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domenica 28 dicembre 2014

Assicurazioni RC auto: via il tagliando dal parabrezza

Dal 1 aprile 2015 controlli automatici tramite la lettura della targa

Novità per il prossimo anno in tema di assicurazioni RC auto. A partire dal 1 aprile 2015 scomparirà infatti dal parabrezza il tagliandino che attesta il pagamento della polizza assicurativa. Come già successo per patente e carta d’identità, l’obiettivo è quello di abbandonare il formato cartaceo di questi documenti.
Con il decreto ministeriale 110 del 9 agosto 2013 (che entrerà in vigore entro ottobre 2015), il caro e vecchio talloncino non sarà più necessario. Dal primo aprile sarà la targa del veicolo a dimostrare se questo è assicurato o meno. Grazie all’incrocio dei dati e l’accesso agli archivi della motorizzazione da parte della polizia, le forze dell’ordine potranno verificare lo stato delle polizze direttamente con le compagnie assicurative, le quali avranno il compito di aggiornare costantemente l’anagrafica dei clienti.
Oltre all’abbandono della forma cartacea, il motivo principale legato al superamento dell’esposizione del tagliandino sul parabrezza è quello di evitare le frodi. Il pezzo di carta in bella vista permetteva infatti a molti malintenzionati di sbizzarrirsi: in Italia sono più di 4 milioni i veicoli privi di RCA e il passaggio al controllo automatico dei dati metterà – si spera – la parola fine al proliferare di falsi documenti di assicurazione.
Per coloro che hanno sempre pagato diligentemente l’assicurazione, il passaggio al controllo tramite la targa non produrrà alcun cambiamento epocale, mentre per coloro che erano abituati a contraffare i tagliandi e commettere una frode le cose cambiano notevolmente. Il business – perché si tratta di un giro di affari non indifferente – viene in questo modo minato alla base, data l’impossibilità di riprodurre qualcosa che non esisterà sostanzialmente più. In Campania, Calabria e Puglia il fenomeno della contraffazione è una piaga diffusa e il nuovo sistema intende combattere la truffa della assicurazioni fasulle. Con la riduzione delle frodi e l’identificazione dei trasgressori i premi assicurativi dovrebbero poi teoricamente abbassarsi.
Il sistema di rilevazione automatica dei dati e la restituzione dello “stato” del veicolo alla polizia è già attivo a Ciampino. Il Targa System della polizia locale riprende tutti i veicoli in transito e fornisce la scheda completa del mezzo: anomalie, tasse non pagate, assicurazione, eventuale denuncia di furto a carico del veicolo. Pochi secondi per capire se il veicolo è in regola oppure no e, in questo caso, fermarlo dopo qualche centinaio di metri, dove una seconda pattuglia è pronta per effettuare i controlli del caso.
fonte: http://www.motorionline.com/2014/12/23/assicurazioni-rc-auto-via-il-tagliando-dal-parabrezza/?refresh_ce

lunedì 15 dicembre 2014

Assicurazione auto: arriva il “negoziatore”

Le novità più in importanti sul campo delle assicurazioni auto che sono in arrivo fanno parte di uno scenario molto più ampio voluto dal governo con l'ultima legge finanziaria. Una delle novità più importanti nel campo delle assicurazioni RCA è l'introduzione del negoziatore che sarà introdotto attraverso il decreto 132. Nel mentre si attendono delle nuove notizie sul tema dell'abolizione del bollo auto, ci si aspetta dal governo Renzi che converta il decreto in legge entro la fine del 2014, in quanto, la norma scritta in questo modo, potrebbe portare notevoli benefici alle tasche degli automobilisti italiani con dei risparmi notevoli sui premi da pagare ogni anno.

Novità assicurazione auto: nuovi risparmi di tempo e denaro in arrivo grazie all'introduzione del negoziatore

Ma vediamo cos'è il negoziatore. La figura del negoziatore entrerà probabilmente in vigore per la metà del prossimo anno e si interporrà tra la compagnia assicuratrice e l'automobilista nel caso in cui sorgano delle controversie sull'indennizzo dopo che si è verificato un sinistro. Le ultime novità in tema di assicurazione auto porteranno, come descritto, alla figura del negoziatore che sarà un vero è proprio mediatore delle controversie legate ai risarcimenti. Lo spirito della figura introdotta dal governo, quindi, è quello di far risparmiare tempo e denaro ai clienti contribuenti rendendo più facile tutto l'iter della pratica del sinistro.
Vediamo da vicino quali sono i pro e i contro del negoziatore nelle assicurazioni auto. Tra i vantaggi che si avranno con la nuova figura ci sarà quello di far risparmiare tempo e denaro all'automobilista grazie ad un avvocato super partes che si occupa di studiare la pratica assicurando maggiore velocità nei pagamenti dei risarcimentiaccorciando anche i tempi. Un altro vantaggio nel lungo periodo sarà avrà come obiettivo quello di innescare un circolo virtuoso che vedrà ridurre le controversie in tribunale tra gli assicurati e le compagnie.
L'istituzione del negoziatore nelle assicurazioni auto con il nuovo decreto nella legge di stabilità 2015 comporta anche dei possibili svantaggi, infatti in caso di controversia su risarcimento la negoziazione assistita è obbligatoria per l'assicurato. Sarebbe stato meglio prevedere la possibilità di renderla facoltativa, anche perché, una norma dell'Ivass prevede già l'utilizzo di un negoziatore, in questo modo si rischia di avere troppe norme per lo stesso problema. Infine, nel 2007 era stato introdotto l'indennizzo diretto a cui tutte le compagnie di assicurazione auto fanno ricorso per alleggerire le procedure di risarcimento eliminando il ruolo dell'avvocato dell'automobilista. Staremo a vedere se nel'iter di discussione la norma sul negoziatore per le assicurazioni auto subirà delle modifiche di sorta.

mercoledì 10 dicembre 2014

Multe: da quando scatta il termine per la notifica del verbale?

