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domenica 24 maggio 2015

nuovo progetto di Classificazione Professionale per Autoriparatori

 Arrivano le stelle KeRete per gli autoriparatori

Rating KeRete_cs
KeRete, società di consulenza strategica per il settore automotive, parteciperà per la prima volta alla 26esima edizione di Autopromotec, la Biennale Internazionale delle Attrezzature e dell’Aftermarket Automobilistico in corso sino a domani presso il quartiere fieristico di Bologna.
Forte della classificazione di alcune centinaia di autoriparatori e dello sviluppo di numerose partnership con portali web orientati al consumatore, KeRete si è presentata ad Autopromotec per incontrare gli autoriparatori indipendenti o consorziati, i network con affiliati e la stampa di settore presso lo stand D55 del padiglione 30, occasione per illustrare il primo progetto diClassificazione Professionale: un servizio di marketing realizzato con il supporto dell’Unione Nazionale Consumatori e pensato per classificare le singole officine di autoriparazione.
La Classificazione Professionale, ottenuta attraverso la raccolta e l’elaborazione di informazioni specifiche, verificate da parte di un ente terzo, consente a KeRete di assegnare un rating oggettivo a ciascuna officina di autoriparazione, indipendente o appartenente a un network. Il rating KeRete per le officine va da 1 a 5 stelle, un po’ come avviene per gli hotel: maggiore è il numero di stelle, migliore è la classificazione ottenuta.
In questo modo, le officine di autoriparazione di tutte le categorie merceologiche – meccatronici, gommisti, carrozzerie e centri di revisione – possono avvalersi di un sistema di comunicazione chiaro e immediato per valorizzare la loro stessa professionalità nei confronti del mercato e per fidelizzare e conquistare nuovi clienti mediante il web.
Per restare in tema di web, Daniele Rozzoni, fondatore di KeRete, parteciperà tra i relatori ad una tavola rotonda dal titolo “Autoriparatori e web: a che punto siamo”, organizzata da Autopromotec e moderata da Emanuele Vicentini, Autopromotec Brand Manager, che si terrà oggi pomeriggio alle ore 15.00, presso la Sala Blu del Centro Servizi.

venerdì 15 maggio 2015

A giugno scompare l’attestato di rischio cartaceo

Conto alla rovescia per la scomparsa dell’attestato di rischio cartaceo. Partirà l’1 giugno, infatti, il processo che porterà alla cosiddetta “dematerializzazione” dell’Adr, il documento che indica la classe universale (CU) di appartenenza dell’assicurato e il numero di incidenti fatti negli ultimi anni. Tutti i contratti in scadenza a partire dall’1 luglio, infatti, dovranno essere caratterizzati dal nuovo documento elettronico. Siccome però il regolamento che disciplina questa novità prevede che il “nuovo” attestato sia consegnato agli aventi diritto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di fatto a partire dall’1 giugno tutti gli Adr saranno obbligatoriamente elettronici.
Non bisognerà più inviarlo alla nuova compagnia. Ma che cosa comporta la dematerializzazione dell’attestato di rischio? In pratica il documento cartaceo, indispensabile nel caso in cui si voglia cambiare compagnia, non sarà più inviato o consegnato al contraente la polizza. Sarà invece “depositato” in una nuova banca dati gestita dall’Ania, l'associazione delle compagnie, sotto il controllo dell'Ivass, l’autorità di vigilanza sulle assicurazioni, in modo che tutte le compagnie, in caso di cambio di "fornitore" di copertura, possano acquisirlo direttamente. Per quanto riguarda il contraente, invece, l’attestato sarà comunque a sua disposizione sul sito internet della compagnia, nell’area riservata a ciascun cliente che dovrà essere appositamente attivata.
Anche su app e social network. La novità prevede anche altre possibilità di consegna telematica, per esempio posta elettronica, mediante app per smartphone o tablet e persino mediante social network. Questi “canali”, però, saranno attivabili solo su richiesta del contraente, ammesso che la compagnia decida di utilizzarli
Non solo. Attualmente l’attestato è inviato o consegnato solo al contraente, con possibilità di rilascio di un duplicato all’avente diritto (nel caso in cui il proprietario del veicolo sia una persona diversa dal contraente la polizza) ma solo su richiesta esplicita di quest’ultimo. La nuova regolamentazione, invece, prevede che l’obbligo di consegna dell’attestato elettronico sia esteso comunque e con le medesime modalità anche agli aventi diritto diversi dal contraente.
A richiesta di carta. Ma non avrà alcun valore. E per chi ha poca dimestichezza con computer e tablet? Il regolamento tiene conto anche di costoro. Per i contratti acquisiti tramite intermediari, nella maggior parte dei casi il proprio agente, la compagnia garantisce comunque a chi ne farà richiesta una stampa dell’attestato. Attestato che non eviterà alla compagnia "uscente" l’obbligo di deposito dell’Adr elettronico nella banca dati e che non servirà al cliente nella stipula di una polizza con un’altra compagnia (le assicurazioni comunque accedono alla banca dati Ivass), ma che avrà come unico scopo quello di informare il cliente della propria posizione assicurativa. Insomma , nei rari casi in cui l’attestato sarà di carta non avrà alcun valore “legale”, diciamo così.

