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venerdì 28 giugno 2013

Marche da bollo, scattano gli aumenti

da mercoledì 26 giugno 2013, sono scattati i rincari delle marche da bollo, decisi con il decreto legge n. 43 del 2013.

Aumento marche da bollo 2013

E’ stato il decreto legge n. 43 del 26.04.2013 convertito nella legge n. 71 del 24.06.2013, a prevedere gli aumenti delle marche da bollo al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti dagli interventi di ricostruzione privata nei territori dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2009. Il fine è recuperare 1 miliardo e 200 milioni di euro per la ricostruzione in Abruzzo, assicurando così con l’aumento dell’importo della marca da bollo, tra il 2014 e il 2019 circa 197 milioni annui per la riparazione di immobili danneggiati o l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive.

Marca da bollo: i nuovi importi in vigore dal 26.06.2013

Gli aumenti della marca da bollo sono così rapportati:
-la marca da bollo da 1,81 euro passa a 2 euro;
-la marca da bollo da 14,62 euro passa a 16 euro.
Questi aumenti sono operativi dal 26 giugno 2013. Un aumento questo che riguarda non solo i professionisti che quotidianamente hanno a che fare con marche da bollo, ma anche la generalità dei contribuenti, nel caso di atti rogati, scritture private, pubblicazioni di matrimonio, atti di notorietà.

giovedì 27 giugno 2013

La Cessione di Credito e l’Azione di Risarcimento

lo scorso 25 giugno si tenuto a Roma un convegno organizzato dal locale Ordine degli Avvocati e dal titolo "La Cessione di Credito e L'Azione di Risarcimento". Il prof. Gallone, nella relazione ha descritto le caratteristiche del contratto di cessione di credito con rinvio agli art. 1260 evidenziando come la cessione di credito sia un contratto consensuale in relazione al quale non occorre il consenso del debitore.La cessione di credito è un contratto consensuale, e che quindi si perfeziona per effetto del semplice consenso delle parti (Cass. n. 13954/06).Si evidenzia come in tutti i casi previsti dalla legge, il divieto di cessione è posto a tutela non del debitore ma bensì del creditore. La Cassazione si è pronunciata favorevolmente sulla cedibilità dei crediti futuri (Cass. 551/12), sperati (Cass. n. 4040/90) inesigibili (Cass. 7083/01) illiquidi (Cass. 3965/12). In particolare, con relazione ai crediti illiquidi, è stato affermato che sono cedibili anche i crediti illiquidi derivanti da fatto illecito (Cass. 2812/86). A quest’ultima categoria appartiene il diritto al risarcimento del danno r.c. auto, ceduto correntemente dal proprietario del mezzo al riparatore. Sono quindi erronee le sentenze di merito (ad esempio Gdp di Roma 26.825/12 e Gdp di Roma 37155/12) le quali affermano che la cessione del credito rc auto, in relazione ai danni materiali è vietata, avendo ad oggetto un credito futuro, dal momento che, come affermato dalla Cassazione, il credito risarcitorio è attuale ed esiste già nel momento in cui si verifica l’illecito. Infine va precisato che viene considerato cedibile anche il solo danno da fermo tecnico (Cass. 51/12); tale danno risulta dovuto al danneggiato anche in assenza di prova specifica (Cass. N.6907/12, Cass. N. 7781/10, Cass. N. 1688/10). Si sottolinea, sempre in relazione al fermo tecnico ed alla sua liquidazione presuntiva l’indirizzo stabilito dalla Cassazione con la sentenza 6907/12, in quanto contrario ad una giurisprudenza minoritaria e negazionista, che richiedeva la prova specifica del danno ( Cass. N. 17135/11 e Cass. 5543/11). Successivamente all’intervento, i relatori hanno brevemente riferito la propria convinzione relativa alle clausole di divieto di cedibilità del credito inserito nei contratti di talune compagnie di assicurazione (Vittoria, Allianz, Zurich)…. L’opinione unanime è risultata essere che tali clausole non siano opponibili al danneggiato, consistendo l’azione data ex art. 149 in una sostituzione fittizia della della compagnia del danneggiato a quella del responsabile nella legittimazione passiva. La tipologia di azione non è un’azione sorgente da contratto, ma da fatto illecito, motivo per cui l’assicuratore convenuto in giudizio a questo fine, non potrà, in ogni caso, opporre eccezioni derivanti da contratto, ma soltanto eccezioni derivanti dal fatto illecito genetico del sinistro.

