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mercoledì 29 agosto 2012

Spot sulla sicurezza stradale. Ecco come negli altri paesi vanno giù duro, diritto al bersaglio contro la violenza stradale


Si tratta di filmati duri, sconsigliabili per le persone troppo sensibili.
In Italia nella guerra per la sicurezza stradale che conta numeri da brivido fra pedoni, ciclisti, motociclisti continuiamo a sparare proiettili fatti di batuffoli di cotone. Gli altri paesi anche del centro e nord Europa vanno dritti, duri, implacabili con spot che sono una fucilata al bersaglio delle coscienze.
Qualcuno ci dirà: ma voi dell’Asaps come fate a sapere che questa sia la scelta più giusta? Come fate a dire che quegli spot così hard proiettati nelle televisioni e sale cinematografiche di tanti paesi che si battono per la sicurezza stradale siano più efficaci di molti filmati soft adottati da noi? La risposta è semplice: le scuole di pensiero degli specialisti della comunicazione sono divise. Quindi noi non sappiamo quale sia la scelta più giusta.
Però sappiamo una cosa: gli spot più duri vengono proiettati in paesi come il Portogallo, la Francia, la Spagna e l’Inghilterra, guarda caso quelli che dal 2000 in poi hanno ottenuto i migliori e più clamorosi risultati per la sicurezza stradale? Voi direte: solo grazie agli spot? Certo che no!
Grazie anche a ben altre misure che si chiamano controlli frequenti, leggi severe applicate con fermezza con la certezza della sanzione e non, come da noi, con la certezza del ricorso. Poi ci sono anche gli spot. Quei paesi intanto raggiungeranno il traguardo del calo del 50% degli incidenti e delle vittime entro il 2010, anche, forse, con il contributo di quegli spot.
A noi ci basta e, almeno sul sito dell’Asaps, li mettiamo a disposizione. Ognuno si faccia un parere.

Giordano Biserni
Presidente Asaps
Guardate gli spot scelti per voi



























martedì 28 agosto 2012

Le assurde statistiche sugli incidenti falsi in Campania


Da sempre fanno molto discutere i dati forniti dalle compagnie assicurative riguardo gli incidenti fasulli compiuti dagli assicurati e che tanto incidono sui rincari rca che flagellano le tasche degli italiani. Negli ultimi tempi le proteste dei consumatori si sono fatte sempre più insistenti e soprattutto per l’ormai poca credibilità che i dati ufficiali hanno agli occhi dei cittadini ma anche di molte organizzazioni ed enti, Aci fra tutte.
Sta suscitando profondo sconcerto il recente dossier Ania che indica 20 incidenti falsi al giorno in Campania, numero che rapportato all’anno solare diventa un bel 7300 incidenti falsi all’anno nella sola regione Campania. Quello che fa più discutere è proprio l’indicazione di “incidenti falsi”; se questi incidenti vengono considerati fasulli, il chè implica un’accertamento sulla falsità del sinistro, perchè essi vengono liquidati comunque? O per lo meno, perchè non vengono poi successivamente contestati al finto danneggiato? Sarebbe curioso andare a verificare le statistiche sui sinistri contestati dalle compagnie agli assicurati per sinistro fasullo con conseguente denuncia penale. Purtroppo le compagnie, come hanno sempre fatto, continuano a liquidare sinistri senza troppe verifiche accurate poichè alle Imprese conviene liquidare incidenti dubbi e poi ricaricarne i costi sugli assicurati con aumenti tariffari, piuttosto che andare a fondo alle dinamiche degli incidenti, pagando periti , avvocati, etc.
In sintesi, alle compagnie assicurative gli incidenti falsi convengono poichè permettono di praticare continui e generali aumenti di tariffe rca con l’alibi appunto degli incidenti fasulli in continuo aumento. Putroppo serve una riforma dell’intero sistema assicurativo nazionale, per mettere fine ad un’ascesa incontrollabile dei premi rca che sembra continuare anche per questo fine 2012.

Contributo Vigilanza 2012 + Mod.Pagamento

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. del 18 luglio 2012 la misura del contributo a carico dei periti
assicurativi è stabilita in € 50,00.


Termini e modalità di pagamento

1. Gli intermediari e i periti effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data delpresente provvedimento.  Il termine per il pagamento è prorogato al 30 novembre 2012 per gliintermediari e periti aventi residenza o sede legale nei comuni emiliani colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’allegato 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012.

