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lunedì 28 gennaio 2013

Nuove patenti Tutti i Decreti Legislativi e tutte le circolari del Ministero dell'Interno e del Ministero Infrastrutture in ordine di data



LEGISLAZIONE EUROPEA
LE CIRCOLARI DEL MINISTERO DELL'INTERNO


LE CIRCOLARI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria AM, nonché delle modalità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali è richiesta la predetta patente - istruzioni operative.

(Circolare n. 1454 del 17 gennaio 2013)


>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Patenti - Ulteriori istruzioni operative relative alle novità introdotte dal Decreto Interministeriale 24.10.2011 e dal decreto legislativo n. 59 del 2011

(Circolare n.1378 del 16 gennaio 2013)


>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Nuova disciplina in materia di patenti di guida, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante Attuazione delle direttive 2006/126(CE e 2009/113/ce, concernenti la patente di guida

(Prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013)

 
>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DECRETO 10 dicembre 2012
Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria AM, nonchè delle modalità di esercitazione alla guida di veicoli per i quali è richiesta la predetta patente. (13A00141)

(GU n.9 del 11-1-2013)



>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Nuova disciplina in materia di patenti di guida, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida.

(Circolare n. 636 del 9 gennaio 2013)


>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Patente di categoria AM – disposizioni esplicative

(Circolare n. 635 del 9 gennaio 2013)



>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Art. 7 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 - Disposizioni in materia di scadenza di validità dei documenti d’identità e di riconoscimento – scadenza di validità della patente di guida.
(Circolare n. 6193, del 5 marzo 2012)


>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Istruzioni operative relative alle novità introdotte dal Decreto Intermisteriale 24.10.2011 e dal D.Lgs. n. decreto legislativo n.59 del 2011.
(Circolare n. 35178 del 27 dicembre 2012)

venerdì 11 gennaio 2013

OGGETTO: Articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972 – Chiarimenti in materia di numerazione delle fatture

come noterete nulla è cambiato rispetto alla vecchia numerazione....

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE N. 1/E

In base all’articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – come modificato dall’articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in
modo univoco”.
Posto che, nella nuova formulazione, l’articolo 21 non prevede più la numerazione “in ordine progressivo per anno solare”, è stato chiesto da più parti di chiarire cosa si debba intendere per numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco.
La modifica normativa in questione si è resa necessaria al fine di recepire nell’ordinamento nazionale la nuova disciplina comunitaria in materia di fatturazione recata dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28
novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010. La Commissione europea aveva, infatti, rilevato che la normativa italiana, imponendo ai soggetti passivi di ricominciare ogni anno una nuova serie di numeri sequenziali, introduceva un ulteriore adempimento a
carico dei soggetti passivi non richiesto dall’articolo 226 della citata direttiva. Tanto premesso, si precisa che è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di Direzione Centrale Normativa.
numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua
ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa.
Questa tipologia di numerazione progressiva è, di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.
La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.
Peraltro, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a)
del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.
Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare:
Fatt. n. 1
Fatt. n. 2

Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)
Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.


giovedì 10 gennaio 2013

Fondo di garanzia per le vittime della strada - determinazione del contributo per il 2013


Il Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 285 del Codice delle assicurazioni, ha stabilito l'aliquota del contributo commisurato ai premi r.c. auto da versare al Fondo di garanzia per le vittime della strada, al netto degli oneri di gestione, confermando anche per il 2013 la precedente aliquota di contribuzione, pari al 2,5% (v. allegato: decreto 12 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. del 24 dicembre 2012, s.g. n. 299).
Il contributo, come è noto, si applica ai premi r.c. auto incassati, al netto degli importi corrisposti dai contraenti a titolo d'imposta sulle assicurazioni e di contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 aprile 2008 n. 98, di attuazione dell'articolo 285 del Codice delle assicurazioni, le imprese esercenti l'assicurazione r.c. auto sono tenute a versare entro il prossimo 31 gennaio 2013, a titolo di acconto sul contributo per l'anno 2013, una somma da determinarsi applicando la citata aliquota del 2,5% sui premi r.c. auto incassati nell'esercizio 2011, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, stabilita per l'esercizio 2013 nella misura del 4,7% con il provvedimento ISVAP n. 3025 del 30 novembre 2012 (pubblicato nella G.U. del 21 dicembre 2012, s.g. n. 297). Il conguaglio del contributo dovuto per l'anno 2013 andrà poi effettuato entro il 30 settembre 2014, calcolando il 2,5% dei premi r.c. auto incassati nell'esercizio 2013, sempre al netto degli oneri di gestione deducibili (4,7 %).
Il conguaglio per l'anno 2012 dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2013, applicando l'aliquota del 2,5% sui premi incassati nell'esercizio 2012, al netto della deduzione per gli oneri di gestione, stabilita dall'ISVAP per tale anno nella misura del 4,1% (con provvedimento n. 2939 del 3 novembre 2011, pubblicato nella G.U. 18 novembre 2011, s.g. n. 269).
Fonte: ANIA

