stipulazione del contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo contratto. In caso di inadempimento, si applica da parte dell’IVASS una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
6. Il secondo comma dell’articolo 2947 del Codice civile è sostituito dal seguente: «Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore.».
7. L’IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all’osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, in specie quelle relative alla riduzione dei premi delle polizze assicurative e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 8. Nella relazione al Parlamento, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene dato specifico conto dell’esito dell’attività svolta.
8. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l’impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l’entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma 1, lettere a), c), e), ed al comma 2, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l’applicazione. L’impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all’IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.
9. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma 8 comporta l’applicazione da parte dell’IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
10. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all’articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Registro unico automobilistico per abbattere le spese

19/12/2013 Proposto emendamento per unificare gli archivi della Motorizzazione e del Pra, così da evitare "doppioni" e ridurre le spese
Un archivio unico che unisce quelli della Motorizzazione e del Pra. È quanto previsto da un emendamento presentato da Ettore Rosato (Pd) durante l’esame della Legge di Stabilità. Tale provvedimento porterebbe un significativo risparmio di spesa, visto che l'archivio della Motorizzazione fa capo al Ministero dei Trasporti mentre il Pra dipende dall'ACI. Una "duplicazione" che costa molto cara al Paese. Il segretario nazionale UNASCA ha dichiarato al Corriere che "si metterebbe fine all’anomalia tutta italiana, nata negli anni ’20 del secolo scorso, e si eliminerebbero tutte le inutili duplicazioni strutturali e procedurali che oggi fanno gravare su automobilisti, imprese e operatori del settore il fardello dei doppi costi, sia di natura fiscale che documentale e la duplicazione di oltre 50 milioni di documenti cartacei da produrre e consegnare ai due uffici pubblici (Motorizzazione e Pra)"
Anche l'ACI è favorevole: «Le norme di riassetto dell’archivio nazionale dei veicoli, contenute nella Legge di Stabilità in corso di approvazione, rafforzano il processo positivo di razionalizzazione iniziato con l’istituzione dello Sportello Telematico dell’Automobilista» si legge in una nota


http://www.carrozzeria.it/News-Carrozzeria/Attualita/Registro-unico-automobilistico-per-abbattere-le-spese_20131219.aspx?feed=articles

lunedì 16 dicembre 2013

Rinnovo patente: dal 9 gennaio non basta più il bollino, ma serve nuovo documento

Nuova procedura per il rinnovo della patente di guida. Dal 9 gennaio 2014 l’apposizione dell’etichetta adesiva con la nuova scadenza sul vecchio documento non basterà più: occorrerà la stampa di una nuova patente. Lo ha stabilito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre che entrerà in vigore dopo 30 giorni, il 9 gennaio appunto. Sono previsti però 20 giorni di tolleranza per permettere alle strutture mediche di aggiornarsi, utilizzando nel frattempo il vecchio sistema.
La conferma di validità del nuovo documento di guida verrà effettuata in maniera telematica e la patente rinnovata, con la foto del titolare aggiornata, sarà direttamente inviata all’indirizzo di residenza.
Nuova procedura anche per i medici che potranno accedere, attraverso il sito web “Il Portale dell’Automobilista”, al sistema informatico del Dipartimento per i Trasporti inserendo le proprie credenziali e un PIN. Dopo aver indicato eventuali prescrizioni mediche riguardanti il conducente o adattamenti al veicolo, dovranno inserire gli estremi del pagamento e allegare, infine, foto e firma del titolare. A questo punto il sistema informatico rilascerà una ricevuta che attesta l’avvenuta conferma di validità, il medico dovrà stamparla, firmarla e consegnarla al richiedente. Questa ricevuta vale fino all’arrivo della nuova patente e, in ogni caso, non più di 60 giorni. Nello stesso momento sarà inoltrato l’ordine di stampa del documento rinnovato che, secondo il Ministero, sarà recapitato entro una settimana all’indirizzo del titolare.
Il costo della procedura resta di 25 euro, e comprende i 16 euro della marca da bollo e i 9 euro dei diritti di Motorizzazione. Entrambi vanno pagati col bollettino postale dedicato, da consegnare poi al medico, insieme alla fotografia in formato cartaceo. A questi costi vanno aggiunti quello della visita medica e i 6,80 euro di posta assicurata, da saldare al momento della consegna o del ritiro presso l’ufficio posale.