lunedì 24 giugno 2013

Il Comune non deve risarcire il danno subito dal pedone caduto a terra per la presenza di una piccola buca colma d’acqua: mancano infatti i requisiti della non visibilità e della imprevedibilità della situazione

È esclusa la responsabilità del Comune per gli incidenti provocati da buche di modeste dimensioni quando la pioggia abbia reso colma d’acqua la buca.

La Cassazione Civile [1] ha recentemente respinto la richiesta di risarcimento avanzata da un cittadino per i danni da questi subiti a seguito della caduta su una buca posta sul marciapiede.

Per ottenere il risarcimento da parte della pubblica amministrazione, devono ricorrere alcune condizioni:
1) l’utente della strada non deve aver contribuito al verificarsi del fatto dannoso;
2) la buca deve presentare i requisiti della cosiddetta insidia o trabocchetto, consistenti in una situazione di pericolo occulto per il danneggiato.
L’insidia è caratterizzata, secondo la giurisprudenza, da un elemento oggettivo, la “non visibilità” della buca (come nel caso in cui la buca sia nascosta dalle foglie), e da un elemento soggettivo, la “non prevedibilità” della situazione (la presenza di cartello di pericolo per strada dissestata dovrebbe, ad esempio, portare a escludere tale condizione).
La prova della sussistenza di questi due requisiti spetta al danneggiato che voglia ottenere il risarcimento del danno.

Nel caso esaminato, la Corte di Cassazione, data la pioggia e le ridottissime dimensioni della buca, ha ritenuto insussistenti gli elementi della non visibilità e della non prevedibilità.

La circostanza che il manto stradale sia coperto di acqua esige, infatti, una cautela del pedone maggiore rispetto a quella richiesta in condizioni ordinarie. Questa circostanza, insieme alle ridotte dimensioni della buca, esonera, pertanto, la pubblica amministrazione da ogni responsabilità [2].

Di avviso contrario è, tuttavia, una sentenza del gennaio scorso, in materia di responsabilità del Comune per il danno provocato a un cittadino, caduto anch’egli a causa di una buca sul marciapiede [3]. In tale occasione la Cassazione ha ritenuto sussistente il danno da custodia stradale [4]. Secondo la Suprema Corte, la P.A., sulla quale incomba il potere di custodia della strada, è sempre responsabile per l’incidente causato da un’imperfezione nel manto stradale, salvo che fornisca la prova di non aver potuto fare nulla per impedire il danno. L’ente può essere, quindi, esonerato da responsabilità solo se il vizio (buca, crepa ecc.) si determini improvvisamente. La prova in questo caso spetta alla pubblica amministrazione interessata.

IN PRATICA

In caso di danno causato da una buca sul manto stradale è sempre opportuno accertare le condizioni della strada e l’esistenza dell’insidia o trabocchetto che ha provocato la caduta, richiedendo possibilmente l’intervento immediato della Polizia municipale per verbalizzare le condizioni del sinistro.
È importante scattare alcune foto della buca e individuare eventuali testimoni che abbiano assistito alla caduta.
Bisogna sempre accertarsi di quale sia l’ente proprietario della strada.
È infine consigliabile di recarsi al Pronto Soccorso nel caso in cui la caduta abbia comportato ferite e conservare l’eventuale referto medico, oltre alla documentazione rilasciata dalla Polizia municipale.
Il rispetto di questi semplici accorgimenti potrebbe rilevarsi utile per ottenere il risarcimento del danno dall’Ente.