(Cass. Civ., sez. VI, 3 settembre 2014, n. 18574)

In tema di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 180, comma 8, C.d.S., il dies a quo per la notifica del verbale di contestazione è legato non alla data di commissione della violazione bensì all'esito del procedimento di accertamento, la cui durata deve essere ragionevole e congrua in relazione al caso concreto e alla complessità delle indagini.

È questo il principio affermato dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione, che ha così accolto il ricorso proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza emessa in grado di appello dal Tribunale di Locri in relazione ad una opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale.

Questa, in estrema sintesi, la vicenda processuale:
un automobilista aveva impugnato un verbale con il quale i Carabinieri gli avevano contestato l'inottemperanza all'invito a presentarsi dinanzi agli uffici di polizia per presentare il certificato assicurativo del veicolo (art. 180, comma 8, Codice della Strada);
il Giudice di Pace di Caulonia aveva respinto il ricorso dell'automobilista, il quale aveva proposto appello dinanzi al Tribunale di Locri;
il Tribunale, rilevato che la notifica del verbale di contestazione era avvenuta oltre il termine di 150 giorni (allora vigente), aveva dichiarato estinto l'obbligo di pagamento della sanzione;
il Ministero decide allora di ricorrere per cassazione, denunciando il vizio di violazione di legge in relazione alla decorrenza del termine per la notifica del verbale di contestazione previsto dall'art. 201 del Codice della Strada; secondo la difesa erariale il termine suindicato dovrebbe decorrere dalla data di accertamento dell'avvenuta violazione e non, come erroneamente ritenuto nella sentenza di appello, dal giorno di scadenza del termine concesso all'automobilista per esibire il documento mancante; nella fattispecie, il termine di 150 giorni sarebbe decorso ancor prima della notifica del verbale.
Nella decisione in rassegna la Suprema Corte affronta un aspetto particolare della disciplina del procedimento sanzionatorio amministrativo: qual è il momento a partire dal quale comincia a decorrere il termine per la notifica del verbale di contestazione al soggetto interessato?
La questione, seppure riferita nello specifico ad una violazione delle norme del Codice della Strada, rimanda più in generale alla disciplina dell'illecito amministrativo contenuta nella Legge n. 689/1981.
Come è noto, oltre a definire i principi generali dell'illecito amministrativo, la Legge n. 689/1981 delinea i tratti essenziali di un procedimento sanzionatorio-tipo, modellato su regole che tendono ad allineare il più possibile l'esercizio della potestà punitiva amministrativa ai principi del sistema penale.
Il prototipo di procedimento sanzionatorio si articola in due distinte fasi: la prima attiene ai profili inerenti l'accertamento della violazione e, in particolare, l'esercizio dei poteri finalizzati a tale scopo; la seconda riguarda l'attività di contestazione della violazione accertata, il successivo contraddittorio con l'interessato, e l'esito del procedimento stesso (provvedimento di ingiunzione o ordinanza di archiviazione).
Qui interessa appunto soffermarsi sulla distinzione concettuale tra momento dell'accertamento e momento della contestazione dell'illecito.
La violazione deve essere prima “accertata” dall'autorità amministrativa e poi “contestata” all'interessato.
Quanto al primo aspetto, i modi e i poteri di accertamento degli illeciti amministrativi sono descritti dall'art. 13 della Legge n. 689/1981: gli organi accertatori possono assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica; se non è possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, essi possono anche effettuare perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria (secondo le norme del c.p.p.) ecc.
A seconda dei casi concreti e dei contesti normativi di riferimento, l'accertamento dell'illecito amministrativo può richiedere anche indagini e valutazioni complesse.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'art. 14 della Legge n. 689/1981, nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va inteso nel senso che il termine di 90 giorni per la contestazione “postuma” comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla eventuale complessità della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'illecito (ex multis v. Cass. Sez. Lav., 2 aprile 2014 n. 7681).
L'accertamento non coincide quindi con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento da parte della p.a. delle indagini e delle valutazioni necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito.
Più in generale, il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire alla p.a. di avere piena contezza degli estremi oggettivi e soggettivi della condotta realizzata, nonchè della sua riconducibilità alla fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. 
L'accertamento richiede perciò la valutazione dei dati istruttori acquisiti e la fase finale di deliberazione, allo scopo di acquisire piena conoscenza della condotta illecita e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione (cfr. Cass. n. 7681/2014 cit.; Cass. Sez. II, 13 dicembre 2011, n. 26734; Sez. II, 2 dicembre 2011, n. 25836 ecc.).
Ciò però non significa che la p.a. sia libera di fissare arbitrariamente il dies a quo per la contestazione della violazione in modo del tutto svincolato dal tempo in concreto occorso per l'accertamento.
La correttezza e la completezza dell'accertamento rispondono infatti sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua eventuale responsabilità. 
A tale esigenza si contrappone quella dell'autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per risolvere l'incertezza della propria posizione sia per poter eventualmente approntare un'adeguata difesa.
Nel contemperamento di tali esigenze, occorre quindi effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di verificarne la complessiva congruità o meno rispetto alla duplice esigenza sopra indicata.
Spetta quindi al giudice, in sede di opposizione, il compito di sindacare il comportamento tenuto dalla p.a. procedente, valutando nel loro insieme gli accertamenti compiuti e la congruità del tempo impiegato in base alla complessità di tali accertamenti e secondo la maggiore o minore difficoltà della fattispecie concreta, determinando così in relazione al singolo caso il tempo ragionevolmente necessario per giungere alla conoscenza dell'illecito.
Una volta “accertata” nel senso appena precisato, la violazione deve essere “contestata” se possibile immediatamente; ove ciò non sia possibile per le circostanze del caso concreto, la contestazione deve avvenire entro 90 giorni dall'accertamento (360 giorni se si tratta di soggetti residenti all'estero).
La contestazione rappresenta lo strumento per portare a conoscenza del destinatario del procedimento sanzionatorio l'esistenza di una violazione accertata dalla p.a. e per garantire al medesimo di esercitare il diritto di difesa, instaurando un contraddittorio con l'organo accertatore.
I principi sopra ricordati, seppure elaborati dalla giurisprudenza in relazione a procedimenti riguardanti illeciti amministrativi non attinenti alla circolazione stradale, valgono mutatis mutandis anche ai fini dell'accertamento e della contestazione delle violazioni del Codice della Strada.
Anche l'art. 201 del C.d.S. prevede infatti che, quando non sia possibile la contestazione immediata, il verbale debba essere notificato al soggetto interessato (trasgressore o responsabile in solido) entro il termine di 90 giorni dall'accertamento (nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte era ancora vigente il termine di 150 giorni, poi ridotto a 90 dalla Legge n. 120/2010).
Sia nel sistema generale della Legge n. 689/1981 (art. 14, ultimo comma), sia nell'ambito della disciplina del Codice della Strada (art. 201, comma 5), l'inutile decorso del termine previsto per la contestazione della violazione determina l'estinzione dell'obbligazione di pagamento nei confronti del destinatario.
Nella decisione che si annota, relativa ad un caso di omessa presentazione di documenti di circolazione nel termine fissato dagli organi di polizia (art. 180, comma 8, C.d.S.), la Corte di Cassazione si conforma all'orientamento giurisprudenziale di cui si è dato appena conto. 
Nella fattispecie, l'art. 180 C.d.S. sanziona la condotta di colui che non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine da essa fissato, presso gli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada.
Per quanto attiene all'interesse giuridico sotteso all'illecito, la disposizione non mira a sanzionare la violazione di specifici precetti riguardanti i comportamenti di guida, bensì il rifiuto della collaborazione dovuta al cittadino nei confronti dell'autorità amministrativa, al fine di consentirle di effettuare gli accertamenti richiesti per l'espletamento dei servizi di polizia stradale (cfr. Cass. Sez. II, 23 giugno 2005, n. 13488; Sez. I, 20 luglio 2001, n. 9924; Sez. I, 5 marzo 2002, n. 3123; Sez. I, 20 luglio 2001, n. 9924).
Si tratta dunque di un illecito omissivo che presuppone il compimento di un precedente illecito amministrativo contemplato dal Codice della Strada, per il cui accertamento è necessario che siano fornite informazioni da parte del privato.
L'illecito in questione è peraltro autonomo rispetto all'illecito presupposto, nel senso che l'eventuale annullamento del primo verbale non esclude l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 180 (cfr. Cass. n. 3123/2002 cit.).
Il punto controverso riguarda l'individuazione del dies a quo da cui decorre il termine per la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione in esame.
A tal fine occorre tenere presente la distinzione, di cui si è detto in precedenza, tra accertamento e contestazione dell'illecito.
Anche per la violazione di cui all'art. 180 comma 8, la quale presuppone la mancata collaborazione del privato in un termine prefissato, l'accertamento da parte della p.a. si articola in una serie di attività di raccolta e verifica di documenti (quali ricevute di spedizione, avvisi di ricevimento, calcolo di termini ecc.), che implicano necessariamente il decorso di un certo lasso di tempo.
Tale lasso di tempo deve però essere ragionevole, e spetta appunto al giudice di merito valutare la congruità del periodo impiegato a tal scopo dall'autorità amministrativa.
Ma nella circostanza osserva la Suprema Corte, una simile valutazione è del tutto mancata.
Facendo applicazione dei principi generali già ricordati, la Sesta Sezione chiarisce quindi che:
a) in caso di violazione dell'art. 180, comma 8, C.d.S., il termine entro il quale la p.a. procedente deve provvedere alla notifica della contestazione va ricollegato all'esito del procedimento di accertamento;
b) la legittimità della durata del procedimento di accertamento deve essere valutata in relazione al caso concreto e in base alla complessità delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione (dalla quale invece decorre il solo termine iniziale di prescrizione fissato dall'art. 28 della Legge n. 689/1981).
Per tale ragione la Corte annulla la sentenza e rinvia per una nuova valutazione al Tribunale di Locri in diversa composizione, il quale si atterrà ai principi sopra indicati.