http://www.quattroruote.it/news/assicurazioni/2015/05/11/rc_auto_a_giugno_scompare_l_attestato_di_rischio_cartaceo.html

domenica 10 maggio 2015

Dal 31 marzo 2015 è scattato l’obbligo per circa due milioni di imprese, dalle grandi multinazionali di energia elettrica al piccolo artigiano locale: dovranno adeguarsi alle nuove regole di fatturazione che implicano l’utilizzo di posta elettronica certificata, firme digitali, e un software per archiviare i documenti in modo sicuro per almeno 10 anni.

CHI RICEVE FATTURA ELETTRONICA

Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e tutte le altre Pubbliche Amministrazioni non potranno accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea oltre a non poter procedere al pagamento dei propri fornitori, neppure parziale, fino allʹinvio del documento in forma elettronica.
Di conseguenza, tutte le imprese ed i professionisti sono tenuei a fatturare in modalità elettronica – nel rispetto della normativa tecnica di cui al D.M. n. 55/2013 – nei confronti della P.A..

LE SCADENZE

La fatturazione elettronica diventa obbligatoria il 6 giugno 2014 per i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.
Per le altre Pubbliche Amministrazioni – dopo l’emanazione del decreto Irpef (D.L. n. 66/2014) – l’obbligo è operativo da oggi.

COME EMETTERE FATTURA ELETTRONICA

L’allegato A al D.M. n. 55/2013 dispone che i dati della fattura elettronica devono essere rappresentati in un file .XML non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, che dovrà essere firmato digitalmente.
Le specifiche tecniche operative sono disponibili sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it.

OFFERTE CHIAVI IN MANO, ANCHE GRATUITE

Per chi preferisse soluzioni pronte all’uso vi sono diverse offerte, da Aruba (gratis per il primo anno), a Infocert (gratis per i primi 6 mesi), a Postel. E poi ancora Fatture in Cloud, Fattura 24 o Zucchetti e Sap, e consentono di predisporre la fattura e recapitarla al sistema di interscambio, anche attraverso una cartella di posta elettronica certificata (Pec).

COME INVIARE LE FATTURE

Il file preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste, può essere inviato al Sistema di Interscambio attraverso cinque diversi canali di trasmissione per l’invio dei file:
Il Sistema di Interscambio, una volta ricevuto il file nel formato FatturaPA, effettuerà i controlli sui file ricevuti e procederà all’inoltro all’Amministrazione destinataria della fattura.

COME (E DOVE) CONSERVARE LE FATTURE

Sia i fornitori che le Pubbliche Amministrazioni sono tenuti a conservare le fatture esclusivamente in modalità digitale.
Il processo di conservazione prevede che sulla fattura da conservare debba essere indicizzata in modo univoco, andando a confluire in un lotto di conservazione.
Su questo verrà apposta la marca temporale e, successivamente, la firma digitale del responsabile della conservazione.

ATTENTI AGLI ERRORI!

A 24 ore dal passaggio obbligatorio alla fattura elettronica – che da oggi scatta per 46mila uffici pubblici già registrati e due milioni di loro fornitori – l’errore più comune da evitare è quello di insistere una seconda o magari anche una terza volta a inviare la stessa fattura al sistema di interscambio.
Il numero di fatture rifiutate dalla sistema di interscambio, innanzitutto, è in calo: dal 40% dei primi giorni al 17% di febbraio, dopo il buon 12% toccato in dicembre. Il dato è dell’Agenzia delle entrate, che fa notare come il 30% degli errori sia dovuto alla nomenclatura del file o al doppio invio di una fattura con lo stesso nome. Un buon 28% è scivolato sul formato, passato a una versione aggiornata proprio a inizio febbraio per adempiere alle novità normative. Il file risulta provvisto di firma digitale non valida nel 7% dei casi, mentre il 5% delle fatture è indirizzato a un mittente (ovvero a un codice destinatario di una Pa) sbagliato. I documenti duplicati, e quindi nulli, sono il 10% e gli errori di battitura nei campi di Iva e committente hanno causato l’8% dei rifiuti. Rimane un 12% di problemi di origine diversa.

