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venerdì 25 luglio 2014

Incidenti stradali: tabella 2014 per lesioni lievi

Come sempre accade nel mese di giugno, ai sensi dell’art. 139, co.5 del D.lgs.209/05, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso il decreto di aggiornamento degli importi per la liquidazione dei danni lievi da incidente stradale (c.d. lesioni micropermanenti, 1-9% di invaldità).
Si tratta dell’adeguamento annuale in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Ma vediamo nel dettaglio come il provvedimento, il D.M. Del 20.6.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4.7.2014, aumenta le somme da liquidare.
Il giorno di inabilità temporanea assoluta (es. ospedalizzazione), passa dall’importo di E 46,20, a quello di E 46,43.
Per visionare la tabella degli importi delle lesioni lievi cliccare qui:

fonte: http://www.assicuriamocibene.it/2014/07/21/incidenti-stradali-tabella-2014-per-lesioni-lievi/

sabato 19 luglio 2014

Colpo di frusta, la parola al massimo esperto

«Partiamo da un punto molto semplice: il colpo di frusta cervicale
non è una patologia, è un meccanismo di accelerazione-decelerazione
con trasferimento di energia al collo. Avviene in seguito a collisione
tra autoveicoli, principalmente con modalità d’impatto posteriore».
Così Andrea Costanzo, Professore di Ortopedia e Traumatologia
all’ Università di Roma “La Sapienza”, docente di Traumatologia
della Strada nelle Università di Roma “La Sapienza” e nell’Università
di Bologna, inizia la sua spiegazione sul delicato problema del
colpo di frusta.
“Delicato” perché come spiega lui stesso “la diagnosi è sempre distrazione
dei muscoli lunghi del collo, distorsione cervicale con
presenza o meno di interessamento neurologico, lussazione e o
frattura vertebrale, ecc.. Ma per porre quindi una diagnosi di una
patologia dovuta a questo meccanismo di azione è fondamentale
visitare a fondo il paziente».
Costanzo non è solo un professore esperto in materia ma vanta
anche un’incredibile esperienza nel settore (è stato consulente di
Ortopedia e Traumatologia per circa trent’anni presso gli Istituti
di Clinica Pediatrica e di Puericultura dell’Università di Roma
“La Sapienza”. È Presidente della Società Italiana di Traumatologia
della Strada e della Commissione Sanità della LIDU (Lega Italiana
dei Diritti dell’Uomo, membro della FIDH - Federation Internationale
des Droits de l’Homme), e membro della AAAM (Association for
the Advancement of Automotive Medicine), in cui ha fatto parte
del “Board of Directors”. Membro della Consulta Nazionale della
Sicurezza Stradale (CNEL), del “Comitato del Ministero degli
Affari Esteri per gli Ospedali Italiani e Centri di Cura con Partecipazione
Italiana all’Estero”, del Comitato Tecnico Interministeriale
Ministero della Salute e della Infrastrutture e dei Trasporti per
l’informazione sulla guida di veicoli a motore per persone con disabilità
fisica.
Membro esperto del Consiglio Superiore di Sanità e del CCM
(sottocomitato scientifico “Salute e Incidenti Stradali”), del
Ministero della Salute).
E la sua analisi quindi è particolarmente interessante: «La valutazione
di un danno attribuito al meccanismo del colpo di frusta cervicale