2. Gli intermediari (ad eccezione delle banche) iscritti nelle sezioni A, B, D del RUI e i periti iscritti
nel Ruolo dei periti assicurativi, effettuano il pagamento esclusivamente con le seguenti modalità:

1) presso gli uffici postali, i punti vendita collegati alla rete Lottomatica Servizi, le ricevitorie delLotto e le tabaccherie, utilizzando il bollettino postale precompilato allegato all’avviso dipagamento che la SO.G.E.T. Società di Gestione Entrate e Tributi S.p.A. incaricata della riscossione dei contributi, provvede a inoltrare all’indirizzo di residenza di ciascun intermediario e perito;

2) con carta di credito, via internet tramite il sito www.sogetspa.it, nella pagina “pagamenti online” (http://www.sogetspa.it/pagonline.php);

3) mediante bonifico bancario, utilizzando il modulo precompilato allegato all’avviso di pagamento; il modulo precompilato e i dati necessari per effettuare l’ordine di bonifico tramite home banking, sono altresì scaricabili via internet dal sito www.sogetspa.it, nella pagina “pagamenti onLine“ (http://www.sogetspa.it/pagonline.php).

4. Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C delRUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne avvalgono.

5. In caso di mancato ricevimento dell’avviso di pagamento, gli intermediari e i periti potrannocomunque acquisire i dati necessari per effettuare il versamento collegandosi al sito www.sogetspa.it, nella pagina “pagamenti onLine”.

6. I pagamenti che saranno effettuati per importi o modalità diverse da quelle indicate nonpotranno considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge.

lunedì 27 agosto 2012

Professionisti: il Decreto che rende obbligatoria l'assicurazione


Dal 14 Agosto 2012 è obbligatoria per tutti i professionisti l’assicurazione professionale ed è già iniziata la corsa alle polizze per oltre due milioni di professionisti. Il contratto dovrà coprire i danni derivanti dall’esercizio della propria attività. Molti parlano di disorganizzazione e caos annunciati, considerando che mancano delle indicazioni precise sulle condizioni e le eventuali sanzioni. Per questo l'effettiva attuazione del decreto è stata in pratica rinviata di un anno...
Con il Decreto Legge n. 138/2011 (art. 5) il Consiglio dei Ministri ha determinato un dato certo: dal 14 agosto 2012 tutti i professionisti, esclusi quelli del settore sanitario, per i quali esistono già delle disposizioni in merito, dovranno essere dotati di un’assicurazione professionale a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio della propria professione.
Si tratta di un provvedimento atteso da tempo e finalmente giunto a una, seppur parziale, definizione. La polizza dovrà essere comunicata repentinamente al cliente al momento dell’assunzione dell’incarico e dovranno essere rese note tutte le sue parti (estremi e massimale in primis), viceversa verrà a configurarsi un illecito.

Tutti gli ordinamenti professionali specifici dovranno recepire i principi definiti dal Decreto, ma il problema risiede nel fatto che, in effetti, su alcune condizioni non esistono delle informazioni chiare, per esempio:
-    Se le condizioni minime di polizza potranno essere negoziate dal singolo professionista
-    In che modo verranno quantificate le sanzioni (nel decreto 138 si parla di illecito disciplinare)
-    Se è previsto un "obbligo a contrarre" per le compagnie assicurative
Non sono mancate le reazioni dai singoli ordini professionali, proprio in riferimento al totale caos che si preannuncia da qui all’effettiva entrata in vigore del Decreto, che, come afferma il comma 3 dell'art. 5: Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive (da parte di Ordini professionali ed Enti previdcenziali) ..., l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Ecco una panoramica delle attuali proposte, in convenzione e non, che il mercato offre ai professionisti di ogni settore che intendono stipulare una polizza rc professionale.

