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mercoledì 25 luglio 2012

Portabilità dell’attestato di rischio o Legge Bersani?


Capita spesso di acquistare una nuova automobile e nel momento di stipulare l’assicurazione è importante sapere le opportunità che si possono sfruttare per risparmiare sull’assicurazione, tra queste quella di usufruire di una classe di merito più vantaggiosa rispetto alla classe d’ingresso 14. Condizioni principale è che in famiglia sia presente (o lo sia stato entro i 5 anni precedenti) un’altra autovettura; a questo punto sarà possibile iniziare un nuovo contratto con una classe di merito più vantaggiosa ma occorre distinguere due casi: la portabilità dell’attestato di rischio o il caso di applicazione di Legge Bersani.

Portabilità dell’attestato di rischio

Se negli ultimi 5 anni il proprietario della nuova automobile da assicurare ha posseduto un’altra auto poi venduta, demolita, rubata o esportata all’estero, egli ha diritto ad utilizzare l’ultimo attestato di rischio per stipulare la polizza sulla nuova auto, mantenendo quindi l’ultima classe di merito acquisita. La condizione fondamentale per sfuttare quest’opportunità è che l’attestato di rischio del vecchio mezzo non più di proprietà non riporti una data di scadenza superioreai 5 anni, caso in cui l’attestato non sarebbe più utilizzabile e si dovrebbe ripartire dalla CU 14.
Per stipulare il nuovo contratto è quindi fondamentale recuperare l’ultimo attestato di rischio valido relativo all’ex veicolo di proprietà e fornire prova alla compagnia dell’avvenuta vendita o demolizione tramite relativo documento; il nuovo contratto usufruirà quindi dellaclasse di merito maturata nel  vecchio contratto e si porterà dietro anche la storia assicurativa relativa agli ultimi 5 anni, quindi l’attestato di rischio che l’assicurato maturerà negli anni successivi riporterà anche eventuali sinistri avvenuti con il vecchio mezzo se rientranti negli ultimi 5 anni. E’ questa una grossa differenza rispetto al caso successivo di applicazione di Legge Bersani.

Applicazione di Legge Bersani

L’applicazione della Legge Bersani differisce dal caso precedente poichè l’attestato di rischio dal quale si può recuperare la classe di merito per non ripartire in cu 14, fa riferimento ad un veicolo attualmente assicurato (anche con altra compagnia) appartenente o al proprietario del nuovo mezzo da assicurare o ad altro familiare convivenete. L’operazione di per sè è molto simile al caso precedente, con la differenza che il nuovo contratto partirà con la classe di merito dell’attestato che l’assicurato fornirà alla compagnia ma non si porterà dietro alcuna storia assicurativa precedente, infatti l’attestao di rischio futuro riporterà negli anni precedenti alla stipula del nuovo contratto la dicitura NA (non assicurato). Dal punto di vista tariffario questo fa una notevole differenza poichè le compagnie differenziano le tariffe anche in base agli anni di storia assicurativa dimostrata oppure no, come nel caso degli anni “non assicurati”.
Aspetto quindi fondamentale da tenere in considerazione per richiedere lapplicazione della Legge Bersani è che il nuovo veicolo da assicurare deve essere aggiuntivo rispetto ad un altro presente nello stesso nucleo familiare e attualmente assicurato con polizza in vigore, anche se intestato a persona differente. Per la stipula del nuovo contratto sarà quindi necessario fornire oltre ai documenti del nuovo veicolo, l’attestatto di rischio dal quale si vuole recuperare la classe di merito più vantaggiosa e lo stato di famiglia che dimostri la stessa residenza tra i familiari coinvolti nell’operazione.

venerdì 20 luglio 2012

Fermo auto: chi circola rischia la galera


Se il proprietario circola con un'auto sottoposta a fermo amministrativo, rischia la galera: così la Cassazione

Infischiarsene del fermo amministrativo dell'auto e circolare nonostante lo stop, equivale a rischiare la galera: è quanto emerge dalla sentenza 28979 del 19 giugno 2012, pubblicata il 18 luglio dalla terza sezione penale della Cassazione.
NIENTE SCUSE - Se sorpreso dagli agenti delle Forze dell'ordine a circolare sulla vettura sottoposta alla misura cautelare amministrativa, il proprietario del mezzo rischia la reclusione per la violazione dei sigilli. Non può invocare alcun errore scusabile sull'interpretazione della norma incriminatrice. È vero che le Sezioni unite penali della Suprema corte hanno deciso in questo senso solo di recente, con la sentenza 5385/10; ma è ormai stato chiuso il contrasto di giurisprudenza esistente sulla configurabilità del reato secondo l'articolo 349 del Codice penale: "Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni". "Pizzicato" nel 2007 dai Vigili di Udine sulla Renault Clio priva di sigilli, l'automobilista s'è alla fine visto confermare la condanna a 10 mesi di reclusione più 600 euro di multa, pure dalla Cassazione, dopo le sconfitte di fronte al Tribunale di Udine del 2008 e alla corte d'Appello di Trieste del 2011. La macchina sottoposta a fermo deve rimanere ferma in garage. L'imputato paga 1.000 euro alla cassa delle ammende.
NEL DUBBIO... - La Cassazione ha ricordato una regola importante: nel dubbio se una condotta sia lecita o no (circolare con auto sottoposta a fermo), si deve essere ancora più prudenti. L'incertezza, infatti, non basta a escludere la consapevolezza dell'illiceità di una condotta: l'unica soluzione è astenersi da quel comportamento, così come stabilito dalla la Corte costituzionale (sentenza 364/88).

lunedì 16 luglio 2012

Guida Accompagnata a 17 anni: istruzioni per l'uso


Non solo i maggiorenni, ora anche i 17enni possono guidare l'auto. Infatti, dal 23 aprile 2012, è possibile presentare all'Ufficio della Motorizzazione civile di competenza (quella di residenza dell'interessato), l'istanza per richiedere l'autorizzazione alla Guida Accompagnata: lo stabilisce l'allegato 1 al Decreto 11 novembre 2011 numero 213. Cioè: il minore può guidare se accanto ha una persona esperta. Vediamo i dettagli. Per chiarezza, ci sono quattro sezioni: nella prima, vi spieghiamo tutto in estrema sintesi; nella seconda, scendiamo nei particolari; nella terza, preziose informazioni per salvare il portafogli; nella quarta, cosa succcede a 18 anni.