– spiega il luminare - rientra tra i compiti specifici del medico che
deve definire in termini qualitativi e quantitativi la sintomatologia
soggettiva e l’obiettività del traumatizzato. La valutazione complessiva
del danno alla persona deve essere quindi formulata in
prima battuta dal medico che ha osservato per la prima volta il
traumatizzato e cioè dal medico di pronto soccorso, che dopo un
attento esame clinico e radiografico può formulare una diagnosi,
inserendo la patologia rilevata in una classificazione ben articolata
secondo un protocollo già sperimentato ed adottato nei paesi più
sviluppati del mondo occidentale.
Dopo la prima settimana di trattamento il paziente va rivisto e riformulata
la diagnosi secondo il solito protocollo. Si tratta della
WAD (Wiplash Associated Disorders), una tabella che consta di
quattro gradi. Nei primi due gradi si classificano i casi con una
sintomatologia dolorosa senza interessamento neurologico, ( in
questi casi la prognosi è fausta e non si possono avere sequele medico-
legali a carattere permanente). Nel terzo grado si evidenzia
un interessamento neurologico e nel quarto grado fratture e
lussazioni cervicali ( in questi due ultimi gradi il danno a carattere
permanente è esistente)».
Il risultato? «Dalla disamina di oltre 10.000 cartelle cliniche
codificate col metodo WAD dai medici canadesi – spiega ancora il
professore – è risultato che nell’85% di questi traumi si è verificata
la guarigione completa senza alcun postumo a carattere permanente.
Una indagine diretta su 200 pazienti vistati al Pronto Soccorso del
Policlinico Umberto I Università di Roma “La Sapienza” utilizzando
la metodologia canadese della WAD, e poi ricontrollati con la
stessa metodologia, dopo dieci sedute di adeguato trattamento
chinesiterapico, nell’85% si è potuta riscontrare la guarigione.
E’ comunque certo che in terza battuta il medico legale disporrà di
un fondamentale ausilio, perché grazie ad esso gli sarà più facile
individuare false sintomatologie riferite da alcuni soggetti per
ottenere un indebito risarcimento.
Per quanto riguarda la durata della malattia, nella letteratura
mondiale si riscontra che:
il 50% dei soggetti traumatizzati torna alle normali attività entro
un mese.
Il 16% si assenta dal lavoro per un periodo variabile da 2 a 6 mesi.
Il 12,5 si assenta dal lavoro per oltre 6 mesi.
L’ 1,5% si assenta dal lavoro per oltre un anno.
Il 15, 3% dei soggetti con lesioni multiple si assenta dal lavoro per
oltre 6 mesi.
Un altro dato importante è quello che in caso di controversie
quando il medico legale non riscontri alcun segno di lesione sia
indotto ad acquisire i dati tecnici dell’incidente nel presupposto
che da essi si può ricavare qualche utile indicazione.
Concludendo, per una corretta indicazione sul danno alla persona
riportato in occasione di incidente automobilistico, col meccanismo
del colpo di frusta cervicale si propone:
1 - l’osservazione clinica e radiografica del paziente da parte del
medico con la codificazione WAD al Pronto Soccorso, ripetuta
dopo sette giorni di trattamento medico e/o con collare e quindi
ancora dopo dieci sedute di kinesiterapia.
2 - La disponibilità dei dati tecnici dell’incidente e le foto dei
mezzi ove si possa rilevare il danno alle carrozzerie».