DUBBI, DOMANDE? C’E’ LA RETE DEI DIGITAL CHAMPIONS!

La rete dei Digital Champions italiani di Riccardo Luna, in collaborazione con Unioncamere, Infocamere, Asset Camera e l’Agenzia per l’Italia Digitale, hanno già tenuto in tutta italia incontri gratuiti di formazione per le imprese sulle nuove regole di fatturazione, al fine di favorire la più rapida e completa transizione verso  l’utilizzo delle tecnologie digitali.
Per ogni approfondimento sul tema si possono contattare attraverso il loro sito.
RED
31 marzo 2015
http://www.chefuturo.it/2015/03/fattura-elettronica-8-cose-che-devi-sapere-e-gli-errori-da-non-fare/

Tecnico incidenti stradali: pubblicata la norma UNI 11294

20/04/2015 - Dopo un'attesa di quasi 2 anni è stata pubblicata la norma UNI 11294:2015 "Attività professionali non regolamentate - Qualificazione dei tecnici per la ricostruzione e l'analisi degli incidenti stradali - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza" che ritira e sostituisce la precedente del 2008.

La norma stabilisce un minimo di competenze per la qualificazione dei tecnici che effettuano la ricostruzione degli incidenti stradali, delle cause tecniche che li hanno determinati e dei comportamenti delle persone coinvolte nell'evento.

Come già specificato dall'UNI nel 2013, il tecnico dell'infortunistica stradale è un professionista indipendente che in ambito giudiziario, nella sua qualità di esperto, ricostruisce la dinamica di un incidente stradale per conto di un'Autorità giudiziaria. L'attività del tecnico riveste quindi un ruolo molto delicato e spesso decisivo, in quanto dalla ricostruzione effettuata dipendono spesso gli esiti dei procedimenti giudiziari, con conseguenze immediate a livello penale, civile ed economico.

La revisione della norma, ad opera del GL "Ricostruzione degli incidenti stradali" all'interno della Commissione tecnica UNI ?Costruzioni stradali ed opere civili delle infrastrutture?, è stata sottoposta alla necessaria fase di inchiesta pubblica finale, prima della sua pubblicazione.

L'aggiornamento della UNI 11294 è avvenuto alla luce del quadro europeo sulle professioni e dei più recenti lavori normativi sulla qualifica delle professioni non regolamentate. Il nuovo testo tiene conto dello schema EQF (European Qualifications Framework, n.d.r.) e del modello rappresentato dalle norme UNI sulle professioni non regolamentate.

La norma può essere acquistata in lingua italiana al prezzo di 46 euro + iva, sia in formato elettronico che cartaceo, sullo store ufficiale dell'UNI.
A cura di Gabriele Bivona
http://www.lavoripubblici.it

giovedì 7 maggio 2015

In pubblica consultazione lo schema di Regolamento concernente la Dematerializzazione degli attestati di rischio