Scadenza della patente: coinciderà con la data di nascita


In quell'accavallarsi di leggi, riforme, decreti e direttive che costuiscono le norme sulla circolazione, vediamo che cosa sta succedendo a proposito della scadenza della patente di guida di categoria A e B.
DOCUMENTO DI GUIDA - L'articolo 7 del Decreto legge 5 del 9 febbraio 2012 prevede la scadenza, per tutti i documenti di identità, nel giorno e mese corrispondenti alla nascita del titolare. Ma allora è così anche per la patente, inteso come documento di guida? Come comportarsi se la patente sta per scadere e la data del compleanno è ancora lontana? A tale proposito, il ministero dei Trasporti il 5 marzo 2012 aveva emanato una circolare (Prot. n. 6193RU, a firma del direttore Maurizio Vitelli) con la quale si specificava che la scadenza di validità della patente di guida resta disciplinata dall'articolo 126 del Codice della strada; non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del DL 5/2012, che invece prevede la scadenza, per tutti i documenti di identità, nel giorno e mese corrispondenti alla nascita del titolare.
ECCEZIONE - Per il ministero dei Trasporti, infatti, "nonostante la patente di guida rientri nel novero dei documenti di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato d.P.R. n. 445/2000, con nota del 22 febbraio 2012, la scrivente Direzione ha rappresentato all'Ufficio Legislativo di questa Amministrazione perplessità in merito all'applicabilità alla stessa, ipso iure, delle disposizioni generali di cui al citato articolo 7 DL n. 5/2012, atteso che il documento 'patente di guida' è soggetto ad una normativa di carattere speciale (quale è il Codice della Strada), nonché conforme per modello e disciplina a disposizioni comunitarie armonizzate (direttive patenti). Con nota prot. n. 8408 del 29 febbraio 2012, l'Ufficio Legislativo ha condiviso le argomentazioni più compiutamente esposte nella predetta lettera del 22 febbraio 2012 ed ha ritenuto opportuno che la scrivente emanasse una circolare interpretativa ad hoc, per offrire un chiarimento in merito. Pertanto la scadenza di validità della patente di guida resta disciplinata in conformità all'articolo 126 del Codice della strada ed alla stessa non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del DL n. 5/2012".
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO - Discorso diverso se si vuole intendere la patente come documento di riconoscimento. In questo caso, secondo la circolare del ministero per la Pubblica amministrazioneil Decreto di febbraio 2012 vale anche per la patente di categoria A e B, e non contrasta con al disciplina comunitaria. L'eventuale coincidenza fra data di scadenza della patente e data di nascita del titolare non è in contrasto con l'ordinamento comunitario, perché la direttiva fissa solo il limite massimo (pari a quindici anni) del periodo di validità amministrativa delle patenti, senza imporre una coincidenza tra la data di rilascio e quella di scadenza. Nella circolare si precisa inoltre che la disposizione di cui all'art. 7 del dl 5/2012 non si applica alle patenti rilasciate per le categorie superiori C e D, a quelle la cui durata è fissata in misura ridotta, rispetto alla durata ordinaria, dalla commissione medica legale, e alla carta di qualificazione del conducente. Dunque, secondo la presidenza, l'allungamento della scadenza della patente fino alla data del compleanno si applica alle patenti di categoria AM, A1, A, B1, B e BE che hanno una durata ordinaria, comunque solo in sede di primo rilascio o rinnovo del documento. La considerazione finale da fare, piuttosto amara, è che la burocrazia per l'automobilista italiano diventa sempre più irta di ostacoli, perfino quando si tratta di una semplice scadenza della patente, se è vero che a un Decreto sono seguiti ben due chiarimenti ministeriali.

mercoledì 22 agosto 2012

Lotta all’evasione rc auto, cos’è cambiato?


L’evasione rc auto è il fenomeno in continua crescita che riguarda tutti coloro che circolano su strada senza regolare assicurazione obbligatoria per legge. Negli ultimi mesi l’evasione assicurativa è stata alla base di numerosi provvedimenti legislativi e dell’intensificazione della lotta al fenomeno stesso; ma a che punto è la guerra annunciata dalle autorità all’evasione rc auto?

Poche soluzioni concrete adottate

Innanzitutto è bene riflettere su ciò che si è fatto negli ultimi mesi per combattere le assicurazioni false e scovare coloro che circolano senza copertura assicurativa: è stato introdotto (sulla carta..) il contrassegno elettronico controllabile attraverso i tutor e altri sistemi di lettura, sono stati intensificati i controlli delle forze dell’ordine su tutto il territorio nazionale, ma nella pratica è stato messo in atto qualcosa? Si, forse giusto i controlli delle forze dell’ordine sono aumentati rispetto agli anni precedenti, ma del tagliando elettronico ancora nessuna traccia. Non che esso debba essere per legge già in circolazione ma nessuna compagnia ha ancora avanzato proposte per la definizione di uno standard comune, così come l’Isvap che su questo argomento tace.