Colpo di frusta

Gli italiani sono gracili. Delicatissimi. E basta un nulla per danneggiare
il loro fisico deboluccio. Ad un qualsiasi esperto di
statistica noi appariamo così, visto che su 100 incidenti automobilistici
da noi 21 provocano danni fisici contro i 10 di Francia, Germania
e Belgio e gli 11 del Regno Unito. Solo che questo esperto di
statistica dovrebbe essere appena sceso da una navicella spaziale
dopo un viaggio infinito perché tutti sanno che in Italia si
denunciano danni fisici anche quando non ci sono. Principale di
questi mali? Ovviamente il famoso “colpo di frusta” denunciato al
ritmo di 700 mila volte l’anno – record mondiale – perché è impossibile
diagnosticarlo in modo strumentale. In questi casi infatti
l’automobilista dichiara solo di avere «mal di collo» e il medico
diagnostica «il paziente lamenta forti dolori cervicali». Fine: la
truffa all’assicurazione è servita.
Eppure, anche per quanto riguarda le vittime in buona fede, il
colpo di frusta non lascia danni permanenti. Anzi: secondo un test
su 200 pazienti con dolori al collo eseguito al Policlinico Umberto
I di Roma è stato dimostrato che nell’85 per cento dei casi dal
“colpo di frusta” si guarisce completamente.
Ma è la legge che favorisce le truffe: in Italia con tre punti di
invalidità – quelli che normalmente si danno per il colpo di frusta
– si ha diritto al risarcimento. In Francia e in molti altri Paesi no.
Così noi arriviamo a spendere circa 3000 euro per risarcire un automobilista
vittima del colpo di frusta, pari a 2 miliardi di euro. E
alla madre di tutte le domande (quanto si potrebbe risparmiare alla
fine sulla polizza senza tutte queste truffe?) risponde direttamente
l’ANIA, l’associazione che rappresenta tutte le compagnie che
operano in Italia: «Se il valore della frequenza ed il costo medio
dei sinistri in Italia fossero uguali a quello della Francia – spiegano
– si potrebbe stimare il calo dei danni risarciti di oltre il 50 per
cento, ossia il prezzo della copertura per l’assicurazione RC Auto
si potrebbe dimezzare». Iperbole? Giudicate voi: in Francia la frequenza
sinistri è del 4,4 per cento ed il costo medio per sinistro di
3.515 euro; in Italia la frequenza sale all’8,6 ed il costo a 3.972
euro per sinistro...
Non solo: in Italia abbiamo un’enorme differenza di frequenza di
sinistri anche fra regione e regione, fra Nord e Sud. Questo
significa che la lotta alle truffe in alcune zone, come la Puglia o la
Campania, potrebbe portare a incredibili riduzioni dei prezzi delle
polizze, anche nell’ordine del 50 per cento. Certo, il decreto sulle
liberalizzazioni ha stabilito che “in caso di incidente stradale le
lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento
clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento
per danno biologico permanente”.
E’ già qualcosa, ma è solo un primo passo. l’ANIA, l’associazione che rappresenta tutte le compagnie che
operano in Italia: «Se il valore della frequenza ed il costo medio
dei sinistri in Italia fossero uguali a quello della Francia – spiegano
– si potrebbe stimare il calo dei danni risarciti di oltre il 50 per
cento, ossia il prezzo della copertura per l’assicurazione RC Auto
si potrebbe dimezzare». Iperbole? Giudicate voi: in Francia la frequenza
sinistri è del 4,4 per cento ed il costo medio per sinistro di
3.515 euro; in Italia la frequenza sale all’8,6 ed il costo a 3.972
euro per sinistro...
Non solo: in Italia abbiamo un’enorme differenza di frequenza di
sinistri anche fra regione e regione, fra Nord e Sud. Questo
significa che la lotta alle truffe in alcune zone, come la Puglia o la
Campania, potrebbe portare a incredibili riduzioni dei prezzi delle
polizze, anche nell’ordine del 50 per cento. Certo, il decreto sulle
liberalizzazioni ha stabilito che “in caso di incidente stradale le
lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento
clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento
per danno biologico permanente”. Ma ……

Incidenti fantasma

L’Italia, fra i tanti record negativi in tema di assicurazione ne ha
anche uno che ha dell’incredibile: siamo l’unico Paese d’Europa
nel quale 2 feriti su 3 negli incidenti stradali, sfuggono alla
preliminare verifica dei rilievi delle forze di polizia. Incrociando i
dati dell’ISTAT e quelli dell’ANIA, l’Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici, si scopre insomma che ci sono 741.151
vittime in più, che vanno ricercate in un sommerso nebuloso nel
quale ci dobbiamo mettere certamente gli eventi annotati nel cid,
ma anche le truffe o le frodi alle compagnie, con una ricaduta
pesante sulle tasche del contribuente. Ciò, ovviamente, comporta
una crescente incapacità dell’utenza di corrispondere i premi assicurativi,
con conseguente aumento degli atti di pirateria e del
ricorso al mercato delle assicurazioni false per non parlare delle
sempre più frequenti fughe all’alt della polizia.
Già appare sospetto il fatto che la frequenza dei sinistri in Italia
sia di 8,6 ogni 100 assicurati, di fronte ad una medie UE di 7,2. Ma
ancora più incredibile è il dato che in Italia circa il 21 per cento
dei sinistri provochi danni alle persone, contro una media europea
di 13,5 e paesi vicini al nostro per tipologia della mobilità come
Francia, Germania e Belgio che si fermano intorno a 10 per cento.
«Crediamo», ci ha spiegato il presidente dell’ASAPS Giordano
Biserni «sia giunto il momento di vedere chiaro in quella fetta di
due terzi di incidenti non rilevati dalle forze dell’ordine e soprattutto
quei due terzi di feriti che vengono liquidati dalle compagnie con
il riconoscimento di invalidità che vanno, secondo l’ANIA, nel 87
per cento dei casi da 1 a 9 punti e nel 70 per cento con invalidità
ricomprese tra 1 e 2 punti. Sono costi enormi derivanti da incidenti
con dinamiche da accertare nei dettagli, soprattutto con le verifiche
delle lesioni attraverso la ricostruzione a tavolino dei sinistri,
magari individuando appositi uffici e autorità con poteri di polizia
giudiziaria per accertare la reale portata dei fatti.

mercoledì 16 luglio 2014

Radiazione per esportazione: dal 14 luglio partono nuove regole

In una Lettera Circolare l'ACI spiega le nuove disposizioni che dovrebbero contrastare la diffusa elusione della normativa anti-inquinamento e mettere un freno ai fenomeni di esportazione di veicoli.