IN SINTESI
I REQUISITI DEL 17ENNE - Il ragazzo deve essere titolare della patente A1 (dal 19 gennaio 2013, vanno bene anche le patenti AM o B1); non avere provvedimenti ostativi in corso sulla patente posseduta (sospensione e revoca); aver frequentato (presso un'autoscuola) un corso pratico di guida di almeno 10 ore.
CHI LO PUÒ ACCOMPAGNARE - I soggetti designati quali accompagnatori sono al massimo tre. Devono avere un'età non superiore a 60 anni, essere titolari da almeno 10 anni di patente B o superiore (con esclusione delle patenti speciali) e non aver subìto, negli ultimi cinque anni, provvedimenti di sospensione della patente di guida.
SU QUALE AUTO - Il veicolo deve pesare fino 3,5 tonnellate (senza rimorchio); con potenza massima di 70 kW e con potenza specifica, riferita alla tara, fino a 55 kW/t (vedi limiti neopatentati e scarica la nostra applicazione iPhone e Android). Occorre sempre esporre il contrassegno GA di colore nero su fondo giallo.

I DETTAGLI
QUANTO SI PAGA - Alla domanda, che dev'essere firmata sia dal genitore sia dal 17enne, vanno allegati i seguenti documenti: attestazione di versamento sul c/c n. 4028 di29,24 euro; attestazione di versamento sul c/c n. 9001 di 9 euro; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la qualità di genitore del minore, corredata da fotocopia di un documento di identità del genitore.
ISCRIZIONE AL CORSO - Successivamente, occorrerà ritirare in Motorizzazione la ricevuta di presentazione dell'istanza: consentirà al minore di iscriversi al corso di formazione propedeutico alla Guida Accompagnata presso un'autoscuola (il corso costerà circa 400-500 euro, come abbiamo appurato). Questa dovrà iscrivere il minore nel registro di iscrizione degli allievi. Attenzione: se il 17enne è conferito al centro di istruzione automobilistica (ammesso solo nel caso di mutilato o minorato che necessita di installare dispositivi di adattamento sul veicolo), lo stesso dovrà essere iscritto anche nel registro degli allievi del centro. L'autoscuola deve consegnare al competente Ufficio della Motorizzazione civile, per ogni allievo e prima del suo utilizzo, il libretto delle lezioni di guida, al fine di vidimarli.
DIECI ORE DI PRATICA - L'autoscuola fa svolgere al 17enne almeno 10 ore effettive di guida: un'ora di guida su uso del veicolo, tre ore su comportamento nel traffico, due ore in condizioni di visione notturna, due ore d su strade extraurbane, due ore su autostrade o strade extraurbane principali/secondarie. Ciascuna lezione non può avere una durata superiore alle due ore giornaliere. I veicoli hanno doppi comandi, come quelli per la patente B: potranno prendere posto solo il 17enne e l'istruttore. Importante: il minore deve avere con sé la ricevuta di presentazione dell'istanza e la patente A1.
L'ATTESTATO - Al termine dello svolgimento del corso di 10 ore, l'autoscuola avrà l'obbligo di rilasciare al minore un attestato di frequenza. Tuttavia, il genitore, d'intesa con l'autoscuola, potrà ottenere che il figlio faccia altre ore di lezione.
L'OK DELLA MOTORIZZAZIONE - Al fine del rilascio dell'autorizzazione alla Guida Accompagnata, occorrerà consegnare, all'Ufficio della motorizzazione Civile, la ricevuta di presentazione dell'istanza, l'attestato di frequenza rilasciato dall'autoscuola, gli originali del libretto delle lezioni di guida e il modulo di designazione degli accompagnatori. Dopodiché, l'Ufficio della Motorizzazione civile rilascerà l'autorizzazione alla Guida Accompagnata, che consentirà al minore di esercitarsi alla guida.
GUIDA ACCOMPAGNATA: DOVE E FINO A QUANDO - La Guida Accompagnata è valida fino al raggiungimento del 18° anno d'età, solo sul territorio nazionale, in qualsiasi giornata, feriale e festiva, e a qualsiasi ora del giorno o della notte. È solo necessario che, accanto al 17enne, ci sia uno degli accompagnatori designati; oppure, previa iscrizione nel registro dell'autoscuola, un istruttore abilitato e autorizzato (in questo secondo caso, le esercitazioni dovranno svolgersi su veicoli dell'autoscuola).
ALCOLTEST - Il 17enne e l'accompagnatore è come se fossero un unico guidatore: è quindi possibile, per esempio, che anche l'accompagnatore designato venga sottoposto al test dell'etilometro, per accertare un eventuale stato d'ebbrezza.

OCCHIO AL PORTAFOGLI
MULTE - Nell'ipotesi in cui il minore guidi senza avere a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, trova applicazione la sanzione pecuniaria di 389 euro, il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e la revoca dell'autorizzazione alla Guida Accompagnata.
SOLO LORO DUE - Durante la Guida Accompagnata non si possono trasportare passeggeri (altrimenti, scatta una multa di 78 euro); il minore dovrà avere con sé l'autorizzazione alla Guida Accompagnata e la patente di A1. Occhio, in caso di incidente con passeggeri a bordo che riportano lesioni fisiche, l'Assicurazione potrebbe anche rivalersi sul genitore del 17enne: la Compagnia risarcisce le ferite, e poi si fa indennizzare dal padre del ragazzo. Inoltre, se il 17enne o l'accompagnatore non hanno con sé la patente, scatta una multa di 39 euro.
TUTTI I LIMITI - Il 17enne deve rispettare gli stessi limiti di velocità ridotti (100 km/h nelle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali) e di potenza motoristica (55 kW/t) stabiliti per i neopatentati (chi trasgredisce rischia una multa di 148 euro, di cui all'articolo 117, comma 5, del Codice della strada). L'auto (tranne che si tratti del veicolo dell'autoscuola) deve essere munito di un contrassegno (avanti e dietro) recante le lettere "GA", di colore nero su fondo giallo retroriflettente. Diversamente, o nel caso in cui si utilizzassero cartelli non regolamentari per forme, dimensioni, colori, materiali, si applica la sanzione pecuniaria di 78 euro (articolo 122, comma 9, Codice della strada).
GUIDA ACCOMPAGNATA ADDIO - L'autorizzazione alla Guida Accompagnata verrà revocata qualora vengano commesse (sia durante l'esercitazione accompagnata su autoveicoli sia durante la guida individuale su motocicli o ciclomotori) violazioni che prevedono la sospensione o la revoca della patente. E il 17enne non può farne una seconda richiesta in Motorizzazione.
CARO PAPÀ, PAGHI TU - L'accompagnatore, insieme al genitore o al tutore, è responsabile del pagamento delle multe per le violazioni al Codice della strada commesse dal conducente minorenne. Massima cautela anche per gli incidenti, specie quelli gravi commessi in stato alterato da alcol o droga: la responsabilità civile e penale potrebbe ricadere sul genitore.
IL BUCO NEL CODICE - L'articolo 115, comma 1-bis, del Codice della strada, prevede il limite di potenza dell'auto (non oltre 70 kW e con rapporto potenza/peso non oltre 55 kW/t). Tuttavia, non c'è la multa se il 17enne circola con un'auto troppo potente. Può darsi però che venga applicata una sanzione alternativa (articolo 125, commi 3 e 5 del Codice), per "guida di autoveicolo con patente di categoria diversa": 159 euro e la sospensione della patente da 1 a 6 mesi.