[1] Cass. sent. n. 5392 del 5.3.2013.
[2] Ai sensi dell’art. 2043 cod.civ.
[3] Cass. sent. n. 2094 del 29.1.2013.
[4] Ai sensi dell’art. 2051 cod.civ.

lunedì 17 giugno 2013

Cassazione: IVA da risarcire anche senza riparazione

Con sentenza n. 14535 della Corte di Cassazione,sez. III Civile, depositata in data 10 giugno 2013,l a Cassazione
consolida un principio basilare, ovvero che un danno materiale rc-auto è da risarcire in maniera integrale e che la parte riconducibile all'ammontare IVA è una componente essenziale del danno è quindi del risarcimento stesso.  Conseguentemente, di fattoe di diritto, risultano essere prive di fondamento le pretese delle compagnie di asscirazioni formalizzate prive della componente IVA qualora il veicolo non viene riparato.
 

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Decreto del ''fare'': giustizia, Equitalia e burocrazia. Torna la mediazione obbligatoria

Roma - Modifiche per la giustizia civile, accesso piu' facile per le Pmi al fondo di garanzia, crediti agevolati per aziende per l'acquisto di macchinari, nuova agenda digitale, modifica di Equitalia e Universita'.
Questi i principali provvedimenti contenuti nel decreto del fare e nel provvedimento sulla semplificazione a cui il Consiglio dei ministri, riunito dalle 15,30 di oggi, dovrebbe dare il via libera a tarda sera. Secondo quanto si apprende, la prima grande novita' riguarda la giustizia civile con la reintroduzione della mediazione civile obbligatoria che consentira', nelle previsioni del governo, di tagliare un milione di processi in cinque anni.

Novita' anche per quel che riguarda Equitalia a cominciare dall'aumento della possibilita' della rateizzazione dei debiti tributari dalle attuali 72 rate a 120, nonche' l'aumento fino ad 8 (dalle attuali 2) del numero di rate, anche non consecutive, a decorrere delle quali decade il beneficio della rateizzazione. Inoltre e' prevista l'impignorabilita'' della prima casa per debiti tributari inferiori a 120 mila euro, con esclusione delle sole case di lusso.
Previsti interventi anche sulle bollette, con un risparmio di circa 500 milioni annui per aziende e cittadini. Per le piccole medie imprese, invece, il decreto semplificazione prevede la Cassa Depositi e Prestiti mettera' a disposizione delle piccole e medie imprese 5 miliardi di euro per ''finanziamenti a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo''. Le aziende potranno accedere ai finanziamenti entro il 31 dicembre 2016.

In serata dovrebbe arrivare il via libera anche alla nuova carta d'identita' elettronica per tutto il nucleo familiare e la relativa casella di posta elettronica certificata. Anche il fascicolo sanitario dovrebbe diventare elettronico. Infine verranno istituite delle borse di mobilita' per studenti meritevoli e capaci che intendano iscriversi a corsi di laurea in regioni diverse da quelle di residenza.


da Altalex

Danno biologico di lieve entità: aggiornamento degli importi per l'anno 2013

(Decreto Ministero Sviluppo economico 06.06.2013, G.U. 14.06.2013)
Aggiornati per l'anno 2013 gli importi relativi ai punti di invalidità ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005).

I nuovi importi, approvati con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 6 giugno 2013, sono stati così aumentati (applicando la maggiorazione del 1,1%, pari alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2013):

• Euro 791,95 per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità;
• Euro 46,20 per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta.

I nuovi importi si applicano dallo scorso 1° aprile 2013.



