studio in SONDRIO - via Brigata Orobica 45 - Tel 0342 514762 peritosalini@gmail.com

mercoledì 22 maggio 2013

Responsabilità da custodia delle strade da parte della pubblica amministrazione


Il principio del dovere di custodia sui beni di cui si ha la disponibilità non riguarda soltanto i privati ma , evidentemente, anche gli enti pubblici i quali sono responsabili, come tutti, dei danno che la cosa in custodia provoca  a terzi.

I casi più significativi  riguardano i danni subiti dagli automobilisti e dai pedoni durante la percorrenza delle strade pubbliche.

Frequentemente, infatti, la inadeguata manutenzione delle strade pubbliche crea situazioni insidiose, atte a provocare danni a volte anche molto gravi.

Buche sul manto stradale, tombini lasciati aperti, cordoli rialzati, insegne stradali pericolanti, segnali mobili mal dislocati sono i casi più frequenti.

In passato la Pubblica Amministrazione era ritenuta responsabile  solo nel caso in cui il danneggiato offrisse la prova che il sinistro si era verificato a causa di una situazione particolarmente insidiosa e imprevedibile tanto da costituire un vero e proprio “trabocchetto”.

Ora l’indirizzo della giurisprudenza è diverso.

La suprema corte di cassazione e i giudici territoriali hanno ritenuto che la P.A.. debba rispondere dei danni causati a terzi per difetto di manutenzione dei beni demaniali, a titolo di custodia.

Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva che pesa sugli enti i quali no possono sottrarsi al risarcimento se non provano che il sinistro si sia verificato per caso fortuito.

Quando la Pubblica Amministrazione è tenuta al risarcimento in caso di danni (E’ sempre responsabile la P.A. o  ci sono casi di esclusione o  limitazione di responsabilità nella gestione delle strade?)

La giurisprudenza ha posto un limite alla responsabilità degli enti pubblici per la custodia delle strade; il limite è dato dalla possibilità o meno, da parte dell’ente, di esercitare un controllo effettivo sul territorio .

Infatti ha detto recentemente la Suprema Corte di Cassazione : “In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare la custodia va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l’estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, sì che soltanto l’oggettiva impossibilità della custodia, intesa come potere di fatto sulla cosa, esclude l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ.,”

Dunque se la caduta o l’incidente avviene in un centro abitato, ove è evidentemente possibile da parte del Comune esercitare il  controllo delle strade, l’ente non potrà sottrarsi alla responsabilità..

Così pure se ad esempio, in un centro urbano, non viene spazzata tempestivamente la neve o si consente la formazione di lastre di ghiaccio, il comune sarà ritenuto responsabile dei danni eventualmente occorsi agli utenti della strada.

Nel caso di presenza di un cantiere dovuto a lavori in corso, chi risponde dei danni provocati a causa del dissesto della strada?
In questo caso la giurisprudenza di merito ha ritenuto che ci sia la doppia o solidale responsabilità dell’appaltatore (ad esempio il comune) e della ditta titolare del cantiere. Tuttavia si è voluto distinguere l’ipotesi in cui il cantiere costituisca una zona efficacemente delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore e quella invece attinente ad un’area  ancora adibita al traffico: nella prima ipotesi risponderebbe solo l’appaltatore, nel secondo il comune custode delle strade.

In caso di caduta a causa di un tombino sconnesso chi è responsabile?
Anche in questo caso la responsabilità va ascritta al comune, il quale per andare esente dall’obbligo di risarcimento, dovrà dimostrare l’impossibilità del controllo del tratto di strada in questione; cosa ben difficile se il tombino si trova sul marciapiede cittadino.

E’ bene rilevare che, in ogni caso, che nonostante l’ormai consolidati principi su menzionati, gli enti pubblici, in caso di richiesta danni, si scaricano di ogni onere girando la pratica alla loro compagnia assicuratrice la quale immancabilmente respinge il sinistro, costringendo i cittadini a rivolgersi ad un avvocato.
 

da studiolegalericcio.it

domenica 19 maggio 2013

Incidenti stradali con animali selvatici: come chiedere il risarcimento?


Gli incidenti stradali con animali sono in costante aumento, a causa soprattutto dello scarso rispetto delle norme del codice della strada. Non sempre però la responsabilità del sinistro ricade sul conducente, perché gli animali hanno una condotta imprevedibile e possono sorprendere anche per l’automobilista più accorto causando incidenti stradali inevitabili.

Fra l’altro in questo particolare periodo dell’anno stiamo assistendo a diversi incidenti stradali con coinvolti deglianimali selvatici. In se, già il termine animali selvatici implica che trattasi di una specie animale che vive allo stato libero e non addomesticato.