A 18 ANNI, CHE SI FA?
SI PASSA AL FOGLIO ROSA - Dal giorno successivo al compimento del 18° anno d'età (tranne che la patente di guida della categoria A1 posseduta dal minore scada prima del compimento della maggiore età) l'autorizzazione alla Guida Accompagnata cesserà di essere valida. Per continuare a esercitarsi alla guida (con autoveicoli di qualsiasi potenza motoristica e con a fianco, in funzione di istruttore, qualsiasi persona che abbia i requisiti richiesti, non necessariamente designata) occorrerà presentare istanza di conseguimento della patente di guida per la categoria B, con conseguente rilascio del "foglio rosa".
LA PATENTE B VERA QUANDO ARRIVA? - Anche chi ha seguito il percorso della Guida Accompagnata non potrà sostenere l'esame di guida (per l'estensione della validità della patente dalla categoria A1 alla B) se non dopo che sia trascorso almeno un mese dal rilascio del "foglio rosa".
IL VANTAGGIO PER LA PATENTE B - Al titolare di autorizzazione alla Guida Accompagnata che presenterà istanza per il conseguimento della patente B entro sei mesi dal compimento della maggiore età, verranno riconosciute le ore del corso di Guida Accompagnata svolte in autoscuola (a meno che l'autorizzazione alla Guida Accompagnata gli sia stata revocata per violazioni alle norme del Codice della strada).Quindi, le sei ore complessive di esercitazioni effettuate in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna si computano ai fini dell'applicazione dell'obbligo delle ore di guida certificate per la patente B

Unipol-Fonsai: stipulati i contratti di garanzia


Unipol ha stipulato il contratto di garanzia per l’aumento di capitale con un consorzio di 11 banche. Il gruppo bolognese è ora pronto all’aumento da 1,1 miliardi di euro per la fusione con FonSai. Il contratto di garanzia, ha spiegato Unipol, è stato stipulato con Barclays, Crédit Suisse, Deutsche bank, Mediobanca, Nomura, Ubs e Unicredit, in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners, e Banca Akros, Banca Aletti, Banca Carige e Centrobanca, in qualità di co-lead managers. I membri del consorzio «si sono impegnati a garantire, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di solidarietà, la sottoscrizione delle azioni ordinarie e privilegiate rivenienti dall’aumento di capitale in numero corrispondente ai diritti di opzione che risultassero eventualmente non esercitati dopo l’offerta in borsa, al netto delle azioni oggetto degli impegni irrevocabili di sottoscrizione assunti dagli azionisti Finsoe, Novacoop, Coop Adriatica, Lima, Macif e Maif».
Per l’aumento di FonSai  Unipol “si è impegnata nei confronti di Fondiaria-Sai a sottoscrivere integralmente le nuove azioni di risparmio di categoria B, rivenienti dall’aumento di capitale di FonSai eventualmente rimaste inoptate all’esito dell’offerta in borsa, per un controvalore massimo di 181,795 milioni”. A fronte di questo impegno, FonSai corrisponderà a Unipol una commissione del 4,8%. Anche Fonsai ha fi rmato il contratto di garanzia con un consorzio di 11 banche per l’aumento di capitale da 1,1 miliardi, necessario per la fusione con Unipol. 

venerdì 13 luglio 2012

Ecco il Regolamento sui tre preventivi RCA


L'Isvap ha posto in pubblica consultazione il Regolamento sui tre preventivi RC Auto, previsti dalla Legge liberalizzazioni

Facciamo un passo indietro, quando a fine marzo la Legge liberalizzazioni imponeva all'agente di proporre tre preventivi RC Auto al cliente: si attendeva il Regolamento dell'Isvap (l'autorità che vigila sulle Assicurazioni), che è appena arrivato in pubblica consultazione.
NORMA IMPORTANTE - Infatti, l'Isvap ha dato avvio al Regolamento attuativo di una delle principali norme della liberalizzazione in materia di RCA, ponendo in pubblica consultazione sul proprio sito lo schema di regolamento sui tre preventivi che gli intermediari sono tenuti a rilasciare al contraente prima della stipula del contratto. La disposizione mira a potenziare la mobilità della clientela assicurativa e incentivare le dinamiche concorrenziali. Per arrivare al testo, l'avvio della pubblica consultazione è stato preceduto da una serie di incontri con i rappresentanti di Imprese, intermediari e associazioni dei consumatori, per un confronto sui principali aspetti applicativi della nuova disciplina. L'intermediario dovrà consegnare al cliente almeno tre preventivi "personalizzati", cioè calibrati sulle caratteristiche oggettive e soggettive dello specifico profilo di rischio del cliente e rilasciati da Compagnie appartenenti a diversi gruppi assicurativi. Il preventivo su misura, insomma, per far pagare poco ma anche per proteggere a dovere il consumatore. È inoltre prevista la consegna delle relative note informative, per fornire indicazioni sui contenuti contrattuali oltre che sul premio.
RESTA IL PARADOSSO - Gli intermediari potranno utilizzare esclusivamente i servizi di preventivazione aziendali disponibili sui siti Internet delle Imprese, il servizio pubblico online di comparazione "Tuopreventivatore", presente sul sito dell'Isvap, nonché servizi di comparazione appositamente costituiti e gestiti dalle associazioni degli intermediari. Nella scelta dei preventivi personalizzati da fornire al cliente gli intermediari dovranno rispettare le regole di diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità. Tradotto, se ci sono RCA più convenienti di altri Gruppi, l'agente dovrà proporle; e qui sta il problema più grosso della norma, che farà nascere polemiche pure in futuro: per paradosso, l'intermediario dovrebbe favorire altre Compagnie che lui non rappresenta. Gli intermediari dovranno conservare la documentazione relativa ai preventivi rilasciati, in modo da consentire all'Autorità di vigilanza controlli ex post per verificare la correttezza e l'adeguatezza delle informazioni fornite. L'Isvap vigilerà su tale aspetto. Infine, per accrescere il livello di informativa e le possibilità di comparazione a favore di tutti i consumatori, è stato previsto - a carico delle Imprese che operano via Web o telefono - l'obbligo di pubblicizzare la possibilità per il consumatore di comparare le offerte RCA tramite il servizio pubblico di comparazione "Tuopreventivatore".