(Nota di Nicola Virdis) http://www.asaps.it/ 

mercoledì 26 novembre 2014

Poste Italiane - Nuove condizioni economiche in vigore dal 01/12/2014

A partire dal 01/12/2014, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nella Delibera 728/13/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, varieranno le condizioni economiche di alcuni servizi universali di corrispondenza e pacchi così come di seguito indicato:

a) Le tariffe della Posta Prioritaria (Retail) saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formati. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 0,70 a € 0,80.

b) Le tariffe della Posta Raccomandata (Retail) saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 3,60 a € 4,00. Tale incremento sarà applicato anche alle comunicazioni connesse alla notificazione degli Atti Giudiziari.

c) Le tariffe dell’Atto Giudiziario saranno diminuite in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 7,20 a € 6,60.

e) Le tariffe del Pacco Ordinario Nazionale saranno rimodulate in due scaglioni di peso per le due tipologie di formato esistenti. In particolare, ai pacchi da 0-10 kg (standard) sarà applicata la tariffa di € 9,00 e a quelli
da 10-20 kg (standard) sarà applicata la tariffa di € 12,00.

f) Le tariffe della Posta Prioritaria Internazionale saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e per tutte le zone tariffarie di destinazione e per tutti i canali di accettazione (fisici ed online). In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi per la Zona 1 varierà da € 0,85 a € 0,95.

g) Le tariffe della Posta Raccomandata Internazionale saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e per tutte le zone tariffarie di destinazione e per tutti i canali di accettazione (fisici ed online).
In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi per la Zona 1 varierà da € 4,80 a € 5,30.

h) Le tariffe del Pacco Ordinario Internazionale saranno modificate e articolate in unico listino prezzi suddiviso in zone.

i) Le tariffe dell'Avviso di Ricevimento (A.R.) dei seguenti servizi saranno incrementate:
  • per l’interno: Posta Raccomandata Retail, nonché, ove accettati presso gli UP, Posta Assicurata Retail, Pacco Ordinario Nazionale e pieghi di libri da € 0,70 a € 0,80
  • per l’estero: Posta Raccomandata Internazionale, Posta Assicurata Internazionale, M-Bags Economy raccomandato, Pacco Ordinario Internazionale da € 0,85 a € 0,95.

