studio in SONDRIO - via Brigata Orobica 45 - Tel 0342 514762 peritosalini@gmail.com

sabato 1 agosto 2020

Certifica la tua storica con la perizia professionale! https://ruoteclassiche.quattroruote.it/federperiti/


 

LE GARANZIE CHE FANNO LA DIFFERENZA

La perizia è espletata solo ed esclusivamente da tecnici di Federperiti che hanno completato la formazione sia di “Perito esperto” sia di “Perito esperto specializzato”.

La perizia è certificata dalla verifica e validazione della stessa da parte di un Comitato Scientifico nominato da Federperiti e da Ruoteclassiche.

Il certificato di stima è valido ai fini assicurativi.

La perizia è un report dettagliato e completo, fornito anche in elettronico, comprensivo di book fotografico, che può essere conservato,aggiornato e condiviso.

La validità della perizia è di due anni, rinnovabile.

I periti si avvalgono della consulenza della redazione di Ruoteclassiche e della documentazione storica degli archivi di Quattroruote.

QUANDO CONVIENE CERTIFICARE IL VALORE DI UNA STORICA
  • Se hai deciso di vendere la tua storica o acquistarne una in tutta tranquillità, anche senza visionarla direttamente
  • All’inizio o al termine di un restauro per certificare l’eccellenza del ripristino
  • Prima di cambiare o rinnovare la polizza di assicurazione furto e incendio
  • Quando, per qualsiasi motivo, necessiti di conoscere e certificare il reale valore corrente della tua auto
 

 


lunedì 4 maggio 2020

Cambio gomme prorogato al 15 giugno

E’ stata spostata al 15 giugno 2020l a scadenza per la sostituzione degli pneumatici invernali con quelli estivi, che era stata precedentemente spostata al 15 maggio a causa dell’emergenza Coronavirus. A comunicarlo è il Ministero per i trasporti.
Se gli pneumatici invernali hanno l’indice di velocità prescritto sulla carta di circolazione, possono rimanere montati anche in estate. L’utilizzo di pneumatici invernali con un indice di velocità inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione (min. Q = 160 chilometri/h) è, invece, consentito solo in inverno, dal 15 ottobre fino al 15 giugno, per il 2020.
Gommisti e meccanici possono anche ritirare l’autovettura presso il cliente, e consegnarla successivamente.

venerdì 1 maggio 2020

Ente proprietario di una strada è responsabile dei terreni laterali privati

Per l’articolo 14 del CdS gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, e delle attrezzature, impianti e servizi; nonché al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze. Una recente sentenza della Corte di Cassazione interpreta in senso ampio la normativa, stabilendo che l’ente proprietario deve vigilare anche sugli eventuali terreni privati adiacenti alla strada, rimuovendo o facendo rimuovere tutte le situazioni di pericolo.

GLI OBBLIGHI DELL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA

Con l’ordinanza 6651/2020 la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un soggetto che aveva subito dei danni per un incidente stradale causato dalla collisione con un albero, situato in un canale di scolo prospiciente la strada, il quale a seguito di una tempesta di vento era caduto trasversalmente sulla strada stessa provocando l’impatto. Nella motivazione della sentenza, gli Ermellini hanno precisato che tra le responsabilità del custode della strada (nello specifico caso l’Anas) in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, rientrano anche i casi in cui l’evento abbia trovato origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.

L’ENTE PROPRIETARIO DEVE VIGILARE ANCHE SUI TERRENI PRIVATI CHE FIANCHEGGIANO LA STRADA

Questo perché l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha comunque l’obbligo (sottolineiamo OBBLIGO) di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada. E qualora invece si verifichino, di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere. Di conseguenza è colpa dell’ente proprietario se, pur potendosi avvedere con l’ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l’abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, compresa la chiusura della strada alla circolazione.