lunedì 9 dicembre 2013

In Svizzera fari accesi anche di giorno da gennaio 2014

L’obbligo di circolare con le luci diurne accese scatterà dal 1 gennaio anche per i turisti. Dimenticarle equivale a 40 franchi di multa

Gli svizzeri dal 2014 dovranno abituarsi ad accendere le luci dell'auto anche di giorno. Il TCS, insieme ai suoi partner associati, ha organizzato una campagna informativa in tutto il Paese per evitare che incauti trasgressori siano costretti a pagare una multa di 40 franchi (32,51 euro). Chi è solo di passaggio o trascorrerà una vacanza sulle Alpi svizzere rischia ugualmente se non si attiene all'obbligo.
CAMPAGNA SULLA SICUREZZA - Il Touring Club Svizzero aveva già dato un'anticipazione sull'obbligo dei fari sempre accesi  e l'impegno costante al fianco degli automobilisti elvetici lo vede in questi giorni impiegato in una vera e propria campagna di sensibilizzazione sull'obbligo che scatterà dall'anno prossimo. Insieme a l'Automobile Club Svizzero (ACS) e all'Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG) ha diffuso 1,5 milioni di volantini che informano i conducenti della nuova regolamentazione in materia di luci, distribuendo anche un adesivo per parabrezza e lunotto con il messaggio eloquente "Accendete i vostri fari". Nei primi mesi successivi all'entrata in vigore della prescrizione, agli automobilisti sarà ricordato di accendere sempre le luci anche attraverso cartelloni in 23 stazioni di servizio BP. Da aprile a giugno i cartelloni si diffonderanno nei 17 maggiori parcheggi della Svizzera e, da giugno ad agosto, nelle aree di servizio autostradali.
PIU' SICUREZZA PER TUTTI - La necessità di accendere i fari deriva da una migliore visibilità dell'auto in tutte le condizioni di luce, come vi abbiamo mostrato nel test delle luci diurne Philips Daylight 4 a protezione degli utenti più vulnerabili della strada, quali pedoni e ciclisti. La maggiore facilità con cui le luci diurne a led consentono di valutare la velocità con cui si sta avvicinando un'altra auto avvantaggia anche gli altri automobilisti per una guida più rilassata e sicura. Il motivo per cui il TCS sta dando notizia dell'obbligo con largo anticipo è perché le luci diurne ad accensione automatica equipaggiano solo le auto dal 2011. Mentre chi ha un'auto immatricolata prima o non ha installato le luci diurne ad accensione automatica in aftermarket dovrà ottemperare agli obblighi che scatteranno in Svizzera accendendo manualmente le luci anabbaglianti.
I LED SONO LEGALI E FANNO RISPARMIARE - Come per l'aumento della vignetta autostradale votato al referendum, anche l'obbligo di guidare con le luci diurne accese riguarderà gli automobilisti di passaggio  o i turisti che decideranno di trascorrere le vacanze invernali in Svizzera. Gli automobilisti italiani che vogliono installare le luci diurne a led più efficienti delle lampadine alogene, potranno adeguarsi secondo le disposizioni del Ministero dei Trasporti attraverso il Decreto che spiega come installare e omologare le luci a led aftermarket, ora legali anche in Italia. Da noi, per ora, l'obbligo di accendere le luci anabbaglianti di giornoper tutti i veicoli a motore (esclusi quelli a due ruote che devono tenerle sempre accese) scatta solo fuori dai centri urbani.