Gli altri prodotti e servizi universali (ivi compresi quelli accessori) non subiranno variazioni tariffarie.

Le informazioni di dettaglio relative alle variazioni introdotte sono disponibili dal 1° novembre 2014 presso gli Uffici Postali e negli altri centri di accettazione.


http://www.poste.it/resources/editoriali/postali/pdf/variazioni_tariffe_spedizioni_nazionali.pdf



martedì 25 novembre 2014

Una interessante scheda riepilogativa delle prestazioni su fondi innevati

Milano, 21 novembre 2014 – In occasione della IV Giornata della sicurezza stradale, promossa da Regione Lombardia, Assocatene - Associazione italiana dei fabbricanti catene per la circolazione dei veicoli – federata ad ANIMA/Confindustria, indica 5 regole per montare le catene in modo facile e veloce per viaggiare in sicurezza. Contro il rischio neve e ghiaccio sulle strade è importante dotare il proprio veicolo di tutti gli accessori di sicurezza attualmente disponibili a partire dalle catene da neve.

“Dal 15 novembre, per circolare sulla maggior parte delle strade italiane, è scattato l’obbligo di equipaggiare i veicoli con sistemi e accessori per la guida in caso di neve e ghiaccio. Le catene sono la soluzione più semplice, ben conosciute da tutti, ampiamente utilizzate ed alla portata di tutti da un punto di vista economico. Oggi la tecnologia le rende anche facili da montare oltre che estremamente sicure - afferma Alberto Guidotti, Presidente Assocatene/ANIMA - E’ obbligatorio scegliere una catena omologata per garantire massima sicurezza di guida per sé e per i viaggiatori.”  Ricordiamo che il limite di velocità imposto dal codice della strada per guida con catene è di 50 km/h.

“Prudenza, attenzione e velocità moderata sono elementi essenziali per guidare in situazioni critiche come in caso di ghiaccio o neve, - conclude Guidotti - le catene sono un elemento in più per aumentare la sicurezza di guida in queste situazioni. Limitare la velocità è il primo importante fattore per aumentare la sicurezza in caso di neve o ghiaccio”.


Per informazioni e suggerimenti pratici www.assocatene.itSul sito è disponibile il video con le istruzioni per montare le catene da neve

Catene da neve: 5 cose da sapere in caso di ghiaccio o neve1)       Tutti i veicoli possono montare catene da neve. Occorre solo scegliere la catena giusta. Per quanto riguarda la compatibilità con la propria autovettura, occorre verificare il libretto uso e manutenzione dell’auto, poiché esistono catene con maglie di sezione diversa da 7 a 12mm che sono adeguate alle differenti tipologia di veicolo (utilitarie, auto sportive, SUV e veicoli commerciali).

2)       Controllare le misure dei vostri pneumatici ed assicuratevi che le catene che volete acquistare o che già avete a disposizione siano della misura corretta per i Vostri pneumatici.

3)       Prima di affrontare un viaggio nel quale si suppone di dover montare le catene, leggere le istruzioni e fare alcune prove di montaggio, per non trovarsi in difficoltà nel momento di necessità.

4)       Su quali ruote devono essere montate le catene da neve? Montate sempre le catene sulle ruote motrici. Se la vostra auto/SUV è a trazione integrale è importante consultare il libretto di uso e manutenzione per sapere su quale asse montare la coppia di catene; in assenza di istruzioni specifiche si consiglia montarle sull’asse anteriore in modo da garantire direzionalità alla vettura.

5)       Guidare con catene. Il codice della strada impone, con le catene montate, un limite di velocità a 50km/h. Una catena omologata percorre oltre 120 km su strada asfaltata asciutta senza rompersi. Se le catene sono omologate possono essere mantenute montate anche per percorrere lunghi tratti di strada non innevati (es. tunnel) senza rischi di rottura.




fonte:
http://www.asaps.it/48292-_una_interessante_scheda_riepilogativa_delle_prestazioni_su_fondi_innevati_caten.html#

mercoledì 12 novembre 2014

Consap ha pubblicato le modalità di versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2014.

Gli iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento di un contributo annuale di vigilanza, il cui importo è stabilito annualmente con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Per l’anno 2014, con D.M. del 24 ottobre 2014, il contributo è determinato in euro 50,00.
Sono tenuti al pagamento i soggetti che risultano iscritti nel Ruolo alla data del 30 maggio 2014, secondo le modalità e i termini di cui al provvedimento Consap n. 3 del 10/11/2014, di seguito riepilogati:
·                       Versamento: bonifico bancario
·                       Banca: BNL - Gruppo BNP Paribas
·                       Beneficiario: CONSAP S.p.A. - Ruolo Periti Assicurativi
·                       IBAN: IT 76 W 01005 03239 000000001002
·                       Swift Code: BNL II TRR
·                       Causale (obbligatoria): matricola, cognome e nome perito, anno del contributo (esempio: P000009999, Rossi Mario, 2014)
·                       Scadenza: 20/12/2014
Si invita alla massima precisione nella descrizione della causale del versamento al fine di consentire una corretta e agevole imputazione del contributo versato.
In caso si effettui un unico versamento relativo a più posizioni, è necessario far pervenire, via mail a ruoloperitiassicurativi@consap.it o tramite fax al numero 06/85796568, la specifica dei soggetti a cui il contributo dovrà essere imputato.
Per il pagamento di eventuali contributi arretrati, scrivere a ruoloperitiassicurativi@consap.itovvero contattare il numero 06/85796415.
Si ricorda che il mancato pagamento del contributo di vigilanza è causa di cancellazione dal Ruolo e comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva delle somme dovute tramite ruolo.
Per maggiori informazioni:

giovedì 6 novembre 2014

PERITI ASSICURATIVI -Fissato il contributo di vigilanza 2014

Con Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 05.11.2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fissato il il contributo di vigilanza per il 2014 cui i periti assicurativi sono tenuti a versare per il mantenimento dell'iscrizione nel Ruolo tenuto dalla CONSAP. 