Evasione assicurativa sempre un passo avanti

Proprio questa situazione paradossale sta permettendo al fenomeno delle assicurazioni fasulle di crescere sempre di più; i controlli sempre più intensi non riescono comunque a tenere il passo all’aumento dei veicoli circolanti senza assicurazione o con assicurazione contraffatta e tutto ciò presumibilmente continuerà finchè non entrerà in vigore una soluzione concreta e condivisa da tutti. L’evasione rca e i costi che ne derivano a carico dei cittadini onesti ed assicurati sono un fenomeno di difficile soluzione almeno finchè le autorità non prenderanno provvedimenti seri, in accordo con le compagnie assicurative che ad oggi hanno sempre mostrato poca sensibilità al problema.

lunedì 20 agosto 2012

Incidente oltrefrontiera


Vi tamponano mentre siete in vacanza all’estero? Ecco come chiedere il rimborso dei danni

Siete in vacanza sulla Costa Iberica: mentre cercate un parcheggio vici­no alla spiaggia, venite tamponati dall’automobile di una famiglia di turisti tedeschi. Oppure: state percorrendo con il vostro camper la Valle della Loira e, a causa di un momento di distrazione da parte del guidatore di un’altra vettura, una macchina francese vi viene addosso, provocando qual­che danno al vostro camper.
In questo articolo vi spieghiamo cosa dovete fare per essere indennizzati, quando sfor­tunatamente siete vittima di un incidente stradale all’estero.
La procedura europea
Una direttiva europea semplifica la vita ai cittadini comunitari che incappano in un incidentre stradale fuori dal confine del proprio Paese. La procedura si applica quando l’automobilista danneggiato risie­de in uno Stato del cosiddetto Spazio eco­nomico europeo (See), che oltre ai 27 Paesi dell’Unione comprende anche Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
La normativa prevede che tutte le compagnie di assicurazione rc auto che agiscono nello Spazio economico europeo debbano avere un referente (in gergo tecnico “mandatario”) in ognuno dei Paesi See. Questo permette di eliminare l’eventuale ostacolo linguistico: per esempio, anche se fate un incidente con un automobilista tedesco, per tutte le prati­che burocratiche avrete a che fare con un suo rappresentante che parla italiano.
Che cosa fare
Che cosa bisogna fare, in concreto, per otte­nere l’indennizzo per il danno subìto?
Per prima cosa, dopo l’incidente pren­dete i dati dell’auto che vi ha danneggiato: è indispensabile avere almeno il numero di targa. Meglio, comunque, compilare anche il Modulo blu (la cosiddetta constatazione amichevole, simile in tutti i Paesi europei), verificando la corrispondenza dei campi tra il vostro modulo e quello dell’automobilista straniero. Se potete, scattate anche foto che possano testimoniare il danno subìto.
Una volta tornati in Italia, scrivete all’I­svap, cioè l’istituto che vigila sull’attività assicurativa nel nostro Paese (vedi indirizzo nel riquadro in basso a pag. 19). Dovete in­viare un fax o una email, indicando tutti gli elementi rilevanti: data, luogo, estremi del veicolo responsabile del danno...
In base alle informazioni che avete inviato (sostanzialmente tramite il numero di targa dell’auto che ha provocato l’incidente), il Centro di informazione dell’Isvap risale alla compagnia di assicurazione dell’automobili­sta straniero e al suo referente in Italia.
A questo punto l’Isvap vi indicherà il re­ferente a cui rivolgervi per ottenere l’inden­nizzo dei danni causati dall’incidente.
Quando riceve la vostra richiesta di risar­cimento, il referente avvia la procedura (rac­coglie i dati, avvia le perizie...) ed entro 3 mesi vi deve comunicare l’offerta di risarcimento
o i motivi per i quali ritiene di non dovervi indennizzare.
Fin qui la teoria. Ma la procedura funzio­na davvero? Le prove che abbiamo fatto in diversi periodi dell’anno (abbiamo fornito all’Isvap targhe di auto straniere), hanno sempre avuto esito positivo: in tempi accet­tabili abbiamo cioè sempre ottenuto il nomi­nativo del referente in Italia della compagnia straniera che ci interessava.
Se qualcosa non funziona
Se nel meccanismo che vi abbiamo appena spiegato, qualcosa si inceppa (non c’è il re­ferente; non si riesce a identificare il veicolo che ha provocato l’incidente; dopo 3 mesi dalla richiesta il referente non ha ancora risposto...), rimane un’unica soluzione: bisogna rivolgersi alla Consap, ente che si prenderà in carico il problema dell’inden­nizzo. Dovete quindi mandare una richiesta di indennizzo in forma scritta (l’indirizzo è in basso alla pagina), con rac­comandata a.r o via fax.
La particolarità svizzera
La Svizzera non fa parte dello Spazio eco­nomico europeo. Grazie a un accordo con l’Una, l’Ufficio nazionale elvetico delle assicurazioni, in caso di incidente stradale dal 2010 è in vigore una procedura simile a quella che vale per i Paesi See. In pratica, se venite tamponati a Zurigo, una volta tornati in Italia dovete contattare l’Isvap per avere i dati del referente italiano della compagnia di assicurazione svizzera (potrete comuni­care con quest’ultimo in lingua italiana). Se avete gli estremi dell’assicurazione straniera dell’auto che vi è venuta addosso potete fare anche da soli la ricerca del referente assicu­rativo in Italia. Per farlo, dovete andare sul sito dell’Ufficio nazionale svizzero delle assicurazioni (www.nbi.ch) e accedere alla sezione Protection of Visitors (Protection des Visiteurs se scegliete di navigare sul sito in lingua francese). A questo punto dovete sce­gliere il nome della compagnia assicurativa di chi vi ha danneggiato e selezionare “Italia” come Paese d’interesse: alla fine dell’opera­zione vi apparirà il nominativo del referente a cui rivolgervi in Italia.
In ogni caso, tenete presente che potete evita­re di rivolgervi al referente italiano e chiedere il risarcimento del danno direttamente all’au­tomobilista svizzero o alla sua assicurazione.
Per quanto riguarda le procedure conse­guenti a un incidente stradale con un citta­dino svizzero, in caso di problemi non potete rivolgervi alla Consap: eventuali richieste o sollecitazioni vanno inviate direttamente alla compagnia della controparte.
Se l’incidente è in Italia con un’auto straniera
Facciamo ora l’ipotesi che un veicolo estero vi tamponi in Italia. In questo caso per essere risarciti del danno subìto dovete fare richie­sta all’Uci, cioè l’Ufficio centrale italiano (l’indirizzo è nel riquadro qui a fianco). L’Uci gestirà direttamente la pratica solamente nel caso in cui la compagnia d’assicurazione straniera del veicolo che ha provocato l’inci­dente non abbia designato alcun referente in Italia. Nella maggior parte dei casi, di fatto, l’Uci vi indicherà il nome della compagnia italiana incaricata dalla compagnia straniera di gestire l’incidente nel nostro Paese.