In data 3 luglio l'Automobil Club d'Italia – Servizio Gestione PRA, ha diramato una Lettera Circolare avente per oggetto: "Radiazioni per definitiva esportazione all'estero e radiazioni per esportazioni di veicoli sottoposti a ipoteca e vincoli: nuove disposizioni".
Scorrendo il testo della Circolare si trova conferma che "in questi ultimi anni il fenomeno della radiazioni per definitiva esportazione ha avuto un notevole aumento", così come si conferma il dubbio che, se da un lato, tale aumento "è da ricondursi certamente a un incremento del flusso della circolazione dei veicoli nell'ambito UE dopo l'abbattimento delle frontiere, dall'altro fa presupporre che nasconda anche fenomeni di elusione della normativa antiinquinamento".
L'ACI rammenta che questi fenomeni, sono vieppiù favoriti da una normativa di settore ormai obsoleta (le disposizioni dell'art. 103 del Codice della Strada) e che da tempo sono attenzionati dalle Associazioni di categoria degli autodemolitori per i motivi sopra citati.
Nel ricordare che l'Ente si era già attivato nel 2012 per tentare un contrasto al fenomeno dell'esportazione illegale di autoveicoli introducendo l'obbligo di dichiarazione del Paese verso il quale il veicolo viene esportato (ex art. 47 DPR n. 445/2000), l'ACI, "in attesa di futuri e auspicabili interventi normativi di riforma organica della materia stessa", ritiene che "i tempi siano maturi, visto la risonanza che la problematica sta assumendo, per intervenire in maniera più stringente nell'applicazione della normativa prevista dall'art. 103 CdS".
Tali problematiche erano già state sottoposte al Ministero della Giustizia – dal momento che proprio quest'ultimo ha funzioni istituzionali di vigilanza sul PRA – il quale, già in aprile scorso aveva espresso parere favorevole all'adozione di misure finalizzate a contrastare in modo più efficace il fenomeno. Nel merito dell'interpretazione dell'art. 103 del Cds, il Ministero di Giustizia aveva affermato che "la norma appena richiamata disciplina unicamente l'ipotesi di cancellazione successiva all'esportazione, mentre non vi sono disposizioni che prevedano la possibilità di cancellazione anteriore ad un'esportazione non ancora avvenuta ma solo prospettata". Pertanto, alla luce di tale interpretazione l'ACI ha prontamente avviato lo sviluppo di impegnative modifiche SW alle proprie basi dati e alle procedure di controllo che sono, ora, in fase di ultimazione e prossime al collaudo interno prima dell'entrata in esercizio.
Quindi a partire dal prossimo 14 luglio:
- alle formalità di radiazione per esportazione dovrà essere sempre allegata la fotocopia della Carta di Circolazione estera o l'attestazione di avvenuta reimmatricolazione all'estero;
- in caso di esportazione in Paesi extra UE, la fotocopia della succitata documentazione, deve essere accompagnata da traduzione asseverata (come indicato nella precedente Circolare DSD n. 2420/2012);
qualora la radiazione venga richiesta quando il veicolo è stato esportato ma non ancora reimmatricolato all'estero, è comunque possibile richiedere la formalità di radiazione a condizione che venga allegata alla formalità documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento del veicolo all'estero (ad es. documento di trasporto, bolla doganale ), oltre ovviamente all'originale della Carta di Circolazione italiana, al Certificato di Proprietà e alle targhe;
- allo scopo di garantire il rispetto di tale nuova disposizione, è stato inserito un controllo bloccante nelle procedure STA e Copernico che impedisce la presentazione con esito positivo delle formalità di radiazione per esportazione in assenza dell'indicazione della data di reimmatricolazione estera o dell'avvenuta esportazione risultante dal documento di trasporto o dalla bolla doganale. Tale informazione deve essere inserita nel campo denominato "data consegna per la demolizione/reimmatricolazione/esportazione";
- nel caso in cui il veicolo sia già stato re immatricolato all'estero deve essere inserita anche l'informazione della nuova targa estera nel campo denominato "Targa Estera 53". La valorizzazione di quest'ultimo campo naturalmente non è obbligatoria al fine di consentire la gestione delle radiazioni di veicoli esportati ma non ancora reimmatricolati;