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 6 giugno 2013
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita'. (13A05124)
(G.U. Serie Generale n. 138 del 14-6-2013)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto, in particlare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita' derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attivita' produttive (ora dello Sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione all'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 119 del 23 maggio 2013;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 15 giugno 2012, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2012;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 15 giugno 2012, applicando la maggiorazione dell'1,1% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2013;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal mese di aprile 2013, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 15 giugno 2012, sono aggiornati nelle seguenti misure:

• settecentonovantuno euro e novantacinque centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
• quarantasei euro e venti centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2013.

da Altalex

martedì 4 giugno 2013

Quanto vale il mio colpo di frusta?

l colpo di frusta è un argomento molto dibattuto, dedicheremo diversi articoli per approfondire questa tematica. Avevamo già pubblicato un articolo per discutere sulla veridicità del colpo di frusta Colpo di frusta o un trucco ormai conosciuto per guadagnare qualcosa? ).
Questa domanda sarà passata per la testa di quasi tutti i danneggiati che in un incidente stradale hanno riportato il famoso “colpo di frusta”, ovvero la distorsione del rachide cervicale.
Si tratta della più tipica conseguenza – in termini di danni fisici – dell’urto tra veicoli e non di rado anche dell’ unica conseguenza, quando si tratta di urti non gravi.
La domanda, provocatoriamente messa nel titolo, è in realtà più insidiosa di quello che sembra. A differenza di quanto credono in genere i danneggiati, non esistono “automatismi” nella procedura di liquidazione dei danni fisici.
Non basta la diagnosi di distorsione del rachide cervicale e l’età anagrafica dell’infortunato per determinare automaticamente la cifra che verrà liquidata.
E’ importante compiere tutti gli accertamenti necessari e fare le terapie consigliate per giungere a un pieno risarcimento di tutte le lesioni patite.
Facciamo un passo indietro, prima che “quanto” verrà risarcito, meglio chiedersi “quando”. A questo proposito si tenga presente quanto segue: le Compagnie di Assicurazione hanno tempo 90 giorni per formulare l’offerta, ma tale termine decorre da quando quelle siano messe in grado di effettuare una valutazione del predetto danno, quindi quando sia possibile valutare se siano residuati postumi permanenti.
Quindi per poter far scattare il termine di 90 giorni, bisogna che il danneggiato sia completamente guarito.
Diffidate da risarcimenti di lesioni fisiche velocissimi: siccome chi vi paga non può sapere subito quanto vale il danno, non crediate che vi voglia regalare soldi al buio!!!
A questo punto, ipotizzando sia trascorso il giusto lasso di tempo (4-6 mesi circa), e, per semplificare, ipotizzando che non vi siano altre lesioni oltre il colpo di frusta, l’ammontare del danno sarà una somma delle seguenti voci:
danno biologico da invalidità permanente (la famosa percentuale, per il solo colpo di frusta è tabellato tra lo 0 e il 2%);
danno biologico da inabilità temporanea (giorni in cui il danneggiato non ha potuto svolgere regolarmente i suoi compiti e le sue incombenze);
Spese sostenute
danno patrimoniale, se è un lavoratore autonomo o se comunque ha perso denaro in conseguenza dell’infortunio, (se è dipendente il danno è subito dal datore di lavoro).
Ma cosa significa tutto questo in euro? Facciamo un esempio: un ragazzo di 24 anni con un colpo di frusta semplice, 45 giorni di riposo prescritti di cui solo 10 prescritti in ospedale, con 500 euro di spese mediche documentate, potrebbe percepire circa euro 2.839,42, di cui:
euro 1.489,82 per invalidità permanente al 2%;
euro 849,60 per i giorni di inabilità temporanea (un giorno di inabilità assoluta dà diritto a euro  42,48, cifra di solito graduata al 75%, al 50% e al 25%);
euro 500,00 per le spese, per il predetto importo totale.

Il tamponamento: aspetti pratici in 5 punti

Proviamo, in quest’articolo, a dare all’automobilista tamponato una serie di indicazioni utili al recupero del danno, cercando di toccare ogni aspetto dell’iter risarcitorio.