Può accadere che questa tipologia di animali possano accidentalmente collidere con le vetture condotte dagli utenti della strada, causando danni non solo alle vetture stesse ma anche e soprattutto alle persone. In ipotesi come queste, una preoccupazione di non poco conto, a prescindere dai profili di responsabilità, è indubbiamente quella di individuare l’ente al quale rivolgersi per chiedere il risarcimento e le modalità con cui farlo.

L’individuazione dell’ente contro il quale proporre la domanda di risarcimento del danno causato dalla fauna selvatica attiene al problema della cd. titolarità passiva del rapporto; prima di procedere a tale operazione è necessario tener presente che la materia in questione è regolata da fonti differenti, essendo stata a più riprese coinvolta nella cd. ripartizione delle competenze tra Stato, Regione ed Enti locali minori, in primis la Provincia.

Dopo questo excursus, si può affermare che, generalmente, gli enti preposti alla tutela risarcitoria dei terzi danneggiati da animali selvatici sono due:
1-Regione;
2-Provincia.


La legittimazione dell’uno piuttosto che dell’altro dipende dalla singola normativa regionale; nonostante, infatti, a norma dell’art. 16 della legge n. 157/1992 (Legge nazionale sulla caccia), “Le Regioni per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia (…)” (inoltre, a norma dell’art. 117 della Costituzione, la competenza istituzionale in materia faunistica è prevista in capo alle singole Regioni), queste, nell’ambito della loro autonomia, hanno la possibilità di delegare alle Provincie l’esercizio della funzione in materia di gestione faunistica.


Cosa fare dopo l’incidente con un animale

Per prima cosa, naturalmente è doveroso accertarsi dello stato di salute dell’animale coinvolto, ed eventualmente fare intervenire un organo di polizia stradale e gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato e la Polizia Provinciale.

È bene ricordare che il codice della strada all’art. 189 comma 9-bis, prevedere:” L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 82 a euro 328”.

E’ infatti di vitale importanza, ai fini di un’eventuale richiesta di risarcimento, soprattutto se l’animale, ferito e spaventato, abbia lasciato il luogo dell’incidente, che venga stilato un verbale che provi l’accaduto e che accerti il nesso causale tra l’impatto con l’animale e i danni subiti dal veicolo.


Si può ottenere il risarcimento danni da incidente con animali selvatici?
Non è attualmente previsto dalla normativa nazionale vigente alcun risarcimento per il danno a persone e/o cose subito da animali selvatici come cinghiali, caprioli, cervi, daini, mufloni e camosci.

Tuttavia, solo nel caso in cui il tratto stradale sia sprovvisto di segnali stradali che avvertano del pericolo di animali selvatici vaganti, l’Ente gestore o proprietario della strada è tenuto al risarcimento dei danni per non aver segnalato il pericolo. Esistono poi dei fondi di solidarietà regionali per le vittime di incidenti stradali con animali selvatici e ungulati.

Anche se le normative cambiano da regione a regione, cerco di riassumere le condizioni e le modalità con cui si può chiedere il risarcimento dei danni da incidente con animali selvatici o ungulati. A titolo di risarcimento possono inoltrare domanda i proprietari di auto e veicoli, coinvolti negli incidenti stradali con fauna selvatica ed in regola con le vigenti norme sulla circolazione.

Come per tutti gli incidenti stradali, anche nel caso di specie si deve valutare la dinamica del sinistro, accertando le eventuali violazioni al codice della strada o comportamenti da parte del conducente del veicolo. Cosa essenziale, in caso di assenza dell’animale nei pressi del luogo dell’incidente è assolutamente necessario che il nesso causale tra l’impatto con l’animale e il danno subito dal veicolo sia accertato e verbalizzato dalle autorità competenti intervenute subito dopo il sinistro.

Il verbale è l’elemento fondamentale della domanda di risarcimento danni
, che deve contenere anche i documenti del veicolo e del proprietario; copia della polizza assicurativa di responsabilità civile; preventivo di spesa per le riparazioni o certificato di rottamazione del veicolo.