L’AUTOMOBILISTA DANNEGGIATO SARÀ RISARCITO

In conclusione, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza che aveva respinto le pretese dell’automobilista danneggiato, rinviandola alla Corte d’Appello in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce dei principi di diritto evidenziati con questa ordinanza e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Cambio gomme: come comportarsi al tempo del Coronavirus

Dal 15 aprile è cessato l’obbligo per tutti gli autoveicoli a motore (in vigore dal 15 novembre) di circolare con pneumatici invernali sulle strade in cui tale obbligo è esplicitamente segnalato. Gli automobilisti hanno tuttavia un ulteriore mese di tempo, quindi fino al 15 maggio, per adeguarsi al decreto ministeriale n.1049 del 2014 che prevede la sostituzione dei pneumatici invernali con le gomme estive. È bene ricordare che il cambio è obbligatorio solo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore rispetto a quello riportato sulla carta di circolazione. Ma in questo periodo particolare in cui sono imposte rigide limitazioni sugli spostamenti, per via dell’emergenza per il Coronavirus, è possibile recarsi dal gommista per effettuare il cambio gomme? A questa domanda hanno risposto le principali associazioni di categoria (Airp, Aniasa, Assogomma, Cna, Confartigianato e Federpneus) emanando una circolare congiunta che contiene utili indicazioni agli operatori del settore e agli automobilisti.
La prima precisazione è che vanno rispettate le prescrizioni governative che impongono ai cittadini di “stare a casa” per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Coronavirus. Esistono tuttavia delle eccezioni: sono autorizzati a spostarsi, infatti, i cittadini in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per necessità lavorative, per motivi di salute o per altre necessità contemplate dal DPCM del 10 aprile 2020. Nel caso in cui lo spostamento avvenga con la propria vettura, questa deve essere idonea alla circolazione, quindi conforme al Codice della Strada e al decreto ministeriale n.1049 del 2014 che indica il periodo di vigenza delle ordinanze invernali e il cambio gomme entro il 15 maggio qualora i pneumatici invernali abbiano un codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione. Ciò significa che chi non può giustificare il proprio spostamento dovrà attendere per spostarsi quanto indicato dall’ultimo decreto, ovvero la data del 4 maggio. A questo proposito le associazioni ribadiscono che, laddove non si riuscisse a perfezionare il cambio gomme a tempo debito, si faranno carico di richiedere eventuali eccezionali e limitate proroghe di tempo, sebbene sarebbe auspicabile avere quanto prima istruzioni precise per permettere alle autofficine di pianificare al meglio la propria attività.
Infine, Federpneus ricorda insieme alle altre associazioni che in questo periodo particolare i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro. È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario. Una buona pratica è quella di operare su appuntamento.
Il Presidente di Federpneus, Giancarlo Veronesi, a tal proposito dichiara: “La categoria dei gommisti sta facendo la propria parte per fornire assistenza in piena scurezza a chi ne ha bisogno; adesso che la data del 15 maggio si avvicina auspichiamo tuttavia che le prossime misure da parte del Governo affrontino in modo chiaro ed organico anche il tema della sostituzione dei pneumatici invernali, così da permettere a gommisti e automobilisti di operare correttamente e senza incorrere in possibili sanzioni”.

venerdì 24 aprile 2020

sospensione dei termini per il pagamento della tassa automobilistica

elenco delle regioni che a seguito dello stato emergenziale dovuto alla pandemia COVID-19 hanno disposto la sospensione dei termini per il pagamento della tassa automobilistica in scadenza. Di seguito l'elenco aggiornato al 24/04/2020 - Regione Lombardia, dal 8 marzo al 31 maggio 2020; - Regione Emilia Romagna, dal 1° marzo al 30 aprile 2020; - Regione Piemonte, dal 1° marzo al 31 maggio 2020; - Regione Campania, dal 24 marzo al 31 maggio 2020: - Regione Toscana, dal 1° marzo al 31 maggio 2020; - Regione Lazio, dal 3 marzo al 31 marzo 2020; - Regione Umbria, dal 1° marzo al 30 aprile 2020; - Regione Marche dall'8 marzo al 30 giugno 2020; - Regione Abruzzo, dal 8 marzo al 31 maggio 2020; - Provincia Autonoma Bolzano dal 1 marzo al 31 maggio 2020. I versamenti dovuti nei periodi di sospensione possono essere effettuati senza sanzioni e interessi entro il 30 giugno 2020.

sabato 18 aprile 2020

LA NORMATIVA RC AUTO NEL DECRETO CURA ITALIA

PANDEMIA: IL DECRETO CURA ITALIA MODIFICA LA NORMATIVA RC AUTO


Come noto a tutti, la pandemia da COVID 19 ha impegnato il Governo all’emissione di una serie consecutiva di Decreti Legge, entrati in vigore immediatamente, che hanno sconvolto le nostre abitudini di vita, e non potevano non riguardare anche il mondo delle assicurazioni.