L'IVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema di regolamento recante sulla dematerializzazione dell'attestato di rischio (di cui all’art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private).
L’art. 134 del Codice delle assicurazioni, così come modificato dall’art. 32, comma 2, del DL. 24/01/2012, convertito in L. 24/03/2012, n. 27, ha introdotto la c.d “dematerializzazione degli attestati di rischio”, la cui finalità è quella di una semplificazione, mediante ricorso all’innovazione tecnologica in luogo della produzione cartacea, di rendere più snello il processo assuntivo del ramo r.c.auto e creare un rilevante strumento di deterrenza alle frodi collegate con la falsificazione degli attestati di rischio.
Al fine di adeguare l’attuale regolamentazione in materia di attestati di rischio alla normativa su indicata, viene sottoposto alla procedura di pubblica consultazione il testo del nuovo Regolamento che sostituisce il Regolamento ISVAP n. 4/2006 oggi vigente.
Tenuto conto dell’impatto tecnico e organizzativo che la nuova regolamentazione comporta, avuto riguardo, in particolare, alla predisposizione di nuove procedure e all’eventuale adeguamento delle infrastrutture tecnologiche da parte delle imprese, l’IVASS ha istituito un apposito tavolo tecnico con l’ANIA e rappresentanti di diverse imprese al fine di acquisire osservazioni e proposte.
Anche tenendo conto dei contributi resi, l’Istituto ha predisposto il presente schema di regolamento che introduce, tra altro, nuove garanzie e misure a sostegno degli assicurati, quali, ad esempio, l’obbligo di consegna dell’attestato di rischio anche al proprietario del veicolo, o altri aventi diritto, qualora diversi dal contraente, ed una puntuale informativa agli interessati al fine di supportarli nel delicato passaggio normativo, salvaguardando al meglio anche quella parte di assicurati con poca pratica nell’utilizzo di strumenti informatici.
La pricipali novità normative recepite nel nuovo regolamento riguardano:
- il contenuto dell’attestato di rischio, che deve prevedere l’indicazione della tipologia del danno pagato, specificando se trattasi di soli danni a cose, di soli danni a persone o misti (sia cose sia persone);
- l'obbligo per le imprese di assicurazione di inserire in una banca dati elettronica le informazioni riportate negli attestati di rischio;
- l’obbligo di consegna dell’attestato agli assicurati, in forma elettronica in luogo dell’attuale rilascio in forma cartacea al domicilio degli stessi;
- l’acquisizione diretta dell’attestato da parte dell’impresa, dalla citata banca dati, in sede di stipula dei nuovi contratti;
- le competenze dell’IVASS in materia di controllo ed accertamento dell’inosservarza delle norme, chiamata a disciplinare, con propri provvedimenti, le modalità di alimentazione e di accesso alla banca dati.
Più in dettaglio, avuto riguardo alle principali modifiche normative intervenute rispetto alla regolamentazione previgente, il presente schema di regolamento prevede:
Art. 2 - Il contenuto dell’attestato di rischio è stato modificato inserendo informazioni aggiuntive quali: l’indicazione della tipologia di danno secondo la distinzione tra danno a cose, a persone o misto - sia persone sia cose; il codice fiscale del contraente, il nominativo ed il codice fiscale del proprietario o di altro avente diritto;
Art. 3 – La decorrenza e la durata del periodo di osservazione ai fini dell’applicazione delle regole evolutive della classe di merito (sia aziendale che CU), sono rimaste invariate rispetto all’attuale normativa.
Per quanto concerne le regole evolutive delle classi di merito di conversione universale (CU) le stesse saranno disciplinate con apposito Provvedimento IVASS. Come previsto dall’art. 13 del presente regolamento, fino all’entrata in vigore del citato Provvedimento rimarranno in vigore le regole evolutive previste nell’all. 2 al Regolamento ISVAP n. 4/2006.
Art. 4 – La banca dati può essere detenuta da enti pubblici, ovvero, qualora già esistente, da enti privati. Nel caso in cui la Banca dati sia detenuta da soggetti diversi dall’IVASS verrà stipulata una Convenzione che stabilisce le modalità di gestione e controllo dei dati nonché l’accesso gratuito e senza limitazioni da parte dell’IVASS, per il perseguimento dei fini istituzionali, alle informazioni presenti nella Banca dati.
I dati presenti nella Banca dati devono essere trattati nel rispetto dei principi stabiliti nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 5 - Le modalità tecniche di alimentazione e consultazione della Banca dati degli attestati di rischio saranno disciplinate con apposito Provvedimento IVASS;
Art. 6 - Viene data integrale applicazione all’obbligo di consegna da parte dell’impresa dell’attestazione sullo stato del rischio anche agli altri aventi diritto, se diversi dal contraente (proprietario del veicolo, usufruttuario, acquirente nel caso di patto di riservato dominio, locatario nel caso di locazione finanziaria).
Art. 7 - L’articolo stabilisce le nuove modalità ed i tempi di consegna dell’attestato di rischio telematico:
 la consegna dell’attestato di rischio avviene per via telematica almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto;
 l’obbligo di consegna si considera assolto con la messa a disposizione dell’attestato di rischio nell’area riservata del sito web dell’impresa, attraverso la quale ciascun contraente può accedere alla propria posizione assicurativa, così come già disciplinato dall’art. 38bis del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010;