A titolo puramente esemplificativo porto alcune sentenze al fine di dare un’interpretazione giuridica alla tematica, secondo quanto si può leggere in una recente sentenza di merito del Tribunale di Vasto di data 07/07/2011, gli enti o le società cui sono affidati i servizi di gestione e manutenzione della strada lungo la quale si è verificato il sinistro “potranno essere citati in giudizio e ritenuti responsabili, ex art. 2043 c.c., per aver colposamente omesso (con onere della prova sempre a carico di parte attrice) di adottare mezzi idonei a salvaguardare la collettività dai possibili danni da animali selvatici. In proposito, è noto che sussiste la possibilità di predisporre in modo diretto interventi idonei a scongiurare la maggior parte dei sinistri, quali, ad esempio: l’utilizzo di sottopassaggi o sovrapassaggi (i cd. “ecodotti”); l’utilizzo di recinzioni lungo i tratti stradali sui quali è frequente questo tipo di incidenti; l’utilizzo di catarifrangenti, a riflesso direzionale, posti a bordo strada a distanza di 10-25 metri uno dall’altro (in questo caso si sfrutta il riflesso dell’immobilizzazione indotto dal fascio luminoso dei fari sull’animale: se il fascio di luce, deviato dai catarifrangenti, investe l’ungulato ai lati della carreggiata, blocca l’animale e gli impedisce di invadere improvvisamente la sede stradale). Esistono, peraltro, anche misure di prevenzione indirette, come la predisposizione di adeguata e specifica segnaletica stradale di pericolo ovvero la diffusione di campagne di educazione volte a modificare l’atteggiamento degli automobilisti al volante”.

Nell’ipotesi di chiamata in corresponsabilità, sarebbe quindi onere del danneggiato dimostrare, per esempio, che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici con un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un pericolo per gli utenti della strada, ovvero che fosse stato teatro di precedenti incidenti già noti o segnalati dalle autorità competenti; tali circostanze imporrebbero al gestore di attivarsi, quanto meno collocando appositi cartelli di segnalazione stradale di pericolo (Cass., 21/11/2008 n. 27673).

E’ responsabile il gestore autostradale dei danni provocati dalla presenza di animali sulla carreggiata. La sentenza della Corte di Cassazione, n. 11016 del 19.05.2011, non lascia alcun dubbio.

Poco importa la tipologia dell’animale (cane o volpe) ma la cui presenza poteva essere fonte d’incidente mortale in un percorso – a pagamento – e ipoteticamente sicuro tanto da utilizzare le alte velocità. Un automobilista mentre “alla guida di un’autovettura di proprietà della società percorreva l’autostrada A/1 nel Comune di Livagra, in Provincia di Lodi, aveva avvistato una volpe ferma sulla sua corsia di marcia. Al fine di evitare l’impatto, aveva sterzato, andando così a collidere contro la rete di recinzione” riportando ingenti danni.

Tutto ciò durante un’operazione di sorpasso. Dopo vari tentativi si è visto costretto a rivolgersi ai Supremi Giudici per ottenere il “ristoro” delle spese sostenute. La Corte nell’accogliere il ricorso rimanda il contenzioso, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che, nel decidere, si atterrà ai seguenti principi di diritto:

1) la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l’attore dimostri il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode;

2) ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ., per l’impossibilità in concreto dell’effettiva custodia del bene, l’ente proprietario risponde dei danni subiti dall’utente, secondo la regola generale dettata dall’art. 2043 cod. civ. In questo caso graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene, mentre spetterà al gestore provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia;

3) allegata e dimostrata la presenza sulla corsia di marcia di un’ autostrada di un animale di dimensioni tali da intralciare la circolazione, non spetta all’attore in responsabilità, sia nell’ambito della tutela offerta dall’art, 2051 cod. civ., sia alla stregua del principio generale del neminem ledere, di cui all’art. 2043 cod. civ., provarne anche la specie, la quale semmai potrà essere dedotta e dimostrata dal convenuto quale indice della ricorrenza di un caso fortuito.”

In tempi in cui la tecnologia ha fatto passi da giganti è impensabile non utilizzarla per il monitoraggio delle strade a pagamento e tutelare l’incolumità degli automobilisti che vi transitano.

Corte di cassazione, Sentenza 26 febbraio 2013 n. 4806
La Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 cod. civ. dei danni cagionati da un animale selvatico a persone o cose il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme (fattispecie relativa all’azione risarcitoria intrapresa da un automobilista per i danni subiti dalla sua, a causa di un cinghiale che si era improvvisamente immesso sulla sede stradale).”
Altra sentenza in tema di incidenti stradali provocati da animali selvatici. Ulteriore “confusione” in merito ai profili di responsabilità deducibili nei confronti dell’Ente citato in giudizio e su chi è tenuto al risarcimento. Come si nota, in tutte le sentenze citate, il “nesso” ricade nell’art. 2043 del Codice Civile Risarcimento per fatto illecito.
Lo stesso afferma che :”Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Per un eventuale risarcimento è bene, come ho già esposto, un intervento degli organi di polizia stradale, in assenza, una corposa documentazione, non solo fotografica ma anche del luogo, tempo ed eventuali testimoni, verificando a quale Ente appartiene la pubblica strada, allo scopo di comprendere i doveri di custodia, gestione e manutenzione della stessa.

di Girolamo Simonato
da motorioggi.it

venerdì 10 maggio 2013

Buche della strada: di chi è la colpa in caso d’incidente?