In primo luogo l’attività assicurativa in senso lato è stata classificata “servizio essenziale”, e come tale non ha subito le restrizioni conseguenti alla dichiarata quarantena.

In particolare, il cosiddetto decreto “Cura Italia” (Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18) ha parzialmente emendato alcune norme che regolano l’assicurazione obbligatoria per la RC Auto.

In primo luogo l’art. 125 del citato decreto ha stabilito che, a valere fino a tutto il 31.07.2020, alla scadenza naturale del contratto di polizza RC Auto, la copertura assicurativa è garantita per ulteriori 30 giorni, anziché 15 giorni, per consentire all’assicurato di provvedere al rinnovo della polizza stessa (con la medesima compagnia, oppure con altra diversa).

Inoltre, sempre a valere fino al 31.07.2020, i termini posti a carico dell’impresa di assicurazione per formulare l’offerta di risarcimento (o comunicare i motivi del diniego) sono prorogati di ulteriori 60 giorni.

Conseguentemente, per i soli danni materiali il termine è aumentato a 90 giorni, ove il modello di constatazione amichevole d’incidente sia sottoscritto da entrambi i conducenti, ed aumentato a 120 giorni ove il modello stesso sia sottoscritto da uno soltanto dei conducenti.

Per quanto riguarda i danni alla persona ed i sinistri mortali il termine in parola è aumentato a 150 giorni.

Anche l’IVASS, con provvedimento datato 23 Marzo 2020, ha provveduto ad allungare i termini per la gestione dei reclami, stabilendo che le imprese di assicurazione sono tenute a dare riscontro ai Reclami stessi entro 75 giorni (anziché 45 giorni).

Infine, segnaliamo che numerosi studi medico legali hanno sospeso le visite in ambulatorio, preferendo svolgere l’accertamento medico legale, soprattutto per le lesioni di lieve entità, formulando un “parere su atti” (ovverosia limitandosi all’esame della documentazione cartacea prodotta: certificazioni ed esami diagnostici), rinviando a data da destinarsi le visite medico legali per i casi più gravi.



A cura di: Dott. Giovanni Polato
A.N.E.I.S. - Coordinatore Regionale Veneto
Redazione Mediacampus 
Dott. Giovanni Polato
Laureato in Giurisprudenza, svolge attività di Patrocinatore stragiudiziale. Ha conseguito la Certificazione UNI 11477, già Presidente Nazionale di A.N.E.I.S. (Associazione Nazionale Esperti di Infortunistica Stradale), attualmente Coordinatore Regionale A.N.E.I.S. Veneto

lunedì 30 marzo 2020

Bonus 600 euro partite IVA: domande al via dal 1° aprile


Il bonus 600 euro previsto in favore degli iscritti alle gestioni previdenziali speciali dell’INPS potrà essere richiesto a partire dal prossimo mercoledì 1° aprile: è stata la stessa INPS a renderlo noto con il comunicato diramato nella tarda sera di venerdì scorso.