 è previsto, inoltre, che il contraente possa richiedere modalità di consegna telematiche aggiuntive tra quelle indicate dall’impresa (es: posta elettronica o app per smartphone o tablet/ altri dispositivi multimediali, social network ecc.);
 le medesime modalità di consegna sono previste anche per gli altri aventi diritto, qualora diversi dal contraente. Tenuto conto dell’impatto organizzativo legato all’adeguamento da parte delle imprese delle procedure informatiche necessarie per il recepimento di tale ultima previsione, è stato previsto, come termine ultimo, la data del 31 ottobre 2015 per adempiere all’obblighi statuiti;
 al fine di rendere una puntuale informativa agli assicurati, le modalità di consegna devono essere rese note mediante pubblicazione sulla home page del sito internet dell’impresa nonché, per iscritto, in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione;
 data la specificità dei contratti relativi a coperture r.c.auto di flotte di veicoli a motore, la consegna degli attestati di rischio avviene su richiesta dal contraente;
 al fine di supportare al meglio gli assicurati con poca pratica nell’utilizzo di strumenti informatici è previsto che, qualora abbiano stipulato un contratto r.c.auto tramite intermediari, possano ottenere da quest’ultimi, una stampa dell’attestato di rischio. Gli attestati di rischio così rilasciati hanno come unico scopo quello di fornire agli assicurati un ulteriore strumento di conoscenza della propria posizione assicurativa ma non assolvono all’obbligo di consegna telematico da parte delle imprese né possono essere utilizzati dagli assicurati in sede di stipula di un nuovo contratto.
Art. 9. - All’atto della stipulazione di un contratto di responsabilità civile auto l’attestazione sullo stato del rischio è acquisito direttamente dall’impresa per via telematica, attraverso l’accesso alla banca dati degli attestati di rischio.
Sono state introdotte norme di salvaguardia per l’assicurato qualora, all’atto della stipulazione del contratto, l’attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati. In tal caso l’impresa acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Una volta assunto il contratto le imprese verificano tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procedono alla riclassificazione dello stesso. Ciò al fine di consentire l’immediata stipula del contratto anche nell’ipotesi di un erronea alimentazione della Banca Dati, circostanza non imputabile all’assicurato.
Art. 11. – Ai fini dell’accertamento dell’inosservanza delle norme sull’alimentazione della Banca Dati, ai sensi del comma 1 dell’art. 317 del Codice delle assicurazioni private, si considera, ai soli fini sanzionatori, come unico flusso di comunicazione, l’insieme delle trasmissioni effettuate dall’impresa in ciascun bimestre solare. Alla scadenza di ciascun bimestre solare l’IVASS, accertata la sussistenza delle violazioni di legge, contesta alle imprese l’inosservanza delle norme sull’alimentazione della banca dati.
Art. 12. – “Norme transitorie e finali”. In considerazione dei rilevanti cambiamenti derivanti dal passaggio da un “sistema di gestione cartaceo” degli attestati di rischio ad un “sistema informatizzato”, sono state previste norme transitorie, tese a fornire agli assicurati la necessaria informativa ed a tutelarli da eventuali imprevisti che possono derivare, in particolar modo nel primo anno di popolamento della Banca dati, da una gestione degli attestati di rischio interamente informatizzata.
Art. 13. – L’entrata in vigore del presente regolamento è prevista con riferimento ai contratti in scadenza dal 1° luglio 2015. Pertanto, alla luce delle disposizioni su richiamate, la Banca dati, dal 1° giugno 2015, dovrà contenere tutti gli attestati di rischio relativi a tali contratti.
Fino all’entrata in vigore del Provvedimento IVASS, di cui all’art. 3 del presente Regolamento, rimarranno in vigore le regole evolutive delle classi di merito di conversione universale (CU) disciplinate dall’allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4/2006.
Per quanto riguarda l’impatto del nuovo Regolamento, a fronte di un iniziale onere per le imprese, derivante dagli adeguamenti necessari per la gestione informatizzata dell’attestato di rischio, è attesa una significativa riduzione dei costi, diretta ed indiretta, nello svolgimento complessivo dell’attività.
Il primo vantaggio si esprime in termini di risparmio economico derivante dalla riduzione della carta stampata, dei costi postali per la consegna dell’attestato, dalla semplificazione delle modalità di archiviazione, etc. Inoltre, la dematerializzazione dell’attestato di rischio rappresenta un importante strumento per contrastare le frodi, in sede assuntiva, collegate con la falsificazione degli attestati cartacei. L’ultilizzo di strumenti informatici permette una maggiore rapidità ed efficacia nelle comunicazioni con i clienti e rende più snello il processo assuntivo del ramo r.c.auto, sollevando, nel contempo, gli assicurati dall’adempimento, fino ad oggi a loro carico, di consegna dell’attestato di rischio all’assicuratore in sede di stipula del contratto.
Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno essere inviate all’IVASS entro il 6 aprile 2015 al seguente indirizzo di posta elettronica: attestato_di_rischio@ivass.it


Scarica documento in allegato

http://www.assinews.it/articolo.aspx?art_id=28571