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lunedì 25 aprile 2022

Targhe originali delle auto storiche, manca davvero poco!

 I prezzi per 'recuperare' le targhe storiche, attraverso una sorta di copia originale, sarà di 300 euro per le auto e di 150 euro per le moto

Secondo quanto riporta l’Automotoclub Storico Italiano, potrebbe esserci finalmente una svolta sul tema delle targhe e della documentazione originale dei veicoli d’epoca immatricolati nel nostro Paese. Infatti si attendono le modalità e le tempistiche d’adozione per l’atteso decreto attuativo che semplificherà la ricerca storica per molti veicoli d’interesse.

Lo scorso 12 aprile è stata presentata un’interrogazione parlamentare al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per sapere quali siano le ragioni del ritardo nell’adozione del decreto attuativo previsto per la legge n. 178 del 30 dicembre 2020, relativa proprio all’utilizzo delle targhe e dei documenti originali in caso di reimmatricolazione di veicoli storici. A distanza di oltre un anno non è ancora stato emanato il necessario decreto dirigenziale del Ministero che stabilisce costi, criteri e modalità di rilascio.
La risposta del Viceministro Alessandro Morelli del 14 aprile ha evidenziato che il 22 aprile 2021 la Direzione Generale per la motorizzazione aveva chiesto all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – in qualità di responsabile della produzione delle targhe in quanto carte valori – di esprimersi in ordine alla fattibilità di riprodurre targhe e libretti di circolazione per i veicoli di interesse storico e collezionistico e di farne conoscere i relativi costi. Il successivo 21 ottobre, l’Istituto comunicava di poter assicurare la realizzazione delle targhe richieste utilizzando l’alluminio come materiale di composizione dei cosiddetti “piatti” per le targhe storiche, al prezzo di 300 euro per le auto e di 150 euro per le moto. Il 18 marzo 2022, il Poligrafico ha comunicato la disponibilità a realizzare quanto richiesto, segnalando tuttavia di non disporre dei prototipi di targhe prodotte prima dell’anno 1971 e richiedendo pertanto la fornitura di prototipi o documentazione fotografica che ne consentano la riproduzione. La Direzione generale per la motorizzazione si sarebbe attivata per reperire ogni utile documento storico, normativo e fotografico, così da fornire al Poligrafico il supporto necessario.


https://www.formulapassion.it/automoto/classiche/veicoli-storici-targhe-originali-614795.html

sabato 23 aprile 2022

“Il Consulente Tecnico di Parte”

Il consulente tecnico di parte non è altri che un libero professionista, esperto in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa conferisce un incarico professionale perché, ritenendolo competente in uno specifico settore, lo assista nel corso dello svolgimento della consulenza processuale. Il ruolo del CTP è fondamentale per la tutela della parte, nel corso delle operazioni di “accertamento” di competenza del CTU.


La sua nomina “formale” consente alla parte in causa, di essere assistita in modo appropriato, in ragione della specificità delle osservazioni, che il CTP sarà in grado di formulare rispetto al lavoro del CTU, “osservazioni” che se non accolte dal CTU nella sua relazione finale, verranno, comunque  poste all’attenzione dell’organo giudicante, nel corso della udienza immediatamente successiva al deposito della Relazione finale del CTU, dall’intervento dell’avvocato della parte. 

Il consulente tecnico di parte opera all’interno di un rapporto professionale disciplinato dal diritto privato. Il suo compenso è pagato dalla parte che lo nomina e ha diritto di essere compensato in relazione alla propria parcella professionale oppure in base ad una eventuale convenzione stipulata con il cliente.

Il professionista incaricato dalla parte non deve obbligatoriamente essere iscritto ad un albo professionale poiché il rapporto tra la parte ed il consulente è di natura fiduciaria. Ciononostante, la credibilità delle sue osservazioni sarà maggiore agli occhi del giudice, se risulterà iscritto ad un albo; la legge obbliga il giudice a nominare in qualità di CTU soltanto professionisti iscritti ad appositi albi presenti in ciascun tribunale. 

Il contributo del consulente di parte si sostanzia nella stesura di osservazioni tecniche e nella “comunicazione di queste” al CTU nei tempi indicati dal Giudice. Il contenuto delle “osservazioni” deve sempre rispettare i principi stabiliti dal codice deontologico di appartenenza ed i tradizionali parametri di correttezza professionale, legalità e moralità.



https://psicologiaintribunale.it/