- non sarà, invece, più necessario allegare la dichiarazione sostitutiva prevista dalla succitata Circolare del 2012, essendo sufficiente indicare nella nota (spazio "altri dati") il Paese dove il veicolo è stato esportato.
Cambiano anche le regole per la radiazione di veicoli sottoposti a ipoteca o vincoli, dal momento che, da controlli e segnalazioni effettuate sul territorio si è verificato che "la radiazione per esportazione si presta ad un utilizzo fraudolento per coloro che, proprietari di veicoli sottoposti a vincoli - ipoteche, sequestro, pignoramento, fermo ecc. - tentano in qualche modo di sottrarre il bene alle rivendicazioni dei creditori o dell'Autorità Giudiziaria".
Siccome, ricorda l'ACI "Questo fenomeno stava rapidamente crescendo per i veicoli sottoposti a Fermo, il Ministero delle Finanze è intervenuto ponendo il divieto di radiare i veicoli se prima non viene cancellato il Fermo". Ma non solo: "Il Ministero della Giustizia ha valutato che analoga necessità di tutela per il creditore debba essere adottata anche in presenza di altri vincoli iscritti sul veicolo come le ipoteche, i sequestri o i pignoramenti, in relazione ai quali certamente il ricorso a una "finta" radiazione per esportazione è un facile strumento per sottrarre il veicolo alle pretese del creditore. Infatti, l'esistenza nell'attuale ordinamento giuridico di disposizioni, sia di diritto civile che di diritto penale e amministrativo, finalizzate a sanzionare atti di disposizione del debitore aventi lo scopo di sottrarre i beni di cui è titolare alla garanzia del creditore, legittimano interventi anche in materia di trascrizione al PRA atti ad impedire o quantomeno scoraggiare comportamenti scorretti".
Pertanto, sempre a partire dal prossimo 14 luglio, in caso di richieste di radiazione per definitiva esportazione per veicoli sui quali siano iscritte ipoteche non ancora scadute, pignoramenti, sequestri, ecc., la formalità potrà essere accettata solo se alla richiesta viene allegato un atto comprovante l'assenso alla radiazione da parte del creditore.
Per i casi di veicoli con ipoteche iscritte non ancora scadute costituirà titolo per procedere alla radiazione l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca reso nelle forme di rito, ovvero nella forma della scrittura privata autenticata dal Notaio o nelle altre forme previste dal Codice Civile (es. sentenza).
Nessun titolo autorizzativo invece è richiesto nel caso di veicoli sui quali siano iscritte ipoteche ormai scadute.
Nel caso, invece, di vincoli di natura giudiziaria come sequestricongelamento beni e pignoramenti potrà essere allegato alla richiesta o il provvedimento di dissequestro o di revoca del pignoramento (o in alternativa il verbale di vendita all'asta del veicolo effettuata in seguito al pignoramento trascritto al PRA) o comunque altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria che autorizzi l'esportazione del veicolo o dal quale sia possibile evincere il venir meno del gravame.
L'ACI precisa, inoltre, che: "l'eventuale presenza di una formalità cod. 70 per "dichiarazione sostitutiva mendace" non impedisce la presentazione della radiazione per esportazione". Le procedure STA e Copernico sono state modificate allo scopo di inserire un controllo che impedisca la presentazione con esito positivo delle formalità in parola se è presente in Archivio una formalità cod. 70 (indipendentemente dal tipo di vincolo iscritto) o una formalità cod.61 (quest'ultima nel caso in cui la data scadenza ipoteca sia successiva alla data di presentazione della formalità di radiazione). Allo scopo di consentire il positivo espletamento delle richieste di radiazione per esportazione per la gestione dei casi sopra contemplati, è stata realizzata un'apposita implementazione che consente al solo STA/PRA di accettare tali tipologie di richieste, inserendo nel "testo libero" la dicitura "F53".
L'Aci ricorda, infine, che: "la richiesta di visura sui veicoli da esportare, sebbene non obbligatoria, rappresenta in ogni caso una buona prassi per verificare l'eventuale esistenza di ipoteche non scadute o gravami che, in assenza della documentazione giustificativa sopra indicata, impedirebbero l'esito positivo della radiazione per esportazione quando sarà richiesta". 
 http://www.notiziarioautodemolitori.it/