Il PIN INPS è fondamentale per accedere ai servizi dell’Istituto, e quindi per fare domanda per l’indennità destinata agli autonomi.
Constatato che non tutte le partite IVA ne sono in possesso, l’INPS ha dovuto snellire la procedura per richiederlo, le istruzioni per richiedere le credenziali necessarie per accedere ai servizi online sono arrivate con il messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020: basterà la prima parte del PIN INPS ricevuto tramite sms o email per poter fare domanda. 




domenica 22 marzo 2020

La perizia attraverso delle foto.. (smart working)

La perizia attraverso delle foto.. (smart working), ottima opportunità vero? Credo che alle Compagnie piacerà molto (perizia veloce, chiusa in breve tempo e il perito che alla parcella bassa non può lamentarsi dei costi sostenuti per andare a vedere l’auto magari a 50 km. basta un PC e una connessione internet). Al perito arrivano le foto dell’auto (esempio pratico), Opel Corsa con un paraurti posteriore e una traversa da sostituire, preventivo 900 euro con iva.. caspita penso io, "abbasso il costo medio e i tempi di consegna.. in due giorni ho consegnato la perizia a 900 euro". Poi guardo bene, e la foto non mi convince, conosco i miei polli, quella traversa nascosta da un lato significa qualcosa e.. riguardo, ma dai! NON è una traversa della Opel Corsa.. ci stavo cascando e pagando 250 euro in più.. (per esser veloce e dai costi contenuti). Quante traverse in smart working ci faranno pagare ? Il grande Jannacci cantava "ci vuole orecchio", per il perito invece "ci vuole occhio", parecchio




mercoledì 18 marzo 2020

Perizie: difficoltà ad effettuare quelle “de visu” - Estensione periodo di ultrattività RCA: ecco il testo del decreto

E’ stato pubblicato in G.U. l’atteso decreto legge nr. 18 del 17 marzo 2020, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tra le varie misure previste dal Governo, all'articolo 125 quanto stabilito per la RCA:

.Da rilevare tuttavia che l’estensione del periodo di ultrattività da 15 a 30 gg pare limitata alla sola garanzia RCA, a meno che nei contratti specifici delle singole imprese ci sia un espresso richiamo per CVT e ARD al periodo di ultrattività di cui all’art. 170bis del Cap.Art. 125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni ) 
1. Per l’anno 2020, i termini previsti dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di sei mesi.
2. Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all’articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni.
3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all’art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.
4. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle pmi e facilitarne l’accesso al credito, l’Unioncamere e le camere di commercio, nell’anno in corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità, le camere di commercio e le loro società in house sono, altresì, autorizzate ad intervenire mediante l’erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.
Invitiamo quindi a verificare contratto per contratto ed eventualmente chiarire con la rispettiva mandante se il dettato normativo dell’art.125 del nuovo decreto è applicabile in termini di estensione temporale.

https://assinews-assinformdalcine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/03/DecretoLegge-17marzo2020-n18.pdf

https://www.assinews.it/03/2020/estensione-della-sospensione-rca-testo-del-decreto/660072371/

domenica 15 marzo 2020

“l’impedimento collegato all’emergenza nazionale di contagio da Covid -19”. CARA ANIA TI SCRIVO

Cominciano ad arrivare le mail di Compagnia per l'attività peritale sul territorio e le "autorizzazioni" alla perizia attraverso video-perizia o documentazione fotografie.
Bene, ottimo ma.. nel concreto qualcuno ha mai fatto una perizia sul territorio ? fra le montagne o in campagna ? dove già se chiedi IBAN ti guardano come fossi un rapinatore. 
Ci sono provvedimenti per ogni categoria, Tribunali chiusi, possibile che non si possa sospendere i termini della legge Bersani per i sinistri avvenuti a febbraio, marzo e aprile ?

Le compagnie scrivono che è possibile la video perizia (per danni inferiori a x) o perizia attraverso documentazione fornita dal danneggiato ma esclusivamente qualora vi sia un impedimento manifestato dal cliente. 
Mi chiedo, chiedere al cliente di uscire di casa e andare a fare video e/o foto al proprio veicolo è legale in un momento di restrizione ?


mercoledì 26 febbraio 2020

Ruolo dei Periti Assicurativi: Comunicazione di indirizzo di Posta Elettronica Certificata