Si ricorda che il contributo è riferito all'anno 2014 e che quanto versato entro lo scorso 
17 marzo di questo medesimo anno era riferito all'anno 2013. Il ritardo era dovuto al passaggio di consegne tra IVASS e CONSAP.



  • Soggetti tenuti al pagamento: periti assicurativi iscritti nel ruolo alla data del 30.05.2014
  • Oneri da versare: € 50,00.
  • Le modalità di pagamento ed i tempi di scadenza verranno determinati dalla CONSAP.

Si riporta il testo del decreto:
Il contributo di vigilanza dovuto alla società CONSAP, ai sensi
dell'art. 337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del comma 35 dell'art.  13  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dai periti assicurativi  iscritti  nel  relativo  ruolo  di  cui all'art. 157 dello stesso decreto n. 209 del  2005,  è  determinato, per l'anno 2014, nella misura di euro cinquata.   2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del  contributo  di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla  data  del 30 maggio 2014.

lunedì 27 ottobre 2014

Nuove regole per il libretto di circolazione

Dal 3 novembre entrano in vigore le nuove norme per l’aggiornamento della carta di circolazione degli automezzi. 

La circolare appena emanata affronta in particolare diversi casi di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. In sostanza va cambiato l’intestatario del cosiddetto libretto di circolazione se si ha la disponibilità del veicolo per più di 30 giorni.
E questo per aggiornare continuamente l’Archivio nazionale dei veicoli. La sanzione amministrativa (705 euro e ritiro della carta di circolazione per l’aggiornamento) si applica esclusivamente, in caso di omissione, nei confronti dell’utilizzatore del veicolo per tutte le variazioni che sono intervenute a decorrere dal 3 novembre 2014, con esclusione degli atti precedentemente perfezionati.
La norma si applica soprattutto a chi opera nel settore del trasporto, alle auto in affitto, a quelle aziendali o in comodato ed a tutta una serie di situazioni, ma non sono nemmeno esclusi i privati, ad esempio nel caso di un veicolo intestato ad una persona che muore ed i cui parenti guidano l’automezzo intestato al de cuius per più di un mese. 
Tutti questi cambiamenti sono previsti in una circolare di 47 pagine appena uscita e che segue un Regolamento attuativo che doveva essere emanato sei mesi dopo la legge di modifica del Codice della strada che è del 2010, ma che è slittato. Altro tempo è stato necessario per l’adeguamento informatico del sistema e così oggi la circolare comunica che dal 3 novembre le Forze dell’ordine sono attive anche su questa possibile infrazione. 
La norma è volta a favorire i controlli su coloro che affittano abusivamente dei mezzi o per quelle aziende che usano i mezzi dati in uso ad altri per ottenere vantaggi fiscali. La misura, introdotta dopo un lungo confronto con tutti i soggetti interessati (associazione delle compagnie di affitto mezzi, …), ha dunque l’obiettivo di vietare l’intestazione fittizia dei veicoli ed è quindi volta a permettere alle forze di polizia di controllare che il proprietario del veicolo sia colui che è indicato nella carta di circolazione.

«Il Codice della strada è un cantiere sempre aperto – spiega l’avvocato Alberto Guidoni, che è un esperto del settore – ed ogni tanto viene inserito un frammento innovativo. Le modifiche inserite riguardo la carta di circolazione (articolo 94 comma 4-bis) diventeranno operative solo dal prossimo 3 novembre in occasione della definizione delle relative procedure informatiche, e le mancate annotazioni di determinate informazioni sulla carta di circolazione verranno pesantemente sanzionate, nell’ordine di 705 euro alle quali aggiungere la ben più pesante conseguenza del ritiro della carta di circolazione».
Rischiano tutti quelli che dal 2010 dovevano effettuare queste modifiche? 
«No. Le nuove disposizioni non avranno effetto retroattivo – continua l’avvocato Guidoni – la circolare del Ministero prevede che siano annotati solo gli utilizzi di veicoli disposti a decorrere dal 3 novembre 2014 e non anche quelli pregressi pur in corso alla predetta data. Il richiamato co.4-bis art.94 del Codice della strada dispone l’obbligo di annotazione sulle carte di circolazione dei mezzi di trasporto che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori a 30 giorni, del nominativo dell’utilizzatore del veicolo e della scadenza temporale dell’utilizzo stesso. E per chi è intestatario, l’obbligo di registrazione e annotazione delle variazioni intervenute nella denominazione o, se persona fisica, nelle sue “generalità” (prevalentemente il cambio del luogo di residenza). Come già detto, la circolare chiarisce che l’obbligo di annotare i dati sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli riguarda gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014. Per gli atti precedenti si ha comunque la facoltà di provvedere all’aggiornamento dei dati, ma l’eventuale omissione di tali annotazioni non darà luogo all’applicazione di sanzioni».

venerdì 10 ottobre 2014

Strade, Anas responsabile per la frana dalla proprietà privata

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, 
SENTENZA 28 LUGLIO 2014, N. 17095. 

L’ANAS HA L’OBBLIGO PRIMARIO DI ASSICURARE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PER CUI RISPONDE ANCHE DEL DANNO PROVOCATO A UNA VETTURA DALLA CADUTA DI UN MASSO STACCATOSI DAI TERRENI DI PROPRIETÀ DI UN PRIVATO.


Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 28 luglio 2014, n. 17095

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio – Presidente
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30191/2008 proposto da:

(OMISSIS) SPA (OMISSIS) in persona del Direttore Centrale Legale e Contenzioso, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio (OMISSIS) in ROMA il 11/11/2008, rep. n. (OMISSIS);
- ricorrente -
Contro
(OMISSIS);
- intimato -
avverso la sentenza n. 1293/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 25/09/2008, R.G.N. 345/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (OMISSIS) cito’ in giudizio l'(OMISSIS) davanti al Tribunale di Verbania, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni subiti dalla vettura di sua proprieta’, la quale era rimasta schiacciata da un masso rotolato sulla sede stradale mentre si trovava in sosta ai margini della strada statale n. (OMISSIS), in localita’ (OMISSIS).

Si costitui’ in giudizio l'(OMISSIS), chiedendo il rigetto della domanda.

Istruita la causa con prova per documenti, il Tribunale rigetto’ la domanda.

2. La pronuncia e’ stata appellata dal (OMISSIS) e la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 25 settembre 2008, ha riformato la decisione di primo grado, ha dichiarato l'(OMISSIS) responsabile dell’evento dannoso e l’ha condannata al risarcimento nella misura di euro 5.954,23, nonche’ al pagamento delle spese del doppio grado.

Ha osservato la Corte territoriale che nella specie doveva trovare applicazione l’articolo 2051 c.c., trattandosi di evento verificatosi su una strada pubblica e non avendo rilievo il fatto che la vettura del (OMISSIS) fosse in sosta. Poiche’ la strada e’ costituita, secondo la Corte d’appello, “non solo dal suo sedime, e da tutte le sue pertinenze, ma dallo stesso tracciato”, l’area del sinistro, costituita da uno slargo davanti ad un’abitazione, non poteva che rientrare nel concetto di strada. L’ente convenuto, quindi, avrebbe dovuto dimostrare, per essere esentato da responsabilita’, l’esistenza del caso fortuito; impresa definita “improba”, perche’ il (OMISSIS) aveva parcheggiato in uno spazio nel quale era possibile la caduta massi, tanto che il pericolo era segnalato. Trattandosi, percio’, di un evento non certo imprevedibile, l'(OMISSIS) avrebbe dovuto realizzare le necessarie opere di contenimento, dovendo, in difetto, essere ritenuto responsabile.

La Corte d’appello, poi, ha riconosciuto che l’ente sarebbe stato da ritenere responsabile del fatto dannoso anche in caso di applicazione dell’articolo 2043 c.c., “perche’ la colpa del custode e’ positivamente comprovata dall’inidoneita’ dei mezzi predisposti (il muro di contenimento) ad evitare fatti del genere di quello verificatosi”.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Torino propone ricorso l'(OMISSIS), con atto affidato a quattro motivi.

Il (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2051 c.c., nonche’ del principio degli articoli 14, 24, 30 e 31 C.d.S..

Rileva la societa’ ricorrente che la sentenza non avrebbe considerato che, secondo i citati articoli del codice della strada, l’onere di realizzazione delle opere necessarie a proteggere la sede stradale – e in particolare le ripe – va posto a carico dei proprietari delle aree limitrofe. Nel caso specifico, il masso e’ caduto da una roccia sovrastante la parete rocciosa da un’altezza di circa 300 metri, il che esclude la sussistenza di quel potere fisico sulla cosa che costituisce il fondamento del potere di custodia di cui all’articolo 2051 del codice.

1.1. Il motivo non e’ fondato.

Alla base delle censure ivi contenute, infatti, sta l’affermazione secondo cui, poiche’ l’obbligo di manutenzione delle ripe sovrastanti o sottostanti rispetto alla sede stradale spetta ai proprietari delle medesime ai sensi degli invocati articoli del codice della strada, cio’ determinerebbe, eo ipso, il venir meno della responsabilita’ dell'(OMISSIS) odierno ricorrente.

Le argomentazioni del ricorso, apparentemente suggestive, sono in realta’ prive di fondamento, alla luce di quanto gia’ affermato da questa Corte nella sentenza 11 novembre 2011, n. 23562, che l’odierno Collegio integralmente condivide.

In quella pronuncia, dopo aver richiamato gli orientamenti di fondo sull’applicazione dell’articolo 2051 c.c., relativamente alla custodia delle strade, si e’ detto che, “essendo funzione primaria dell’ente proprietario della strada quella di garantire la sicurezza della circolazione (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 14) e spettando all'(OMISSIS), tra l’altro, il compito di adottare i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade e sulle autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali essa esercita i diritti e i poteri attribuiti all’ente proprietario (Decreto Legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, articolo 2), poco importa, in questa sede, stabilire su chi dovesse, in definitiva, gravare il costo economico del risanamento delle sponde laterali, costo del quale segnatamente si occupano il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 30 e 31″. Cio’ in quanto “l’Ente non poteva consentire la circolazione su un tratto di strada di cui aveva la custodia, senza adottare – o assicurarsi che venissero da altri adottati – i presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti e conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio. Tale prospettiva disvela l’assoluta inconsistenza dell’assunto secondo cui, una volta riconosciuta la concorrente responsabilita’ del titolare del diritto dominicale sul fondo interessato dal fenomeno franoso, l'(OMISSIS) doveva essere mandata assolta dalle istanze attrici”. Ed infatti “l’inerzia del proprietario nella realizzazione degli interventi idonei a bonificare il terreno adiacente alla strada non elimina di certo quella del proprietario o del concessionario dell’area su cui i massi rocciosi erano, ineluttabilmente, destinati a cadere – e caddero infatti – mettendo a repentaglio quella sicurezza della circolazione che, come teste’ specificato, costituisce uno dei compiti primari dell'(OMISSIS)”.