sabato 12 luglio 2014

La riparazione antieconomica nella giurisprudenza di Cassazione

La questione della riparazione antieconomica della vettura danneggiata, che si pone ogni qual volta un veicolo di scarso valore commerciale subisce danni tali da sconsigliarne la riparazione, perchè la legge non permette di riparare l’auto spendendo una cifra “notevolmente superiore” al valore commerciale del veicolo (vedi l’articolo “Danni a veicolo di scarso valore commerciale: che fare?”).
Purtroppo chi possiede un veicolo vecchio deve saperlo: se qualcuno glielo danneggia seriamente, dovrà accontentarsi di cifre che non compenseranno mai il valore che il veicolo ha per il suo utilizzatore.
Di recente la Suprema Corte è tornata ad occuparsi di riparazione antieconomica, e ha rievocato i principi validi in materia.
Il caso di specie riguardava un automobilista che si doleva, con ricorso per Cassazione appunto, di non aver ottenuto il risarcimento del costo delle riparazioni, superiore al valore commerciale del veicolo di circa 930 euro.
La pronuncia, la n. 6195, depositata il 18.3.2014, richiamando alcuni precedenti arresti della Suprema Corte (Cass. III civ. 4 marzo 1998, n. 2402), ha riaffermato i principi in materia, che sono i seguenti:
  • Il risarcimento dei danni materiali negli incidenti stradali può avvenire in forma specifica, attraverso il ristoro del costo delle riparazioni, ovvero per equivalente, mediante il riconoscimento di una somma che rappresenti la perdita economica subita a causa del danneggiamento.
  • Quale sia il limite all’accesso del risarcimento in forma specifica (costo riparazioni), lo può decidere il Giudice di merito in base all’art. 2058, II comma, c.c., che gli dà il potere di stabilire il risarcimento per equivalente (somma corrispondente al valore commerciale), qualora “la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.
  • Il predetto principio dell’eccessiva onerosità si può tradurre nella negabilità del risarcimento in forma specifica dei danni auto qualora l’ammontare del costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato dell’auto.
Il problema è tutto nel capire quando, appunto, “la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”, ovvero quando si possa dire che la somma necessaria alle riparazioni superi “notevolmente” il valore di mercato dell’auto.
Su questo i Giudici di Piazza Cavour non ci aiutano, rimandando le valutazioni di questo tipo al Giudice di merito.
Nel caso di specie, infatti, la Corte respinge le doglianze del danneggiato, sostenendo che il Giudice di merito può respingere la richiesta di risarcimento in forma specifica applicando l’art. 2058, II comma, c.c., così come in effetti è successo, senza fissare principi o senza richiamare principi che rendano più prevedibile la soluzione delle questioni analoghe, che andranno quindi valutate caso per caso, in base ad ogni circostanza.
Quindi, che fare quando abbiamo un veicolo da riparare il cui valore è inferiore a quanto ci mette a preventivo il carrozziere?
Ovviamente cercare di riparare come si dice in gergo “in economia”, per cercare di contenere l’importo complessivo delle riparazioni e tenerlo il più vicino possibile al valore commerciale.
Si consideri anche che, per effettuare la valutazione di eventuale antieconomicità della riparazione, si deve anche tener conto di quanto il debitore spenderebbe se il danneggiato rottamasse il veicolo.
Quindi, oltre al valore commerciale, va considerato il costo di immatricolazione del nuovo veicolo, il bollo non goduto, le spese di demolizione e un forfait per il recupero di analogo mezzo.
In base a queste considerazioni si può sperare anche di aver maggior fortuna dell’automobilista danneggiato che è ricorso in cassazione, perdendo: 930 euro, infatti non sembrano una differenza “notevole”, dal valore di mercato dell’auto.