Nuovo Codice della Strada, salta il reato di omicidio stradale


Il Nuovo Codice della Strada è in fase di riordino da parte del Governo e vadrà la luce nell’estate del 2014. Esso verrà riorganizzato seguendo la logica delle sanzioni graduali in base alla gravità delle infrazioni, della loro frequenze e dell’effettiva pericolosità su strada. Nonostante le novità siano tante quella più attesa riguardo l’introduzione del reato di omicidio stradale non arriverà, almeno in questa legislatura.

L’omicidio stradale in Italia

Da anni le associazioni dei parenti delle vittime della strada si battono per far introdurre l’omicidio stradale tra i reati del codice della strada ma per il momento, tra raccolte firme e proposte provenienti da vari ambienti politici, esso è destinato ad essere rimandato a data sconosciuta. In cosa consiterebbe in Italia il reato di omicidio stradale e come verrebbe punito? Il reato sussisterebbe solo se la morte di una o più persone fosse determinata da una condotta di guida azzardata, tecnicamente accertata, e che consisterebbe di fatto nella violazione di alcuni articoli del codice della strada, come ad asempio la guida in stato di alterazione psicofisica, gare in velocità, la guida in stato di ebbrezza, elevata velocità, non rispetto dei posti di blocco, passaggio col rosso, utilizzo di dispositivi elettronici alla guida (cellulari o navigatori), sorpasso azzardato (su dossi o in curva) e marcia contromano. Non sussiterebbe il reato di omicidio stradale qualora venisse accertato il concorso di colpa o nel caso in cui si dimostrasse che anche rispettando il codice della strada si sarebbe potuto verificare il decesso. La pena prevista varierebbe tra i 5 e i 15 anni.

In America esiste e funziona da anni

In  Italia resterà un sogno il reato di omicidio stradale, ma come fanno notare da nni i parenti delle vittime, in altri stati esso è in vigore da anni come in America. Negli Stati Uniti l’automobili è considerata un’arma ed è per questo che il limite di tasso alcolico permesso è molto basso, 0,18 g/l ed è vietato sedersi al posto di guida, anche a motre spento, in caso di ebbrezza per evitare che il guidatore si metta in marcia in condizioni non ottimali. In America l’omicidio stradale è classificato in base a tre livelli, secondo grado (se si causa la morte in seguito ad una violazione del codice della strada), primo grado (se guidatore che causa la morte ha precedenti penali o se si trovava alla guida senza patante oppure  se causa la morte di un minorenne), infine aggravato (se che consiste in una compresenza dell’omicidio di primo o secondo grado e la “wreckless driving”, ossia la guida pericolosa). In questi casi di omicidio stradale la pena va dai 7 ai 25 anni di carcere, pena che può coinvolgere pure testimoni oculari o passeggeri “solidali” con il responsabile in caso di mancato soccorso.

Quali novità riguarderanno il Nuovo Codice della Strada?

Al di là della mancata introduzione del reato di omicidio stradale il nuovo Codice della Strada prevederà interessanti novità ancora in fase di definizione, ecco alcune anticipazioni:
  • le multe saranno inviate anche anche via e-mail,con pagamenti più leggero se verranno pagate entro 5 giorni;
  • le pattuglie saranno dotate di POS per pagamento elettronico sul posto dell’infrazione, anche in questo caso l’importo sarà minore
  • pene più pesanti per il mancato rispetto delle regole di precedenza e della distanza di sicurezza, anche per eccesso di velocità quando piove;
  • nuove disposizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete autostradale nel periodo invernale, in presenza di manifestazioni atmosferiche di particolare intensità;
  • nuove disposizioni in arrivo dal Ministero della Salute riguardo le procedure per la verifica dei requisiti fisici per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida.
Molte altre novità sono in fase di studio e ben presto avremo notizie più precise di cui vi informeremo tempestivamente.

giovedì 12 luglio 2012

Tutte le novità del nuovo Ivarp e del RUI


Il Decreto Legge n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” appena approvato coinvolgerà il settore assicurativo con l’accorpamento di Isvap e Covip in un unico Istituto chiamato Ivarp, nato con con l’obiettivo di assicurare la piena integrazione dell’attività di vigilanza nei settori finanziario, assicurativo e del risparmio previdenziale, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria. Vediamo come sarà il nuovo Ivarp e quali saranno le novità per gli addetti ai lavori del mondo assicurativo.

Come funzionerà il nuovo Ivarp?

Il nuovo Ivarp avrà sicuramente come presidente l’attuale direttore generale della Banca d’Italia Fabrizio Saccomanni e sarà composto da un consiglio e da un direttorio. Il consiglio sarà costituito dal presidente e da due consiglieri, che resteranno in carica sei anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato e saranno nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d’Italia e in accordo con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il consiglio si occuperà di adottare il regolamento organizzativo dell’Ivarp, deliberare in ordine al trattamento normativo ed economico del personale dipendente dell’istituto e adottare il relativo regolamento; occuparsi dei provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione e cessazione dal servizio dei dipendenti; conferire gli incarichi di livello dirigenziale; approvare gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali; provvedere alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati; esaminare ed approvare il bilancio; esercitare le ulteriori competenze indicate dallo statuto e deliberare sulle questioni che il direttorio sottoporrà.
Il direttorio invece si occuperà dell’attività di indirizzo e direzione strategica dell’Ivarp, con il compito di assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all’esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa e previdenziali.