Si tratta, com’e’ evidente, di una pronuncia che si attaglia perfettamente all’odierna fattispecie e che dimostra l’infondatezza del motivo in esame; ne’ puo’ in alcun modo sostenersi l’ipotesi del caso fortuito, poiche’ – come la Corte d’appello ha correttamente posto in evidenza, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede – la presenza della segnalazione di pericolo, unitamente all’esistenza di un muro di contenimento, dimostra che la caduta dei massi era evento assolutamente prevedibile, che l’ente oggi ricorrente aveva il dovere di fare tutto il possibile per impedire (v., in argomento, anche la sentenza 28 settembre 2012, n. 16542).

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c., nonche’ illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione.

Secondo la ricorrente non sarebbe ravvisabile, nella specie, alcuna colpa in capo all'(OMISSIS). In base all’articolo 2043 c.c., infatti, non e’ sufficiente affermare che l’evento, cioe’ la caduta del masso, fosse prevedibile ed evitabile, ma occorre anche provare l’esistenza dell’insidia non visibile e non prevedibile; e su questo punto la sentenza sarebbe del tutto carente, per non dire affatto mancante.

2.1. L’esame di questo motivo e’ assorbito dalla decisione di rigetto di quello precedente. La Corte d’appello, infatti, ha correttamente richiamato, in relazione alla caduta dei massi sulla strada, l’obbligo di custodia gravante sull'(OMISSIS), sicche’ e’ evidente che non avrebbe alcun senso occuparsi dei profili della possibile colpa ai sensi dell’articolo 2043 c.c., poiche’ la responsabilita’ e’ regolata dall’articolo 2051 c.c., i cui presupposti, anche in termini di onere della prova, sono completamente diversi (sul punto v., tra le altre, la sentenza 20 gennaio 2014, n. 999).

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione del principio che vieta al giudice di fare ricorso alla propria scienza privata.

La costante giurisprudenza riconosce che il ricorso alle nozioni di comune esperienza e’ un fatto eccezionale, che implica una deroga al principio dispositivo. La Corte d’appello – rilevando che la caduta di un masso di grandi proporzioni e’, in montagna, un fatto tutt’altro che eccezionale ed imprevedibile – avrebbe invocato il concetto al di fuori delle ipotesi consentite, poiche’ calcolare la possibile traiettoria di un masso non costituisce una circostanza rientrante nelle nozioni di comune esperienza.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Nel corso dell’istruttoria era stata svolta anche una c.t.u., le cui conclusioni non sono state tenute in considerazione dalla Corte d’appello. In particolare, accertata l’esistenza di un muro paramassi in quel tratto di strada, il c.t.u. aveva concluso che il masso caduto sulla strada faceva parte di un blocco ben piu’ grande interessato dal crollo; e, nella specie, aveva seguito un percorso di caduta particolare, diverso rispetto agli altri. In tale circostanza l'(OMISSIS) aveva sottolineato la configurabilita’ del caso fortuito, con conseguente sussistenza della prova liberatoria ai sensi dell’articolo 2051 del codice.

5. Il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente in considerazione della affinita’ dei problemi in essi posti, sono entrambi privi di fondamento.

Essi, infatti, contengono considerazioni attinenti la valutazione delle prove e si risolvono, al di la’ dalle formali contestazioni, in un evidente tentativo di ottenere da questa Corte un nuovo e non consentito esame del merito.

D’altra parte, la Corte d’appello ha dato conto delle ragioni del proprio convincimento con motivazione adeguata e priva di vizi logici, sicche’ non e’ prospettabile alcuna censura di vizio di motivazione.

6. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

venerdì 1 agosto 2014

Sicurezza stradale, nuove regole sulle patenti per anziani e giovani

Sta nascendo il nuovo Codice della Strada e nonostante ci voglia molto per arrivare alle norme definitive, la Commissione Trasporti della Camera ha approvato alcuni punti della legge delega al Governo sull’argomento. Sono numerosi i cambiamenti che si prospettano: il principale scopo di questa modifica è quello di migliorare la sicurezza e di ridurre l’alto numero di vittime e feriti causato dagli incidenti stradali che si perpetuano da anni. Le ultime novità riguardo questa materia fanno riferimento ai permessi di guida dato che verrà introdotta la patente a punti anche per i minorenni, cioè quelli che possono guidare i ciclomotori fino a 50 cc, le “minicar”, oltre a ciclomotori e scooter di cilindrata fino a 125 cc. Altro punto importante riguarda l’utilizzo di veicoli con potenza contenuta da parte dei neopatentati e gli over 80: per i primi non ci sarà questa limitazione quando saranno affiancati da una persona che non ha superato i 65 anni di età e abbia la patente da dieci anni; mentre gli over 80 dovranno rinnovare la patente annualmente con visite mediche più accurate e se non lo faranno il permesso di guida rimarrà valido per altri 12 mesi ma solo per guidare ciclomotori a tre ruote o quadricicli leggeri (categoria AM).


Novità in vista anche per i proventi delle multe: l’attuale legge prevede che una parte degli introiti vengano investiti per migliorare la circolazione, ma non sono previsti controlli e sanzioni che invece verranno introdotti. I proventi delle sanzioni verranno utilizzati per il 15% ad un fondo utile a intensificare i controlli su strada e per il 20% ad un fondo per la sicurezza stradale. Le altre novità del Codice dovrebbero riguardare l’omicidio stradale e l’ergastolo per la patente, la possibilità di andare in autostrada e sulle tangenziali con scooter e ciclomotori di 125 cc.