Buche della strada: di chi è la colpa in caso d’incidente?
Foto di repertorio dalla rete
Dopo un inverno piovoso ma non solo, il manto stradale non è dei migliori e le città sembrano una gruviera gigante. Se a Napoli è stata fatta una mappatura di tutte le buche, che ha dato via libera ai sovvenzionamenti per il rifacimento delle strade primarie e secondarie, lestrade “bucate” sono un problema che affligge l’intera viabilità/sicurezza nazionale.

Percorrendo da nord a sud l’Italia saremmo costretti a uno slalom continuo o a cambiare ammortizzatori a fine viaggio. Un’emergenza nazionale visto che le strade, da quelle della capitale al più piccolo paesino di montagna, sono ricoperte di buche che vanno da pochi cm di larghezza a vere e proprie voragini. Le cause sono molteplici: si va dalla scarsa manodopera al dissesto geologico, ma in tutti i casi viene messa in discussione la sicurezza dei cittadini. Pedoni, automobilisti, ciclisti, motociclisti, nessuno è immune ai potenziali pericoli celati in una buca. In caso siate vittime di strade malconce, magari il vostro veicolo ne è uscito danneggiato, potrete chiedere i danni all’ente titolare della manutenzione stradale.

La Corte di Cassazione ha stabilito, con una sentenza del 3 dicembre 2002, che le responsabilità di danni causati a cose e persone sono attribuibili all’ente assegnato alla manutenzione stradale se le buche rappresentino chiaramente delle insidie per gli automobilisti, ovvero non evitabili guidando il veicolo in modo diligente. Una sentenza più recente (11709/2009) chiarisce l’obbligatorio per gli enti proposti alla manutenzione di segnalare buche, anche quelle provocate dai lavori in corso, tombini o altre forme di pericolo presenti sulla carreggiata.

Incidente per colpa di una buca: di chi le responsabilità?L’autista non sarà colpevole di un eventuale sinistro stradale in presenza di una buca sulla carreggiata se, rispettando le norme previste dal Codice della strada, riesca a dimostrare l’imprevedibilità e l’impatto inevitabile. La responsabilità sarà imputabile alla negligenza dell’ente in caso di opportuna segnalazione, quindi non visibile all’automobilista. L’inevitabilità dell’impatto con la buca da parte sussiste quando il guidatore è chiamato a guidare il veicolo in modo inopportuno o pericolo per la circolazione degli altri veicoli.

Cosa fare in caso di incidente causato da una bucaPer inoltrare una richiesta di risarcimento nei confronti dell’amministrazione locale o dell’ente responsabile alla manutenzione è opportuno:

1- Contattare le forze dell’ordine e richiederne l’intervento in modo che possano verbalizzare l’accaduto;
2- richiedere una copia dei rilievi effettuati dall’autorità;
3- documentare le condizioni stradali che hanno causato il sinistro tramite materiale multimediale;
4- fotografare il veicolo da diverse angolazioni per riportare i danni subiti;
5- raccogliere testimonianze di passanti che hanno assistito all’evento;
6- allegare alla richiesta la fattura/preventivo del lavoro effettuato dal carrozziere;
7- allagare tutte le ricevute connesse direttamente all’evento, ad esempio spese mediche o di trasporto del veicolo incidentato, di cui si richiede il rimborso.
 

da 6sicuro.it

lunedì 6 maggio 2013

Frodi Rc auto, via libera al tagliando assicurativo elettronico


Ecco la prima black box abilitata alla lettura dei tagliandi assicurativi dematerializzati
Foto da wordpress.com
E' positivo, da parte del Consiglio di Stato, il parere in merito all'introduzione nel nostro Paese, per quel che riguarda i contratti Rc auto, del tagliando assicurativo elettronico. A metterlo in evidenza è la TSEM Automotive Srl, società che ha ideato una black box che è già predisposta alla lettura dei tagliandi assicurativi dematerializzati. Senza bisogno di installazioni Keeper, la scatola nera ideata da TSEM Automotive Srl, è dotata non solo di un innovativo sistema per la prevenzione degli incidenti stradali, ma ha anche integrato il sistema per le chiamate d'emergenza automatiche e per la misurazione del tasso alcolemico. Ed il tutto a fronte di un monitoraggio complessivo dei parametri che risulta essere in linea con quella che è in Italia la legislazione vigente. L'introduzione del tagliando assicurativo elettronico è fondamentale in quanto in questo modo si può contrastare al meglio il grave fenomeno dei tagliandi assicurativi cartacei Rc auto che sono contraffatti.

da assicurazioni.blogosfere.it