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domenica 25 gennaio 2015

Bollo auto storiche: in Lombardia non lo pagheranno

Un documento firmato dalla Regione prevede che per le auto tra 20 e 30 anni continui a valere il regime agevolato.

Con l’adozione della Legge di Stabilità 2015 varata dal governo pareva conclusa la vicenda del bollo per le auto storiche. La norma voluta dall’esecutivo e approvata dal Parlamento prevede infatti che il trattamento agevolato valga per i veicoli (auto, moto e anche furgoni) che siano stati immatricolati per la prima volta almeno 30 anni prima. Ciò mentre fino al 2014 la cosa valeva anche per quelli da 20 a 30 anni.    
Ora la questione si è riaperta grazie a una iniziativa della giunta regionale lombarda che testimonia la volontà di mantenere le agevolazioni anche per le “ventenni”. La novità è un documento firmato dalla Regione e da alcuni rappresentati del mondo del collezionismo. Il testo siglato riconosce l’opportunità di mantenere il regime preesistente, basando la cosa sul fatto che il “bollo” è un balzello di competenza regionale e che dunque le Regioni possono intervenire in materia.    
MA SOLO PER I VERI COLLEZIONISTI - Va però detto che lo stesso documento riconosce la necessità di introdurre elementi di controllo che consentano di appurare l’effettivo interesse storico del veicolo in questione. Cosa che indirettamente riconosce l’esistenza del fenomeno di auto ultraventenni mantenute in uso non certo in condizioni da collezione, ma solo per risparmiare sul bollo. Cioè il fenomeno che aveva portato il governo a intervenire con la “stretta” dai 20 ai 30 anni.   
DA INSERIRE NELLA “FINANZIARIA” REGIONALE - Il contenuto del documento firmato da Regione Lombardia ed esperti vale come manifestazione di intenti e ora c’è bisogno che venga tradotto in una norma specifica da inserire nel Documento di Programmazione economia e finanziaria della Regione.   
 “PALETTI” PER EVITARE LE FURBATE - Un’idea di come potrà essere regolamentata l’agevolazione è stata fornita dall’assessore ai Tributi Massimo Garavaglia. «Manteniamo le esenzioni per i veicoli storici certificati e iscritti a norma dell’art. 60 del Codice della strada ai registri Asi, Fmi, Alfa, Lancia e Fiat - ha dichiarato l’assessore - tuttavia, a breve, introdurremo con una delibera di giunta alcuni punti saldi. Tra questi l’idea che l’auto storica dai 20 ai 30 anni debba essere una seconda vettura e non un’auto da uso quotidiano. E, ancora, il veicolo dovrà avere caratteristiche adeguate di conservazione e di valenza quale parte di un patrimonio storico e culturale riconducibile ad un certo pregio».  
Restano ora da vedere le reazioni da parte del governo (nella polemica a proposito sui “tagli” alle regioni, in cui è facile prevedere che sarà rinfacciato alla Lombardia di rinunciare a degli introiti) e se altre amministrazioni regionali seguiranno l’esempio della giunta lombarda. 

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venerdì 23 gennaio 2015

Attraversamento del pedone al di fuori delle strisce e responsabilità concorsuale: nessun automatismo

Sono innumerevoli ogni anno i sinistri stradali che vedono coinvolti pedoni e, come tristemente noto, non di rado tali eventi hanno esiti tragici che, nella maggior parte dei casi, sono imputabili alla condotta di guida di automobilisti imprudenti.
Ciò non significa che non vi siano casi nei quali la responsabilità possa essere ascritta proprio al pedone il quale, come il conducente di un autoveicolo, è soggetto anch’egli alle norme del Codice della Strada.
In particolare, i pedoni sono soggetti al disposto dell’art. 190 del CdS che, al comma II, prevede che “per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.”.
Quindi, allorquando un automobilista investa un pedone che sta attraversando la strada al di fuori delle strisce zebrate, sorge la necessità di stabilire se la condotta contraria al disposto di cui alla predetta norma di legge sia sufficiente ad escludere la responsabilità dell’automobilista o quanto meno a mitigarla in termini di concorsualità.
Ebbene, la terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24472 del 18.11.2014, ha dettato le regole auree che i Giudici debbono osservare nello stabilire le responsabilità dei soggetti coinvolti in un investimento pedonale.
In particolare la Suprema Corte ha osservato che la violazione dell’art. 190 da parte del pedone non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’automobilista ma neppure può implicare un automatico riconoscimento di una pari responsabilità in capo al pedone.
La responsabilità dell’automobilista può essere del tutto esclusa solamente allorquando risulti provato che il pedone ha attraversato all’improvviso la strada diventando egli stesso un ostacolo alla circolazione.
Si tratta di una prova affatto agevole in verità, alla luce del fatto che molto spesso i Giudici non ammettono che ai testimoni di un sinistro vengano poste domande che implichino la valutazione di un comportamento (in questo caso, del pedone); ciò in quanto, soggettivamente, la circostanza dell’attraverso improvviso potrebbe essere percepita in modo differente da chi ha assistito all’investimento pedonale e pertanto ciò che è “improvviso” per qualcuno potrebbe non esserlo per qualcun altro.
Del tutto diversa invece la valutazione che il Giudice deve compiere a fronte di un comportamento contrario all’art. 190 del Codice della Strada.
In tal caso può certamente esservi una responsabilità concorsuale del pedone, ma il Giudice dovrà spiegare nella sentenza in cosa esattamente sia consistita la colpa e quanto il comportamento contrario alle norme del Codice della Strada abbia avuto una causa efficiente sulla dinamica del sinistro.
In buona sostanza, il fatto che un pedone abbia attraversato al di fuori delle strisce sebbene esse fossero presenti, non può dare luogo a semplicistiche attribuzioni di responsabilità al 50%, in quanto il Giudice dovrà invece espressamente graduare le reciproche colpe mediante un raffronto dell’apporto causale delle condotte.
Va eventualmente ripartita la responsabilità in base ai criteri dettati dall’articolo 1227 comma 1 del codice civile e cioè – precisa la Suprema Corte – “dapprima spiegando adeguatamente quale delle colpe concorrenti debba intendersi più grave, e quali conseguenze delle rispettive condotte imprudenti debbano ritenersi maggiori; e quindi ripartendo la colpa in proporzione alla gravità della colpa e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
http://www.studiomartelli.it/attraversamento-pedone-fuori-delle-strisce-responsabilita-concorsuale-nessun-automatismo/