sabato 23 novembre 2013

Cerchioni liberi

Con il decreto 10 gennaio 2010 n.20, entrato in vigore il 7 marzo di quest’anno, entra in vigore il regolamento (leggi QUI) recante norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruota, nonché procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione.
Il regolamento liberalizza i “sistemi ruota” che, oltre ai cerchioni, comprendono anche pneumatici, viti, dadi di fissaggio, adattatori e distanziali ruota.
I cerchioni installabili al posto degli originali devono essere omologati, per cui vengono messi fuori mercato i pezzi non omologati e certificati, a tutto vantaggio della sicurezza stradale.
Anche l’installazione richiede regole ben precise: l’installatore è tenuto a rilasciare una dichiarazione in cui attesta di aver seguito le prescrizioni e le istruzioni di montaggio. Non sono ammesse modifiche ad altre parti del veicolo (parafanghi, passaruota, ecc.), salvo nulla osta della casa automobilistica.
Va precisato che l’aggiornamento della carta di circolazione (articolo 78 del Codice della strada) non è necessario se le misure del penumatico rientrano nel range previsto dal costruttore del veicolo e non sono state alterate le centraline dell’ABS o dell’Esp.
fonte Autoinforma.it

lunedì 30 settembre 2013

ALD Permuta

ALD Permuta è la soluzione ideale per chi vuole passare da un’auto di proprietà al noleggio a lungo termine nel modo più comodo e vantaggioso.
Infatti, ALD Automotive acquista la tua auto utilizzando i parametri del periodico  come garanzia. 

Se sei uni-proprietario del veicolo e questo ha meno di 10 anni, l'intero ammontare della permuta sarà utilizzato come anticipo su tutte le soluzioni di noleggio a lungo termine.

In più, approfitti di un intero pacchetto di servizi a te dedicati:
 Assicurazione RCA, Kasko, furto e incendio
 Manutenzione ordinaria e straordinaria
 Revisione periodica
 Assistenza stradale 24/7
 Tassa di proprietà
 Sostituzione degli pneumatici
 Servizi amministrativi

Inoltre, puoi ottenere su richiesta:
 
 Auto sostitutiva
 Carta carburante (Fuel Card)
 

martedì 24 settembre 2013

IVASS - comunicato del 6 agosto 2013

CONTRIBUTO DI VIGILANZA PER L’ANNO 2013 A CARICO DEGLI INTERMEDIARI
Con Decreto del 10 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.167 del 18 luglio 2013, il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito l’IVASS, ha stabilito la misura del contributo di
vigilanza dovuto per l’anno 2013 dagli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nelle sezioni
A, B, C e D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.
Con Provvedimento IVASS n. 8 del 5 agosto 2013, disponibile nel sito internet dell’Istituto, sono
state fissate le modalità e i termini di pagamento del contributo.
Gli intermediari dovranno effettuare il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del predetto
provvedimento.
La Banca Popolare di Sondrio è stata incaricata da questo Istituto del servizio di riscossione del
contributo di vigilanza per gli anni 2013-2015, pertanto i bollettini di conto corrente postale emessi
precedentemente, nonché le precedenti coordinate IBAN non possono più essere utilizzati. E’ in
corso, da parte dell’istituto di credito incaricato, l’invio, ai soggetti tenuti al versamento del
contributo, dei relativi avvisi di pagamento.
I contributi potranno essere pagati tramite bollettino M.Av. presso gli intermediari abilitati (gli
sportelli di tutte le banche sul territorio nazionale, gli sportelli di Poste Italiane, gli sportelli Sisal e
Lottomatica, on line tramite internet banking della propria banca, on line sul sito
www.scrignopagofacile.it tramite carta di credito e PayPal), o tramite bonifico.
Si raccomanda agli intermediari di effettuare i versamenti utilizzando esclusivamente gli
strumenti di pagamento previsti dal citato Provvedimento IVASS.
E’ possibile accedere al sito https://servizi.popso.it/ivass, tramite digitazione del codice
fiscale/partiva IVA e del codice RUI (10 caratteri compresa la lettera iniziale), per:
- ottenere copia dell’avviso di pagamento;
- confermare o aggiornare i dati anagrafici ed i recapiti;
- verificare lo stato della propria posizione contributiva;
- ottenere lo strumento d’incasso per versare, eventualmente, quanto ancora dovuto.
In caso di difficoltà di accesso al sito, si chiede di inviare una comunicazione all’indirizzo di posta
elettronica: assistenza.enti@popso.it. E’ altresì disponibile il numero verde 800.248464 per la
richiesta di ristampa dei bollettini M.Av. eventualmente non pervenuti o smarriti.
Si ricorda, infine, che a partire dal 1° gennaio 20 13, a seguito del decreto legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha previsto l’istituzione dell’IVASS, la tenuta
del Ruolo Periti è stata trasferita alla CONSAP Spa. Per effetto del citato trasferimento, ogni
informazione concernente il Ruolo (iscrizione, cancellazione, variazioni anagrafiche, segnalazioni,
contributo di vigilanza, ecc.) è consultabile dal sito della CONSAP spa (www.consap.it).
In ogni caso, i periti potranno verificare lo stato della propria posizione contributiva per le annualità
2008-2012 e ottenere lo strumento per versare quanto ancora dovuto attraverso il sito
https://servizi.popso.it/ivass, tramite digitazione del codice fiscale e numero di matricola del Ruolo
Periti (10 caratteri compresa la lettera P iniziale).
Sul sito internet dell’Istituto (www.ivass.it), nell’area dedicata agli Operatori, sono disponibili, fra
l’altro:
- le risposte ai quesiti più frequenti in tema di contributo di vigilanza;
- la Guida al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.