CHI CONTATTARE numeri di riferimento
ISVAP - Centro Informazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma tel: 800.486.661 fax: 06.421.337.30 email: centroinformazioni@isvap.it sito: www.isvap.it
CONSAP - Gestione F.G.V.S. Organismo di indennizzo italiano via Yser 14 - 00198 Roma fax: 06.857.963.34 sito: www.consap.it
UCI - Ufficio Centrale Italiano corso Sempione 39 - 20145 Milano tel: 02.349.681 fax: 02.349.682.30 email: uci@pec.ucimi.it sito: www.ucimi.it


Pneumatici per equipaggiamento di autovetture e relativi rimorchi: riconoscimento delle marcature equivalenti


MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale –Div. 41
CIRCOLARE N. 104/95

Prot. N. 1809/4110/0 – D.C. IV n. A042
Roma, 31 maggio 1995

OGGETTO: Pneumatici per equipaggiamento di autovetture e relativi rimorchi: riconoscimento delle marcature equivalenti

PREMESSE
Le marcature delle caratteristiche tecniche dei pneumatici, a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva n. 92/23/CEE (1), nonché del corrispondente regolamento ECE/ONU n. 30, hanno subito varie modificazioni.
Pneumatici identici per dimensioni e prestazioni massime possono recare stampigliate sui propri fianchi, a seconda della data di costruzione, marcature fra di loro diverse.
In occasione della sostituzione dei pneumatici di primo equipaggiamento, le cui marcature sono riportate sul documento di circolazione in conformità delle prescrizioni in vigore all’epoca dell’omologazione del veicolo, si può verificare il caso che pneumatici con marcature di quel tipo non siano più in produzione o non siano più reperibili.




Lunedì, 20 Agosto 2012

mercoledì 8 agosto 2012

Qual’e il limite per la guida in stato di ebbrezza?