Un nuovo organismo gestirà il RUI

Interessanti novità anche sul fronte RUI; è infatti previsto entro 2 anni l’istituzione di apposito organismo, avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione, cui saranno trasferite le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché la vigilanza sui soggetti iscritti nel registro medesimo. Il regolamento potrà prevedere, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalità, una revisione delle categorie di soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro. La novità in questione è sicuramente di importanza rilevante perchè potrebbe portare alla soppressione delle diverse sezioni presenti nel Registro degli Intermediari con conseguenze rivoluzione della professione assicurativa. Il futuro organismo che gestirà l’attuale Rui sarà comunque soggetto alla vigilanza dell’Ivarp e sarà interessante vedere come avverrà per gli intermediari il passaggio al nuovo Rui e quali saranno le modalità e i requisiti di accesso alla professione assicurativa e riassicurativa.

Truffe RC Auto: un sistema corrotto a tutti i livelli



Sventata un’organizzazione che, tra Napoli e Caserta, ha truffato le assicurazioni mettendo in piedi un sistema corrotto a tutti i livelli

Una vera e propria "compagnia teatrale" inscenava, tra Caserta e Napoli, una serie di incidenti automobilistici per truffare le assicurazioni. 28 personaggi (senza bisogno di autore) di volta in volta interpretavano ruoli diversi: dal testimone casuale alla parte lesa, dal tamponatore al tamponato, dall'investitore all'investito. Il tutto con la bella complicità di avvocati, medici e udite, udite... anche di un giudice di pace.

UNA MAXI TRUFFA - Le "commedie", ovvero i falsi sinistri fino ad ora accertati sarebbero oltre 70 (ma potrebbero essere molti di più) che, all'organizzazione, hanno fruttato fiumi di denaro. Parlare di connivenza con i Casalesi sembra quasi scontato ma per organizzare truffe di proporzioni "industriali" come queste, che sicuramente richiedono un bell'impianto scenico e una specie di autorizzazione "dall'alto", occorrono organizzazioni ben strutturate e ricche. Per ora gli arresti si limitano ai 28 complici, non si escludono però altri coinvolgimenti.
PAGHIAMO TUTTO NOI - Ed ecco che ancora una volta l'onesto cittadino, per queste deprecabili azioni, si ritrova a pagare un surplus legato al territorio (leggi il recente articolo sul tema) e alla presenza di questa "piovra". 28 persone coinvolte, per lo meno quelle accertate, sono tante, ma non così tante da evitare di ripetere, nel tempo, lo stesso ruolo nelle varie "commedie" inscenate. Infatti la società di assicurazioni Fondiaria SAI, a causa di qualche ripetizione di troppo, il 23 luglio del 2006, si è insospettita ed ha presentato un esposto che ha dato il via all'inchiesta da parte delle autorità competenti. Per farla breve in quel 23 luglio, il giudice di pace di cui sopra, presentava contemporaneamente otto condanne (con relativo obbligo di risarcimento danni) nei confronti di altrettanti assicurati Fondiaria SAI. Il fatto strano, che ha insospettito l'assicurazione, era che quattro di queste sentenze obbligavano la società a risarcire i danni procurati ad una stessa vettura e al suo proprietario (una signora assistita per tutte le cause dallo stesso legale) nell'arco di pochi giorni. La stessa donna ha inoltre ottenuto risarcimenti per oltre 43.000 euro per danni derivanti dallo scontro con un motociclo.
SI POTEVA FERMARE PRIMA? - Ora ci domandiamo: ma c'è bisogno di arrivare a questo punti? Possibile che nessuno si accorga delle azioni reiterate nel giro di pochi giorni da un gruppo di manigoldi? Perché il controllo deve scattare sempre dopo? I funzionari assicurativi aprono gli occhi solo quando i "buoi sono usciti dalla stalla"? Eppure Caserta e Napoli sono zone "calde" note a tutti in merito alle truffe. Quello che si chiede dunque è un maggior controllo a monte per evitare che l'utente onesto debba pagare per se e per la disonestà di altri. Non si possono arginare i danni provocati dai truffatori con aumenti indiscriminati delle polizze RC Auto. Per garantire un maggior controllo ed una maggiore efficacia nell'eversione delle truffe occorre snellire l'impianto burocratico che rallenta e produce "umus" nel quale la malavita, con la connivenza di professionisti "disinvolti", si nutre e cresce.

lunedì 9 luglio 2012

I reclami dei consumatori all’ISVAP nel 2011


Nel 2011 sono pervenuti complessivamente 33.123 reclami (-5,9% rispetto al 2010) e 2.664 quesiti e richieste di informazioni (+37% rispetto al 2010), per lo più relativi al ramo r.c.auto. I l decremento del numero dei reclami ha riguardato i rami vita ed il ramo r.c.auto mentre i restanti rami danni hanno registrato un incremento piuttosto rilevante, pari al 12,5%, rispetto all’anno precedente.
Si ricorda che in linea di massima vengono presentati all’Autorità i reclami quando le imprese alle quali sono stati preventivamente rivolti non hanno risposto entro i 45 giorni o hanno fornito risposte ritenute non soddifacenti dagli esponenti.
I reclami nella r.c.auto
Nel 2011 i reclami r.c.auto sono stati 24.506 e rappresentano il 74% di quelli complessivamente pervenuti, con un decremento dell’8% rispetto all’anno precedente.
Le casistiche che ricorrono con maggiore frequenza sono legate al ritardo con cui le imprese formulano offerta di risarcimento a seguito del sinistro, che rappresentano il 73% di tutti i reclami r.c. auto.
Va segnalata una significativa riduzione dei reclami sulla liquidazione dei sinistri nella procedura di risarcimento diretto ed un contestuale aumento delle segnalazioni nella procedura ordinaria di risarcimento
mentre raddoppiano i reclami in tema di diritto di accesso agli atti dell’impresa (nel 2010 erano 583).
I reclami nei rami vita
Nel 2011 sono stati trattati 2.652 reclami vita, con un decremento del 19% rispetto al 2010.
I reclami risultano così ripartiti:
La causa più frequente di reclamo riguarda la liquidazione delle somme dovute, con particolare riferimento sia al ritardo nella corresponsione degli importi a scadenza del contratto o in caso di riscatto che alla richiesta di verifica degli importi pagati dalle imprese.
In tutte le tipologie si registra una diminuzione piuttosto omogenea.
Per quanto riguarda l’area contrattuale, le segnalazioni più frequenti riguardano irregolarità documentali e mancate risposte delle imprese alle richieste degli assicurati.
I reclami negli altri rami danni
Per i rami danni diversi dalla r.c. auto sono pervenuti 5.965 reclami (il 19,6% del totale reclami danni); la maggior parte delle segnalazioni riguarda la r.c. generale (1.530), infortuni e malattia (1.422), credito e cauzione (669), furto auto (627). I l trend negativo (incremento del 12,5%) riguarda in particolare i rami credito e cauzioni (+59%) ed il furto auto (+5%):anche in questi rami i reclami riguardano prevalentemente la fase liquidativa.
Fonte: ISVAP, Relazione annuale 2011