venerdì 25 luglio 2014

Incidenti stradali: tabella 2014 per lesioni lievi

Come sempre accade nel mese di giugno, ai sensi dell’art. 139, co.5 del D.lgs.209/05, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso il decreto di aggiornamento degli importi per la liquidazione dei danni lievi da incidente stradale (c.d. lesioni micropermanenti, 1-9% di invaldità).
Si tratta dell’adeguamento annuale in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Ma vediamo nel dettaglio come il provvedimento, il D.M. Del 20.6.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4.7.2014, aumenta le somme da liquidare.
Il giorno di inabilità temporanea assoluta (es. ospedalizzazione), passa dall’importo di E 46,20, a quello di E 46,43.
Per visionare la tabella degli importi delle lesioni lievi cliccare qui:

fonte: http://www.assicuriamocibene.it/2014/07/21/incidenti-stradali-tabella-2014-per-lesioni-lievi/

sabato 19 luglio 2014

Colpo di frusta, la parola al massimo esperto

«Partiamo da un punto molto semplice: il colpo di frusta cervicale
non è una patologia, è un meccanismo di accelerazione-decelerazione
con trasferimento di energia al collo. Avviene in seguito a collisione
tra autoveicoli, principalmente con modalità d’impatto posteriore».
Così Andrea Costanzo, Professore di Ortopedia e Traumatologia
all’ Università di Roma “La Sapienza”, docente di Traumatologia
della Strada nelle Università di Roma “La Sapienza” e nell’Università
di Bologna, inizia la sua spiegazione sul delicato problema del
colpo di frusta.
“Delicato” perché come spiega lui stesso “la diagnosi è sempre distrazione
dei muscoli lunghi del collo, distorsione cervicale con
presenza o meno di interessamento neurologico, lussazione e o
frattura vertebrale, ecc.. Ma per porre quindi una diagnosi di una
patologia dovuta a questo meccanismo di azione è fondamentale
visitare a fondo il paziente».
Costanzo non è solo un professore esperto in materia ma vanta
anche un’incredibile esperienza nel settore (è stato consulente di
Ortopedia e Traumatologia per circa trent’anni presso gli Istituti
di Clinica Pediatrica e di Puericultura dell’Università di Roma
“La Sapienza”. È Presidente della Società Italiana di Traumatologia
della Strada e della Commissione Sanità della LIDU (Lega Italiana
dei Diritti dell’Uomo, membro della FIDH - Federation Internationale
des Droits de l’Homme), e membro della AAAM (Association for
the Advancement of Automotive Medicine), in cui ha fatto parte
del “Board of Directors”. Membro della Consulta Nazionale della
Sicurezza Stradale (CNEL), del “Comitato del Ministero degli
Affari Esteri per gli Ospedali Italiani e Centri di Cura con Partecipazione
Italiana all’Estero”, del Comitato Tecnico Interministeriale
Ministero della Salute e della Infrastrutture e dei Trasporti per
l’informazione sulla guida di veicoli a motore per persone con disabilità
fisica.
Membro esperto del Consiglio Superiore di Sanità e del CCM
(sottocomitato scientifico “Salute e Incidenti Stradali”), del
Ministero della Salute).
E la sua analisi quindi è particolarmente interessante: «La valutazione
di un danno attribuito al meccanismo del colpo di frusta cervicale
– spiega il luminare - rientra tra i compiti specifici del medico che
deve definire in termini qualitativi e quantitativi la sintomatologia
soggettiva e l’obiettività del traumatizzato. La valutazione complessiva
del danno alla persona deve essere quindi formulata in
prima battuta dal medico che ha osservato per la prima volta il
traumatizzato e cioè dal medico di pronto soccorso, che dopo un
attento esame clinico e radiografico può formulare una diagnosi,
inserendo la patologia rilevata in una classificazione ben articolata
secondo un protocollo già sperimentato ed adottato nei paesi più
sviluppati del mondo occidentale.
Dopo la prima settimana di trattamento il paziente va rivisto e riformulata
la diagnosi secondo il solito protocollo. Si tratta della
WAD (Wiplash Associated Disorders), una tabella che consta di
quattro gradi. Nei primi due gradi si classificano i casi con una
sintomatologia dolorosa senza interessamento neurologico, ( in
questi casi la prognosi è fausta e non si possono avere sequele medico-
legali a carattere permanente). Nel terzo grado si evidenzia
un interessamento neurologico e nel quarto grado fratture e
lussazioni cervicali ( in questi due ultimi gradi il danno a carattere
permanente è esistente)».
Il risultato? «Dalla disamina di oltre 10.000 cartelle cliniche
codificate col metodo WAD dai medici canadesi – spiega ancora il
professore – è risultato che nell’85% di questi traumi si è verificata
la guarigione completa senza alcun postumo a carattere permanente.
Una indagine diretta su 200 pazienti vistati al Pronto Soccorso del
Policlinico Umberto I Università di Roma “La Sapienza” utilizzando
la metodologia canadese della WAD, e poi ricontrollati con la
stessa metodologia, dopo dieci sedute di adeguato trattamento
chinesiterapico, nell’85% si è potuta riscontrare la guarigione.
E’ comunque certo che in terza battuta il medico legale disporrà di
un fondamentale ausilio, perché grazie ad esso gli sarà più facile
individuare false sintomatologie riferite da alcuni soggetti per
ottenere un indebito risarcimento.
Per quanto riguarda la durata della malattia, nella letteratura
mondiale si riscontra che:
il 50% dei soggetti traumatizzati torna alle normali attività entro
un mese.
Il 16% si assenta dal lavoro per un periodo variabile da 2 a 6 mesi.
Il 12,5 si assenta dal lavoro per oltre 6 mesi.
L’ 1,5% si assenta dal lavoro per oltre un anno.
Il 15, 3% dei soggetti con lesioni multiple si assenta dal lavoro per
oltre 6 mesi.
Un altro dato importante è quello che in caso di controversie
quando il medico legale non riscontri alcun segno di lesione sia
indotto ad acquisire i dati tecnici dell’incidente nel presupposto
che da essi si può ricavare qualche utile indicazione.
Concludendo, per una corretta indicazione sul danno alla persona
riportato in occasione di incidente automobilistico, col meccanismo
del colpo di frusta cervicale si propone:
1 - l’osservazione clinica e radiografica del paziente da parte del
medico con la codificazione WAD al Pronto Soccorso, ripetuta
dopo sette giorni di trattamento medico e/o con collare e quindi
ancora dopo dieci sedute di kinesiterapia.
2 - La disponibilità dei dati tecnici dell’incidente e le foto dei
mezzi ove si possa rilevare il danno alle carrozzerie».