Due osservazioni preliminari:
“tamponamento” si ha quando si riceve un urto posteriore, mentre molte persone usano il termine in maniera errata, per indicare un urto di qualunque genere;
il fatto che si tratti di tamponamento, quindi di urto posteriore, è importante, perchè sarebbe un caso classico in cui si considera superata la presunzione di concorso di colpa ex art. 2054 c.c.. In altre parole, se è “tamponamento”, il tamponato avrà certamente ragione e non dovrà pensare anche al rischio di concorso di colpa.
Partiamo dunque dall’urto, dal momento dell’impatto.
 1) Quando subiamo un tamponamento, di solito il primo pensiero è irriferibile, il secondo riguarda i possibili danni all’auto. Benchè scossi dall’urto, o comunque innervositi, la prima cosa da fare è recuperare lucidità e cercare un accordo con la controparte, per ottenere una constatazione amichevole a doppia firma.
Attenzione a come si compila la constatazione: barrare la crocetta relativa al tamponamento nella colonnina del veicolo che ha tamponato ed evitare crocette fuorvianti nella colonna relativa al veicolo tamponato;
Se il tamponamento è a catena e noi abbiamo danni avanti e dietro, dobbiamo fare due constatazioni amichevoli, una con l’auto davanti, e una con l’auto che ci ha tamponati, rendendo sempre conto della responsabilità del primo tamponante;
Se non è possibile accordarsi perchè il tamponamento è complesso, coinvolge molte auto, e ci sono contestazioni su chi abbia tamponato prima, chiamare la autorità perchè verbalizzino le dichiarazioni.
2) Se il tamponamento è stato molto lieve, è probabile che non ci siano lesioni. Tuttavia si deve tenere presente che sovente i dolori da Trauma Minore del Collo insorgono con qualche ora di ritardo, quindi mettere in conto di doversi recare al più presto al più vicino Pronto Soccorso per fare gli opportuni controlli.
Senza riscontri strumentali, in seguito all’introduzione di modifiche con la L.27/12, i danni da Trauma Minore del Collo sono più difficili da provare, quindi, a meno che non si sia completamente certi dell’assenza di lesioni, è opportuno andare al più vicino Pronto Soccorso a farsi controllare. Andarci qualche giorno dopo sarebbe troppo tardi ed esporrebbe a eccezioni da parte della compagnia che deve risarcire.
3) Nei giorni successivi bisognerà pensare a denunciare il sinistro e a inviare una richiesta danni.
I termini per denunciare il sinistro non sono considerati vincolanti. Anche se non si riesce a far denuncia nei primissimi giorni, non si perde il diritto ad essere risarciti. Tuttavia è evidente che prima si denuncia il sinistro e prima si mette in moto la macchina risarcitoria;
i danni andranno richiesti alla propria compagnia, se si tratta di scontro tra due veicoli a motore con targa italiana e fuori da ulteriori casi particolari, o alla compagnia del responsabile se si tratta di tamponamento a più vetture.
Si tenga presente che i termini per mettere in mora la compagnia che risarcisce (30gg se c’è constatazione amichevole a doppia firma in scontro a due veicoli, 60gg senza doppia firma o se ci sono più veicoli, 90gg per le lesioni) scattano solo dalla richiesta danni per raccomandata, correttamente redatta.
4) Il veicolo andrà affidato ad una carrozzeria.
Ci sono di solito tre possibilità: carrozzeria convenzionata, cessione del credito al carrozziere, riparazione per conto proprio. Si deve tener presente che il vantaggio di non anticipare il costo delle riparazioni, nel caso di affidamento della vettura a carrozzerie convenzionate e/o cessionarie del nostro credito verso la compagnia che paga, ha come controindicazione che si perde di vista la gestione dei rapporti con l’assicurazione. Se ci sono grane sulla responsabilità, lo si scopre dopo, spesso all’improvviso. Inoltre se si consegna l’auto a un carrozziere che lavora in convenzione, si ha meno controllo sul suo operato, rispetto a come possiamo controllare un carrozziere che risponde direttamente a noi;
Se il veicolo vale meno del costo delle riparazioni, si aprono due vie: o si ripara in economia, con fattura, senza discostarsi troppo dal valore commerciale (es. andrà bene spendere 1500 euro per una macchina che ne vale mille, ma salendo si rischia) oppure si chiede il valore commerciale oltre a una serie di voci ulteriori di danno (costo nuova intestazione veicolo, costi rottamazione, bollo non goduto, fermo recupero analogo mezzo).
5) Le lesioni andranno certificate. Il Pronto Soccorso rilascerà un verbale con prognosi di alcuni giorni. Se al termine di tale periodo non si sta ancora bene, è opportuno recarsi da un medico, meglio se specialista (es. ortopedico), per ottenere sia indicazioni sulle terapie da seguire, sia la certificazione di non essere ancora guarito.
tutte le spese relative a visite specialistiche, trattamenti e farmaci saranno rimborsate (trattamenti e farmaci se prescritti dal medico);
Al termine delle cure e del processo di guarigione, è opportuno andare da uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni per farsi rilasciare una relazione di parte che indichi una stima del danno. Con la relazione di parte si potrà poi andare presso lo specialista fiduciario della compagnia per essere visitato, in modo da avere due pareri.
Quanto indicato in questo articolo non è che un insieme di consigli sommari.