I punti fondamentali del Dl spending review, tagli e altro


Il Consiglio dei ministri ha varato il decreto legge sulla spending review che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni;  il risparmio prodotto della spending review sarà di 4,5 miliardi per 2012, di 10,5 miliardi per 2013 e 11 miliardi per 2011, denaro che permetterà al Governo di evitare momentaneamente l’aumento dell’IVA e di estendere la copertura dei lavoratori esodati ad altre 55 mila persone.  Il nuovo decreto leggeprevede abolizioni di enti pubblici, accorpamenti  e altre interessanti novità che di seguito vi indichiamo.
  • Dimezzamento delle Provincie e città metropolitane
Le province saranno dimezzate, passando dalle attuali 110 a circa 50.Esse verranno tagliante in base a parametri di popolazione ed estensione territoriale e dovranno essere fissate dal Governo entro 20 giorni. Al posto di alcune provincie  verranno istituite le città metropolitane che saranno 10 in tutto: Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria; per queste città verranno quindi soppresse le relative province.
  • Soppressione di numerosi tribunali
Revisione delle circoscrizioni giudiziarie nel nuovo decreto legge: prevista la soppressione di 37 tribunali, 38 procure e 220 sezioni distaccate sparse in tutta Italia. Avverrà inoltre la redistribuzione del personale sul territorio.
  • Superprefetture in arrivo
Arrivano le superprefetture, in grado di assorbire tutte le funzione delle amministrazioni periferiche che hanno sede nella stessa Regione.
  • Aumento Iva a Luglio 2013
Scongiurato l’aumento di due punti percentuali di Iva che sarebbe scattato ad ottobre, grazie alla spending review esso slitterà a Luglio 2013 dando un po’ di respiro ai consumatori italiani.
  • Piccoli ospedali da valutare caso per caso
Il taglio iniziale delle strutture con meno di 80 posti letto è stato scongiurato, ma verranno analizzate le strutture in base alle necessità del territorio. Sono comunque previsti tagli che porteranno un risparmio di 5 miliardi di euro.
  • Tagli di dirigenti e personale nella Pubblica Amministrazione
Come annunciato dal Viceminitro dell’Economia Vincenzo Grilli si procederà al taglio del 10% del personale e del 20% della dirigenza nella Pubblica Amministrazione. Riduzioni anche nelle spese quali buoni pasto che avranno un valore di 7 euro e le ferie che non potranno più essere monetizzate. In arrivo la pagella ministeriale per una valutazione individuale del personale nella P.A.
  • Ricostruzione dell’Emilia terremotata
Oltre ai 500 milioni di euro già stanziato, verranno garantiti 1 miliardo di euro nel 2013 e 1 miliardo nel 2014.
  • Soldi per gli esodati
Clausola di salvaguardia estesa ad altri 55 mila “esodati” che hanno maturato i requisiti successivamente al dicembre 2011. L’importo complessivo a partire dal 2014 è di 1,2 miliardi di euro.
  • Riduzione delle spese per le auto blu
Riduzione delle spese per l’uso delle auto blu fino al 50% rispetto allo scorso anno.
  • Salvi i finanziamenti per Università e ricerca
Confermati i finanazimenti per univerisità ed enti di ricerca, al contrario di quelli per le scuola paritarie che con il nuovo decreto saltano completamente (circa 200 milioni di euro). Rimangono invece i finanziamenti di 10 milioni di euro per le università non statali.
  • Soppressione dell’Isvap e Covip, il nuovo Ivarp
L’eliminazione degli eccessi di spesa per ministeri ed enti pubblici ha portato alla soppressione di Isvap e Covip a favore di un’unico ente, l’Ivarp che operareà in stretto contatto con la banca d’Italia per il la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale.
  • Difesa in ridimensionamento
Diminuirà il numero dei militari in servizio, in misura non inferiore al 10% del totale delle forze armate. Tagli importanti ad alcuni fondi, ecco quali hanno subito tagli: il fondo per le missioni di pace (-8,9 milioni), il Fondo per gli armamenti (100 milioni) e quello per le vittime dell’uranio impoverito (-10 milioni).

Dubbi sul nuovo Ivarp?

Dal punto di vista assicurativo colpisce sicuramente la soppressione dell’Isvap e della Covip che entro 120 giorni portetà alla nascita del nuovo istituto di vigilianza Ivarp, che accorperà le funzioni di entrambi gli enti. Sicuramente l’impatto nel mondo assicurativo sarà rilevante e non sono poche le proccupazioni degli addetti ai lavori riguardo la qualità delle funzioni fino ad oggi svolte dall’Isvap (più o meno bene..). Il nuovo organo  inoltre opererà in un’ottica di connessione con la  vigilanza bancaria tramite la Banca d’Italia e questo non si sa ancora se porterà vantaggi o svantaggi. Non resta altro che attendere di vedere se il decreto spending review otterrà i risultati prefissati in termini di risparmio e se questo risparmio produrrà trealmente vantaggi per i cittadini nei prossimi anni.

venerdì 6 luglio 2012

Patenti, cosa cambia nel 2013


Sapevate che dal 19 gennaio 2013 arrivano le nuove patenti? Ecco l'attuazione delle direttive europee