Avv. Antonio Benevento

GARANZIA ACQUISTO AUTO USATA

Che  cos’  è?
Il Codice del Consumo prevede la garanzia  legale  di  conformità  anche  per  i  beni  usati.   Il Codice del consumo è entrato in vigore in data 23 ottobre 2005. Si tratta del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il riassetto della normativa posta a tutela del consumatore, che si compone di 146 articoli (diventati 170 dopo le modifiche del 2007), ed è frutto del lavoro di una commissione istituita presso il Ministero dello Sviluppo economico, in forza della delega contenuta nell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
Stabilisce tra l’altro che il   venditore   ha   l’  obbligo   di   consegnare   al   consumatore  beni   conformi   al   contratto   di   vendita. Nel caso di auto  usate deve essere tenuto  nel  debito  conto  il  tempo  del  pregresso  utilizzo,  limitatamente ai  difetti  non  derivanti  dall’  uso  normale  della  vettura. In altre parole, il consumatore acquirente non dovrebbe  spendere,  per  la  manutenzione  del  veicolo  successiva  all’acquisto,  più  di  quanto  avrebbe speso  se  avesse  acquistato  a  suo  tempo  lo  stesso  veicolo  nuovo.  L  acquirente  deve  quindi  sempre sapere con certezza in che stato si trova il veicolo, ovvero se esiste la necessità di eventuali interventi  rispetto al programma di manutenzione ordinaria o l  eventuale presenza di difetti prima dell’acquisto.
La garanzia  legale  di  conformità è di 24 mesi ed è prestata dal professionista che vende l  auto  usata (concessionario,  rivenditore,  importatore  di  auto  usate,  ecc..),  tuttavia,  per  i  beni  usati,  la  legge prevede  che,  con  l  accordo  delle  parti,  possa  essere ridotta   a   12   mesi.  La  garanzia  non  può  essere limitata o negata e laddove nel contratto di vendita fossero inserite clausole simili risulterebbero nulle.
La  garanzia  di  conformità  è  applicabile  solo  alle  vendite  tra  professionista  e  consumatore,  non  si applica  alle  vendite  tra  consumatori,  ovvero  quando  si  acquista  da  un  privato.  Se  però  la  vendita avviene attraverso la mediazione  di  un  professionista (che, ad es., espone nei propri locali la vettura) quest’  ultimo non può esimersi dal prestare  la  garanzia, anche se il passaggio di proprietà, sulla carta, avviene direttamente tra privati.
Diritti  del  consumatore
Se l’ autovettura usata dovesse mancare di conformità rispetto al contratto di vendita il consumatore ha diritto ai seguenti rimedi:
• riparazione;
• sostituzione;
• riduzione del prezzo;
• risoluzione del contratto.
La riparazione e la sostituzione devono avvenire senza spese a carico del consumatore ed entro tempi congrui. Naturalmente, vista la natura di bene usato del veicolo, nel caso in cui non sia possibile, ad esempio, trovare un pezzo di ricambio usato conforme alla vetustà ed al pregresso utilizzo del veicolo, il venditore potrà chiedere una partecipazione alla spesa dell’  acquisto del ricambio nuovo.
Queste problematiche vengono affrontate a cura e spese dell’ente venditore che può delegare questa attività a società di servizi quali ad esempio Fidesa s.r.l. di Latina.
Spesso il venditore invece di gestire questa attività nella maniera imposta dalla legge citata, vende o regala al cliente una garanzia commerciale sia assicurativa (una polizza guasti) o di servizio.  Sono tante le società che offrono pacchetti di garanzie più o meno ampi. Parliamo di Mapfre, Car Garantie, TWG, Easy Drive, Allianz, TargaSys  solo per citarne alcune. Questi sono ottimi prodotti che dovrebbero però essere accessori alla garanzia di conformità, ma spesso il venditore cerca di indurre l’acquirente nel credere che quella è l’unica garanzia di cui il cliente ha diritto.
Adiconsum ed altre associazioni di consumatori offrono assistenza in questi frangenti. Periti Auto ed Avvocati curano molti casi specifici di consulenza, contraddittorio o contenzioso.

http://peritiauto.wordpress.com/2014/06/06/garanzia-acquisto-auto-usata/

La ricostruzione della dinamica dell'incidente

Per il superamento della presunzione di colpa concorsuale posta dall'art. 2054, comma 2 c.c. non è sufficiente l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, occorrendo anche che l'altro fornisca la prova liberatoria, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, riferite le sentenze ritenute significative ai fini della decisione, i ricorrenti hanno poi esaminato le risultanze processuali, con particolare riferimento alle consulenze tecniche.
In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c.


Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza del  6 marzo 2014 n. 5248
http://www.assinews.it/