Ruolo dei Periti Assicurativi

Informazioni per gli iscritti: adempimenti, obblighi di comunicazione, cancellazione e reiscrizione

A. adempimenti annuali (art. 337 del Codice delle Assicurazioni)

Gli iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento di un contributo annuale di vigilanza, il cui importo è stabilito annualmente con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Relativamente al contributo dovuto per l’anno 2013, si comunica che, non appena verrà emanato il suddetto decreto ministeriale, sarà pubblicato su questo sito apposito avviso per gli iscritti contenente tutte le necessarie informazioni ed istruzioni per provvedere al pagamento (misura del contributo, coordinate bancarie per il versamento, scadenza).
Per il pagamento di eventuali contributi arretrati, attinenti ad annualità precedenti al 2013, dovrà essere inoltrata una specifica richiesta all'IVASS - Servizio Contabilità e Amministrazione, Sezione Contabilità e Bilancio tramite fax al numero 06-42133212.
Si ricorda che il mancato pagamento del contributo di vigilanza comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva delle somme dovute e l'avvio della procedura di cancellazione dal Ruolo.

B. Obblighi di comunicazione

I Periti iscritti al Ruolo, entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, comunicano la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione ovvero, entro 20 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, la variazione delle informazioni fornite all' atto dell'iscrizione.
In caso di variazione degli indirizzi la comunicazione va effettuata secondo lo schema dell'allegato 5.

C. Cancellazione dal ruolo (art. 159 del Codice delle Assicurazioni)

La cancellazione dal ruolo avviene su richiesta dell'iscritto a seguito di presentazione di apposita domanda in bollo da € 16, secondo lo schema di cui all'allegato 4.
Consap procede alla cancellazione del perito tra gli altri casi, per:
  • radiazione;
  • perdita di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione;
  • sopravvenuta incompatibilità (iscrizione nel registro intermediari, esercizio dell'attività di riparatore di veicoli e di natanti, dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno);
  • mancato versamento del contributo di vigilanza.

D. Reiscrizione al ruolo (art. 160, comma 4, del Codice delle Assicurazioni)

Il perito cancellato può chiedere la reiscrizione, presentando una apposita domanda in bollo di €16 redatta secondo lo schema di cui all'allegato 3.