Nuove patenti con sigle inedite: l'Unione europea "chiama", l'Italia risponde. Il 19 gennaio 2013 verranno attuate le direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida, per allinearsi al volere dell'UE, come SicurAUTO vi aveva anticipato qui (forse arriverà un Decreto correttivo, che però non è necessario).
CATEGORIE - Fra le novità principali, oltre al patentino per guidare i ciclomotori che diventa patente, ci sono nuove categorie. In particolare, con la patente AM si guideranno i ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima non superiore a 45 km/h, cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure di potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4 kW per i ciclomotori elettrici. Con la patente A1, è e sarà consentito guidare motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg. E poi via via a salire sino alla patente B per autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio con massa massima autorizzata non superiore a 750 kg, purché la massa massima complessiva non superi 4.250 kg. Però se la combinazione supera 3.500 chilogrammi si dovrà superare una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. Quindi, si cresce ancora, fino a categorie come la D per i mezzi pesanti.
DA SAPERE - Come fa notare Valerio Platia, esperto di Confarca (Confederazione autoscuole riunite e consulenti automobilistici), la patente A2 consentirà di guidare moto fino a 35 kW(attualmente 25 kW); mentre la patente A3 si conseguirà a 24 anni e non più a 21 come avviene adesso, idem per la patente D (per l'autobus). Inoltre, esisteranno le sottocategorie, tra cui la patente B1 conseguibile a 16 anni, che permette di guidare quadricicli fino a 15 kW. Con lapatente B sarà poi possibile guidare (solo in Italia) i motocicli fino a 125 cm3 e 11 kW e anche i tricicli oltre 15 kW (a partire dai 21 anni d'età). Si tenga presente che i cittadini dell'Unione europea in possesso di una patente rilasciata da uno Stato dell'UE dove non sono previste norme sulla scadenza della patente, hanno l'obbligo di convertirla entro due anni dalla residenza in Italia. Occhio ai limiti di velocità per i neopatentati (100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane principali): si applicheranno anche ai conducenti di motocicli (attualmente solo ai titolari di patente B). Infine, gli esaminatori della Motorizzazione dovranno effettuare periodicamente dei corsi di aggiornamento e verranno controllati durante l'esame (da un supervisore) almeno una volta ogni quinquennio.

Ania: le RCA caleranno se...


L'Ania (l'Associazione delle Assicurazioni) sostiene che le tariffe RC Auto possono calare, ma a una condizione: serve una riforma del settore RCA

Le Assicurazioni sono pronte a ridurre le tariffe RCA: parola dell'Ania, la Confindustria delle Compagnie. Ma "nell'ambito di un'azione congiunta, di 'sistema', che aggredisca alla radice quelle componenti strutturali che mantengono elevato il costo dei sinistri".
TRADUZIONE - In altre parole, l'Ania vuole una riforma del settore RCA, in particolar modo - come esorta da anni - chiede che i risarcimenti per le gravi lesioni fisiche (danno biologico) vengano ridotti e uniformati al livello nazionale (il punto d'invalidità unico in tutta Italia). Mira inoltre alla revisione del sistema bonus-malus, che dopo la riforma Bersani del 2007 non avrebbe più molto valore, favorendo anche i guidatori poco virtuosi (per entrare in una classe di merito bassa è sufficiente abitare con un genitore anch'egli in una categoria low cost). Ricordando che questo periodo che è ''il più critico dal dopoguerra'', il presidente dell'Ania Aldo Minucci (foto), nel corso dell'assemblea dell'Associazione che riunisce le società assicurative, ha illustrato diversi dati: la raccolta premi RCA continua a crescere. Nel 2011 l'ammontare complessivo è stato pari a 17,8 miliardi, in aumento del 5,2% sul 2010. Il premio medio nel 2011 è aumentato del 5,8%, mantenendo il trend dell'anno precedente (+4,7%), e a maggio 2012 del 4,6%. Il numero dei sinistri con un risarcimento nel 2011 è stato invece pari a 2,7 milioni, in calo del 12,3% rispetto al 2010 (comunque siamo cifre lontane anni luce da quelle dell'Istat, che tiene conto solo dei sinistri con feriti). Ma il costo medio dei sinistri di competenza, aggiunge l'Ania, è stato pari a 4.549 euro, contro 4.117 nel 2010 (+10,5%): ecco il guaio, la vera ragione per cui i prezzi RCA salgono.
LESIONI - Un altro problema evidenziato dall'Ania è che, in Italia, ''si registra un'incidenza molto elevata di sinistri con danni fisici sul totale'' (22,7% contro 10% della media europea e oltre 40% in alcune aree del Paese, specie nel Napoletano). Gli aumenti ''sono stati resi necessari dal forte deterioramento della gestione tecnica: infatti, se nel 2005 le Imprese spendevano 97 euro per ogni 100 di premi incassati, nel 2009-2010 ne hanno spesi, rispettivamente, 108 e 106''. Nel 2011, il risultato tecnico complessivo ha evidenziato ancora una perdita di quasi 500 milioni di euro.
SCATOLA NERA - A proposito delle liberalizzazioni, Minucci ha ricordato che, se la scatola neraverrà imposta come un obbligo, con tutti i costi relativi all'uso di questo dispositivo a carico delle Compagnie, si potrebbe arrivare per paradosso "a un aumento dei prezzi praticati dalle Imprese, soprattutto da quelle che, pur non ritenendo conveniente l'offerta dei nuovi prodotti, fossero obbligate a commercializzarli sostenendo i relativi costi di impianto''. In ogni caso, "non è più rinviabile - secondo l'Ania - l'istituzione dell'agenzia antifrode, pubblica, dotata di poteri investigativi, finanziata dal settore assicurativo''.
COLPO DI FRUSTA KO - Non si può non notare, però, che già il Governo Monti, con le stesse liberalizzazioni, ha messo ko le truffe dovute ai colpi di frusta fasulli: ora vengono risarciti solo se c'è una radiografia a supporto; servono cioè gli esami strumentali, e non basta lamentare il dolore. Era quello che le Assicurazioni chiedevano da anni: adesso che l'hanno ottenuto, non sarebbe già opportuno parlare di sostanziosi ribassi tariffari? Fin dove dev'essere riformato il settore RCA per vedere i prezzi finalmente scendere?

mercoledì 4 luglio 2012

I.S.V.A.P. Lettera al mercato del 4/7/2012 - "Sinistri fantasma" e risarcimento diretto


SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE
Roma 4 luglio 2012
Prot. n. 09-12-010381

Oggetto: “Sinistri fantasma” e risarcimento diretto.