Si rammenta che l’art. 16, comma 7, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2009 n.2, ha previsto che "i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro 1 anno dall’entrata in vigore della presente Legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo PEC".
Ad oltre 10 anni dall’emanazione della suddetta normativa, risulta che alcuni Periti Assicurativi iscritti al Ruolo ne sono ancora sprovvisti.
Pertanto, si invitano i suddetti Periti Assicurativi a dotarsi di un in indirizzo di Posta Elettronica Certificata  comunicandolo contestualmente al gestore del Ruolo.
Si ricorda, altresì, che i Periti Assicurativi che svolgono attività di C.T.U. presso i Tribunali sono già obbligati a comunicare a quest’ultimi la propria P.E.C., senza la quale non potrebbero registrarsi al REGINDE (istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia) né inviare documenti e relazioni inerenti la propria attività.

domenica 12 gennaio 2020

Come ottenere il tagliando di classificazione veicolo di interesse storico

Lo sconto del 50 per cento sull'importo del bollo dal 2019 non è automatico: bisogna rispettare alcuni requisiti. Tra questi, è necessario aggiornare la carta di circolazione e applicare un tagliando sul libretto.
La Legge di Bilancio approvata alla fine del 2018 ha introdotto uno sconto del 50 per cento sull'importo del bollo per i veicoli ultraventennali, a patto che abbiano il Certificato di rilevanza storica rilasciato dall'Asi o siano iscritte in uno dei Registri di Marca (Alfa Romeo, Fiat, Lancia) o, nel caso dei motoveicoli, alla Fmi e, in aggiunta, abbiano riportato sulla carta di circolazione (il libretto sarebbe) la classificazione di veicolo di interesse storico. In questo articolo vi spieghiamo come ottenere l'etichetta adesiva riportante la classificazione di veicolo di interesse storico e collezionistico. Cioè il cosiddetto tagliando che riporta sulla carta di circolazione il riconoscimento della storicità del veicolo.
Documenti. Prima di qualunque altra cosa, bisogna accertarsi di essere in possesso dei documenti necessari. Che sono:
1) la carta di circolazione in originale o in copia fronte/retro leggibile;
2) il Crs (Certificato di rilevanza storica) o equivalente oppure il documento che attesta l'iscrizione del veicolo ai Registri di Marca o all'Fmi in originale;
3) documento d'identità dell'intestatario;
4) codice fiscale dell'intestatario;
5) eventuale delega dell'intestatario se a presentare la richiesta è una persona diversa.
In agenzia. Con tutta la documentazione di cui sopra, a questo punto si può affidare la pratica a uno studio di consulenza automobilistica, che si occuperà di gestire la richiesta, effettuare i versamenti, compilare i moduli. Le agenzie abilitate al collegamento telematico, oltretutto, sono in grado di stampare il tagliando autonomamente e dunque di ridurre notevolmente i tempi. Il costo complessivo medio, che comprende anche i diritti di agenzia, si attesta intorno ai 70 euro (ma potrebbe essere anche più alto, meglio informarsi preventivamente).
Da soli. La richiesta per ottenere il tagliando può anche essere effettuata in autonomia. Ai documenti riportati più in alto, bisogna aggiungere i due versamenti da effettuare tramite bollettino postale:
1) uno dell'importo di 10,20 euro sul conto corrente 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri;
2) uno dell'importo di 16,00 euro sul conto corrente 4028 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri.
I bollettini si possono reperire sia presso gli uffici della Motorizzazione sia presso gli Uffici Postali. Naturalmente, è meglio recarsi prima presso l'ufficio postale per ritirare ed effettuare direttamente i versamenti.
Il modulo da compilare. A questo punto è quasi fatta, ma prima di recarsi in uno qualsiasi degli uffici provinciali della Motorizzazione con i documenti e i versamenti, bisogna scaricare il modulo TT2119 e compilarlo con i dati dell'intestatario e del veicolo. Solo a questo punto si potrà inoltrare la richiesta per ottenere il tagliando di classificazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico. L'etichetta adesiva, tuttavia, non vi verrà consegnata subito: dovrete tornare in motorizzazione a ritirarla nel giro di un mese al massimo.
E in Lombardia? Allo stato attuale, non risultano disposizioni per i proprietari di veicoli ultraventennali residenti in Lombardia, che dunque continueranno a godere dell'esenzione totale anche senza l'aggiornamento della carta di circolazione. Dunque, rispetto all'anno scorso non cambia nulla.