mercoledì 21 gennaio 2015

NUOVA TASSA DI CIRCOLAZIONE

 Tra le nuove disposizioni di legge attese per il 2015 ci sono diversi accorgimenti riguardanti il bollo auto e moto, che andrà incontro ad aumenti sensibili. Le cifre precise contenute nella Legge di Stabilità non sono ancora note, tuttavia ogni regione sarà lasciata libera di aumentare l’ammontare della tassa fino al 12%. Rimangono invariate le esenzioni per gli invalidi e i portatori di handicap (valide per una macchina soltanto), mentre le vetture elettriche godono di un’esenzione lunga cinque anni dall'immatricolazione. Per quanto riguarda le ibride le leggi cambiano per regione, mentre Metano e GPL mantengono una tassazione agevolata ma anch’essa variabile. A rischio invece gli incentivi riguardanti l’acquisto di motoveicoli elettrici ed ibridi. Se prima si poteva favorire di un’agevolazione pari al 15% del prezzo di listino (fino ad un massimo di 3.500 euro), adesso la Legge di Stabilità ha rimosso tale privilegio. Pubblicati i numeri effettivi sarà possibile calcolare il proprio bollo con estrema semplicità. L’Agenzia delle entrate infatti ha messo a disposizione degli appositi calcolatori online. Sulle stesse pagine sono presenti inoltre gli aspetti che determinano il pagamento del Superbollo, ovvero quella tassa aggiuntiva a carico dei possessori di vetture di potenza superiore ai 225 kW. Altro aspetto caldo della riforma è quello riguardante le vetture storiche. Tutte quelle comprese tra 20 e 30 anni di età potrebbero infatti non godere più dell’agevolazione del bollo, che rimane esentato per auto e moto più vecchi di 30 anni.
La fine dell’anno tuttavia non segna soltanto l’introduzione di nuove norme ma anche l’arrivo delle scadenze. Tra queste spetta un posto di rilievo all'assicurazione auto o moto, la quale di fatto ci permette di spostarci con la nostra vettura. A riguardo bisogna confermare la buona notizia secondo la quale una norma stabilisce l’usabilità dell’assicurazione per 15 giorni oltre la sua data di scadenza, anche se in tale lasso di tempo il cliente dovesse sottoscrivere un contratto con un’altra compagnia. Questo vantaggio non è cosa da poco, specie se consideriamo il trend dei prezzi riguardanti le coperture assicurative. Secondo gli esperti infatti il 2015 segnerà un forte aumento del costo delle polizze, un aumento iniziato agli inizi del Duemila e arrestatosi solo con la crisi del 2010. Passati i momenti peggiori infatti gli italiani hanno ripreso ad utilizzare le proprie vetture, facendo così aumentare il numero di sinistri e le conseguenti tariffe. I prossimi mesi allora saranno l’ultimo periodo utile per strappare condizioni particolarmente vantaggiose. Uno dei migliori modi per farlo è navigare per la rete, popolata da siti dedicati al confronto e allo studio delle offerte. Ad esempio per chi volesse verificare il costo per l’assicurazione di uno scooter 50 sarebbe sufficiente ricorrere ad AssicurazionieScooter.com.

mercoledì 14 gennaio 2015

FEDERPERITI AD AUTOMOTORETRO' - TORINO 13-15 FEBBRAIO 2015

La rassegna Torinese apre la stagione fieristica dedicata al mondo del motorismo storico e FEDERPERITI sarà presente con un proprio stand.

Nel quadro di sviluppo, aggiornamento e formazione tecnica nell’ambito del mondo “Automotive” Federperiti ha messo a punto, con la collaborazione di QUATTRORUOTE Professional, un percorso formativo di specifica specializzazione per la realizzazione di un “Elenco – Albo” di “PERITI ESPERTI IN AUTO E MOTO DA COLLEZIONE” ovvero esperti sia nella loro valutazione, che dei danni subiti che infine dei loro ripristini, per ora riservato agli iscritti ad Associazioni aderenti a FEDERPERITI.