lunedì 3 giugno 2013

Novità sull’obbligo di comunicazione della PEC per le Imprese Individuali: anticipato al 30 giugno 2013 il termine di comunicazione.

Obbligo di Legge - Articolo 16 del Decreto Legge 185/2008

Tra le novità introdotte dal decreto anticrisi, sono previste alcune semplificazioni dirette al risparmio di denaro per imprese e società, obiettivo da realizzarsi mediante la dematerializzazione di alcuni documenti, e la semplificazione di alcune procedure amministrative.

In particolare, l’articolo 16 del decreto, recante le misure di riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, al comma 6 dispone che:
  • le nuove società sono tenute a dichiarare l'indirizzo PEC all'iscrizione nel registro delle imprese
  • i professionisti dovranno dichiarare, entro un anno, l'indirizzo PEC ai rispettivi ordini
  • le società già esistenti dovranno dichiarare entro tre anni l'indirizzo PEC al registro delle imprese
  • tutte le pubbliche amministrazioni dovranno dichiarare il proprio indirizzo PEC

Le caselle di Posta Elettronica Certificata di tutti questi soggetti saranno consultabili gratuitamente da chiunque in forma telematica, presso albi e registri pubblici.

Oltre ad assicurare la validità degli effetti della trasmissione, la PEC garantisce anche l’integrità del messaggio trasmesso, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68, in materia di sicurezza della trasmissione: 
i gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta di trasporto. 

  • Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Novità sull’obbligo di comunicazione della PEC per le Imprese Individuali: anticipato al 30 giugno 2013 il termine di comunicazione. 
L’art. 5, comma 2, della Legge n. 221 del 17/12/2012 ha modificato il termine entro il quale tutte le imprese individuali sono tenute a depositare al Registro Imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) anticipando la scadenza dell’adempimento al 30 giugno 2013 (termine originariamente fissato dal D.L. n. 179/2012 al 31/12/2013).

Lo stesso articolo ha variato anche i termini di sospensione delle domande di iscrizione di imprenditori individuali presentate all’Ufficio Registro Imprese senza indicazione dell’indirizzo di PEC riducendoli a 45 giorni (periodo originariamente fissato dal D.L. n. 179/2012 in 90 giorni) trascorsi i quali "la domanda si intende non presentata".