Fattura anche per operazioni extraterritoriali dal 2013


La nuova disciplina in materia di fatturazione è stata recepita da uno schema di decreto legislativo applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013.

Una importante novità è l'estensione dell'obbligo di emissione della fattura per le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi, territorialmente non rilevanti in Italia, poste in essere nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in altri paesi Ue, ovvero di soggetti passivi stabiliti al di fuori della Ue.

Nel primo caso (committente comunitario), il documento riporterà l'annotazione “inversione contabile”, mentre nel secondo caso (committente extracomunitario) occorrerà indicare che si tratta di “operazione non soggetta”.

Entrambe le tipologie di operazioni extraterritoriali concorreranno alla formazione del volume d'affari.

La bozza di decreto modifica anche i termini di emissione della fattura per le cessioni intracomunitarie, la cui tassazione si verifica nel Paese di destinazione dei beni. La fattura dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna/spedizione della merce.

Gli acconti incassati o pagati relativamente alle cessioni e agli acquisti intracomunitari non dovranno essere più fatturati.

Riguardo al contenuto, la fattura deve riportare il “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”, invece del numero progressivo (per anno solare) richiesto dalla vigente disciplina.

Infine, è introdotta la possibilità di emettere una fattura di contenuto semplificato per operazioni di ammontare complessivo non superiore a 100 euro (elevabile fino a 400 euro con decreto ministeriale).

"per numero progressivo che la identifichi in modo univoco..." potrebbe essere una soluzione indicare il numero con barra anno. 1/2013, 2/2013 etc.

lunedì 7 gennaio 2013

Mi presti la macchina? È entrata in vigore la norma che prevede l’obbligo di comunicare il nominativo alla Motorizzazione… che non è in grado di recepirlo per mancanza del Software

Diciamo che in Italia va così; o meglio, anche così in certi casi di leggi, norme o decreti scritti e difficilmente applicabili come nel caso in questione.
Il 7 dicembre è entrata in vigore una norma che regolamenta il prestito del veicolo a persona diversa da un familiare. In buona sostanza chi affida le chiavi della moto o della macchina a un amico o un conoscente per ragioni di altruismo o reale bisogno, per un periodo superiore a 30 giorni, deve fare i conti con l’articolo 246 bis del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, introdotto dal Dpr 19/2012.
Nel caso specifico occorre annotare sulla carta di circolazione il nome del comodatario (persona cui si affida il veicolo in comodato) unitamente alla data in cui il prestito viene a scadere e l’auto dovrebbe essere utilizzata dal reale proprietario.
Come dicevamo sono esenti dall’obbligo di annotazione i familiari, che possono tranquillamente continuare a lasciare a piedi il componente più accomodante del nucleo stesso.
Poiché devono essere annotati il nome della persona cui viene affidato in comodato il veicolo e anche la scadenza del contratto, viene spontaneo pensare che debba essere redatto un vero e proprio atto formale di cessione momentanea del veicolo ma, a tutt’oggi, non sono ancora state fornite risposte in merito.
In attesa di eventuali circolari in merito la Motorizzazione (e qui si vede lo spirito Italico) comunica che non è in grado di procedere con gli aggiornamenti dei dati d’archivio e dei documenti di circolazione con i dati dei soggetti diversi dagli intestatari degli stessi perché… “le procedure informatiche necessarie sono in corso di realizzazione”. Certo, una improvvisa legge come questa uscita prima che il sistema informatico fosse messo nelle condizioni di applicarla, crea un certo disagio anche negli stessi funzionari della Motorizzazione. Come non capirli.
In questa maniera però non è possibile procedere neppure con l’applicazione delle sanzioni previste dalla norma e, cioè, 653 euro di multa e ritiro del libretto.
Siamo quasi sicuri che i prestiti anche dopo saranno tutti di 29 giorni, rinnovabili…
Un autogol bello e buono ma ormai in Italia siamo abituati a tutto, come nel calcio: catenaccio vittorie e scandali. (ASAPS)