Guidare sotto l’effetto di sostanze alcoliche è vietato dalla Legge ed punito dall’Art. 186 del Codice della Strada. Proprio per cercare di limitare l’ernorme numero di incidenti stradali causati dall’abuso di alcol, la legge prevede sanzioni pesanti; prima di mettersi alla guida è quindi bene conoscere i limiti accettati dalla legge che non sono sempre uguali per tutti.


Sanzioni dell’ Art 186 del Codice della Strada

L’Art. 186 del Codice della Strada stabilisce una tolleranza di 0,5 g/l di tasso alcolemico rilevato con alcol test dalle forze delll’ordine; superato questo valore sono stabilite della fascie di gravità a cui corrispondono le seguenti sanzioni:
  • tasso alcolemico compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l: ammenda da 500 a 2.000 euro; arresto fino a 1 mese; sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
  • tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l: ammenda da 800 a 3.200 euro; arresto fino a 3 mesi; sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;
  • tasso alcolemico maggiore di 1,5 g/l: ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro; arresto fino a 6 mesi; sospensione della patente da 1 a 2 anni.
Il limite quindi per poter guidare senza rischiare sanzioni da parte delle forze dell’ordine è 0,5 g/l di alcol nel sangue, limite che mediamente si supera con bicchiere e mezzo di vino , con una lattina e mezzo di birra da 33cl o con un bicchierino di superalcolico. Non è solo una questione di superamente di un limte imposto di legge, la pericolosità della guida in stato di ebbrezza è testata: le sostanze alcoliche in circolazione nel sangue rallentano i riflessi, riducono il campo visivo e le capacità di percepire gli stimoli.

Neopatentati e conducenti professionali

I limiti in questione però non valgono per tutti, con il Nuovo Codice della Strada ai neopatentati per i primi 3 anni e ai conducenti di professionenon è permesso il superament0 di alcun tasso alcolemico; essi infatti devono essere assolutamente sobri alla guida, da un lato per l’inesperienza alla guida dei neopatentati, dall’altro per il carattere professionale dell’attività svolta.

Abbassare il tasso alcolico nel sangue è possibile?

Su internet si leggono spesso metodi e soluzioni per abbassare il tasso alcolico e non essere colti dalla polizia in stato di ebbrezza. I consigli vanno dal masticare cicche o caramella alla mente, alle uova crude o all’olio di oliva; purtroppo vi comunichiamo che non esiste alcun metodo valido per abbassare il tasso alcolemico nel sangue. L’unico modo per essere sotto i limit di Legge è non bere prima di mettersi alla guida di un mezzo, per rispettare la propria incolumità ma anche quella altrui.

L’obbligo di assicurazione professionisti verso la proroga?


L‘obbligo di assicurazione professionale entrerà in vigore a giorni e come già detto in precedenza i dubbi sono ancora tanti. Prroprio per questo motivo si fa sempre più insistente la voce di una possibile prorogadell’obbligo per tutti i professionisti, come già avvenuto per il settore dei medici.
Sono numerosi infatti gli ordini professionali che da tempo richiedono la proroga della scadenza di legge per permettere ai professionisti di contrattare condizioni migliori con le compagnie assicurative e nello stesso tempo permettere una più efficace regolamentazione del settore assicurativo i merito a queste delicate coperture.
professionisti infatti, accettando il nuovo obbligo di assicurazione, invocano però maggiori obblighi per le compagnie assicuratrici: esse dovranno essere obbligate a rilasciare le coperture a tutti gli assicurati richiedenti secondo alcune regole imprescindibili per i professionisti, ossia con garanzia pregressa e postuma offerte senza discrimazione sui rischi da assicurare. Ovviamente la proroga del termine di legge per assicurarsi contro i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale servirà anche a stabilire le sanzioni per i professionisti inadempienti verso l’obbligo di assicurazione, aspetto ancora mancante dall’attuale normativa.
La cosa più probabile quindi è che anche per tutti i professionisti non medici si andrà verso la proroga della scadenza del 14 Agosto, che verrà spostata di almeno sei mesi, sicuramente al 2013. Non ci resta che attendere ulteriori novità a giorni.

lunedì 6 agosto 2012

Verona, raffica di incidenti sulle strade


Più di mille incidenti nel primo semestre, duemila in tutto il 2011. La Polizia municipale realizza un video con le telecamere di sicurezza

VERONA -Un video per mostrare i più frequenti casi di incidenti a Verona. Lo ha realizzato la Polizia municipale selezionando le immagini delle telecamere che controllano gli incroci più frequentati della città.