E’ in crescita il numero dei reclami inviati a questa Autorità da assicurati che
lamentano l’attribuzione della responsabilità di sinistri r.c.auto mai accaduti (cd “sinistri
fantasma”), con conseguente penalizzazione contrattuale (malus).
I casi sono relativi a sinistri con soli danni alle cose rientranti nell’ambito della
procedura di risarcimento diretto. L’impresa “Gestionaria”, che ha ricevuto la richiesta di
risarcimento dal presunto danneggiato, gestisce e liquida il sinistro, recuperando il forfait in
Stanza di compensazione; l’impresa “Debitrice” addebita il sinistro “fantasma” e il relativo
malus al proprio assicurato, nonostante il disconoscimento del sinistro da parte di
quest’ultimo.
In molti casi l’assicurato viene a conoscenza del sinistro “fantasma” solo al momento
in cui riceve l’attestato di rischio che riporta il sinistro e l’applicazione del malus.
Ciò accade in genere perché l’impresa invia al proprio assicurato la comunicazione
del sinistro mediante sistemi di spedizione che non danno certezza della ricezione (es.
Postel). Non ricevendo dall’assicurato la tempestiva notizia di disconoscimento del sinistro
(la Convenzione CARD prevede 30 giorni di tempo per l’assicurato) l’impresa procede, sulla
base del meccanismo di silenzio/assenso previsto per tali ipotesi dalla Convenzione CARD,
a comunicare alla Gestionaria il via libera alla liquidazione del sinistro.
In altri casi l’assicurato riceve dalla propria impresa (la Debitrice) la notizia del
presunto sinistro.
Sia nella prima che nella seconda ipotesi, solitamente l’assicurato, non appena avuta
conoscenza del presunto sinistro, comunica alla propria impresa il disconoscimento
dell’evento; alcuni assicurati sporgono denuncia per truffa.
Molti assicurati chiedono alla propria impresa di poter prendere visione degli atti del
presunto sinistro; spesso l’impresa si limita a comunicare che gli atti sono presso la
Gestionaria e che per poterne prendere visione deve presentare a tale impresa richiesta
formale di accesso ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 28 ottobre
2008, n. 191.
Spesso la Gestionaria non dà seguito alle richieste di accesso o le evade in tempi
molto lunghi.
Tale procedura non è, peraltro, in linea con quanto disposto dall’art. 7, comma 1, del
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 28 ottobre 2008, n. 191, recante la disciplina
del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione,
in base al quale, nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, l'impresa debitrice che
riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del contraente o dell'assicurato deve
inoltrarla all'impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente.
Nonostante il disconoscimento del sinistro, la Debitrice in genere non pone in essere
iniziative per interrompere la procedura di risarcimento diretto. Nella quasi totalità dei casi le
richieste di risarcimento del presunto danneggiato sono infatti assistite da dichiarazioni
testimoniali, che la debitrice ritiene prevalenti rispetto al disconoscimento del sinistro del
proprio assicurato.
Solo in rari casi la Debitrice prova a resistere alle pretese utilizzando gli strumenti
previsti dalla legge e dalla Convenzione.
La Gestionaria liquida quindi il sinistro e percepisce il forfait che viene addebitato
dalla Stanza di compensazione alla Debitrice. La Debitrice applica il malus al proprio
assicurato e il conseguente aumento di premio.
In tutti i casi esaminati non sono risultati adeguati i controlli antifrode da parte delle
imprese coinvolte, né denunce/querele alle Autorità competenti.
Il fenomeno presenta rilevanti aspetti di criticità sotto un duplice profilo:
· di tutela dei consumatori, che subiscono l’ingiusta applicazione della penalizzazione
contrattuale (malus) e l’aumento di premio;
· di “sistema”, in quanto sinistri in fumus di frode, in assenza di adeguate iniziative di
contrasto, vengono liquidati traducendosi in costi impropri che concorrono agli
aumenti tariffari.
I reclami dei consumatori e le risposte fornite dalle imprese a seguito dell’intervento di
questa Autorità evidenziano che il fenomeno non è adeguatamente fronteggiato, a causa di
carenze riconducibili ai flussi informativi tra imprese e tra imprese e assicurati, all’attuale
sistema di regolazione dei pagamenti nell’ambito della Convenzione CARD, che non appare
calibrato rispetto a queste patologie, e degli inadeguati livelli di controlli e di iniziative
antifrode da parte delle imprese.
In relazione a quanto sopra, ciascuna delle imprese in indirizzo dovrà:
in qualità di “Debitrice”:
a) adottare procedure di comunicazione agli assicurati dell’informativa sulla apertura di
sinistri a proprio carico, mediante sistemi di spedizione che diano certezza della
ricezione della informativa;
b) in presenza di disconoscimento del sinistro da parte dell’assicurato, attivarsi
tempestivamente nei confronti della Gestionaria per sospendere la gestione del
sinistro, avviare immediati controlli antifrode e procedere alle segnalazioni alle
competenti autorità giudiziarie;
c) in caso di richiesta dell’assicurato di accedere agli atti del fascicolo di sinistro,
attivarsi tempestivamente richiedendo alla Gestionaria di fornire direttamente
all’assicurato la documentazione richiesta;
d) a decorrere dalla data della presente comunicazione, procedere al rimborso della
maggiorazione di premio conseguente al malus applicato e alla riclassificazione
corretta del contratto nella giusta classe di merito, per le segnalazioni o reclami finora
ricevuti relativi all’addebito di sinistri “fantasma”:
1. per i quali non vi sia prova dell’avvenuta ricezione da parte dell’assicurato
della comunicazione del presunto sinistro;
2. per i quali le circostanze del caso evidenzino elementi di anomalia.
in qualità di “Gestionaria”:
· in caso di comunicazione dell’impresa Debitrice di dichiarazione di disconoscimento
del sinistro da parte dell’assicurato di quest’ultima, sospendere la procedura di
pagamento, porre in essere con tempestività ogni iniziativa volta a ricostruire
l’accaduto, anche attivandosi nei confronti del proprio assicurato per riscontrare le
dichiarazioni di controparte, avviare immediati controlli antifrode e procedere alle
segnalazioni alle competenti autorità giudiziarie.
Ciascuna impresa dovrà trasmettere a questa Autorità, entro il 15 settembre 2012, una
relazione illustrativa delle iniziative adottate per conformarsi alle presenti istruzioni.
Le iniziative, che dovranno formare oggetto di delibera da parte dell’organo
amministrativo, dovranno essere assunte sulla base del contributo della funzione reclami,
della funzione internal audit, della funzione compliance e della funzione antifrode.
Entro lo stesso termine andrà trasmesso a questa Autorità un prospetto che riporti, in
relazione a quanto previsto al punto d), il numero dei casi riesaminati e, di questi, il numero
dei casi per cui si è proceduto alla riclassificazione e al rimborso del malus, distintamente per
le due ipotesi sub d), e il relativo importo dei premi restituiti.
Distinti saluti
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)