Nuovo Accordo per la gestione dei sinistri in coassicurazione indiretta relativi a polizze incendio
e/o furto o a polizze multirischio che prevedono tali garanzie
Gli organi competenti dell'Associazione hanno approvato il nuovo "Accordo per la gestione
dei sinistri in coassicurazione indiretta relativi a polizze incendio e/o furto o a polizze
multirischio che prevedono tali garanzie", il cui testo è riportato in allegato. Tale Accordo
andrà a sostituire il testo ad oggi vigente (cfr. Circolare ANIA Prot. 215/ 2014) dal 1°
gennaio 2018.
L'Accordo è volto a regolamentare la gestione dei sinistri property in caso di coesistenza di
più garanzie operanti per il medesimo danno, pur in assenza di coassicurazione, al fine di
efficientare il processo liquidativo a vantaggio dei danneggiati e delle imprese stesse,
evitando costose azioni di rivalsa fra le imprese, riducendo costi gestionali e garantendo
una procedura liquidativa rapida.
L'Accordo - frutto del lavoro svolto da un apposito gruppo di esperti d'impresa nella
gestione dei sinistri property - prevede l'adesione libera e volontaria da parte delle imprese
associate e quindi sarà applicato limitatamente ai casi in cui tutte le imprese interessate lo
abbiano sottoscritto (per trasparenza, l'ANIA pubblicherà on-line l'elenco delle imprese
aderenti all'Accordo).
Le novità introdotte dal nuovo Accordo
Il testo dell’Accordo è stato rivisto nell’ottica di ampliare i vantaggi per l’utenza derivanti
dalla sua applicazione e semplificare maggiormente la gestione dei sinistri property in
coassicurazione indiretta. Di seguito si elencano le novità introdotte dal nuovo Accordo,
rispetto alla versione attualmente in vigore:
1. è stata introdotta una premessa che anticipa l’articolato, nell’intento di specificare
meglio gli obiettivi dell’Accordo e le condizioni necessarie ai fini della sua
applicazione;
2. nel caso di coesistenza di garanzie a copertura di unità immobiliari e del complesso
immobiliare:
a. in deroga all’art. 1910 si è previsto l’intervento della garanzia a copertura
del complesso immobiliare solo in caso di insufficienza della garanzia a
copertura delle unità immobiliari coinvolte nel sinistro (tale disposizione
attualmente si applica solo per i danni alle parti comuni del complesso
immobiliare) e utilizzando la stessa valutazione peritale purché il cliente ne sia
informato,
b. è previsto l’annullamento di franchigie e/o scoperti nel caso in cui il danno superi tali limiti,
c. sono chiamate ad intervenire, in caso di insufficienza della polizza a
copertura del complesso immobiliare, solo le polizze a copertura delle unità
immobiliari coinvolte nel sinistro (attualmente l’Accordo prevede l’attivazione
di tali polizze in base ai millesimi di proprietà);
3. è disciplinata la casistica sempre più frequente ove almeno una delle polizze
coinvolte preveda il risarcimento in forma specifica;
4. l’assicuratore rinuncia all’azione di surroga nei confronti del responsabile, titolare
di una delle polizze coinvolte nel sinistro, per l’intero danno, qualora l’importo
oggetto di surroga risulti inferiori a 50.000 euro (attualmente l’Accordo prevede la
rinuncia all’azione di surroga nei confronti del responsabile solo per parte di danno
coperta dalla polizza di cui è titolare).
I vantaggi per l’utenza
L’applicazione dell’Accordo garantisce numerosi vantaggi per l’utente/ assicurato, molti dei
quali si aggiungono a seguito delle novità introdotte:
1. Il chiarimento fissato nel punto A) circa la applicazione degli eventuali scoperti,
franchigie e limiti di indennizzo prima del riparto previsto ai sensi dell’art. 1910 CC è
indubbiamente un vantaggio per l’assicurato e risolve molte delle problematiche
sorte in questi anni per interpretazioni ed applicazioni divergenti sul punto, da parte
di periti e Compagnie, in occasione di riparti in coassicurazione indiretta di garanzie
dirette;
2. il punto A.1)semplifica la gestione del vasto numero dei danni di massa per i quali
si verifica la coesistenza di polizze a copertura di unità immobiliari e polizze a
copertura del complesso immobiliare, con l’intento di accorciare i tempi di
trattazione di questa tipologia di sinistri con evidenti vantaggi nell’ottica del servizio
agli assicurati. Inoltre l’utente gode del vantaggio di annullamento di eventuali
franchigie / scoperti della polizza che si attiva secondo quanto previsto dall’Accordo,
in caso di danno superiore a tali limitazioni;
3. l’intervento della sola garanzia diretta prevista dal punto B) nel caso in cui
coesistano garanzie indirette, semplifica e velocizza enormemente la gestione dei
sinistri, quindi il servizio agli assicurati;
4. la previsione del punto C), oltre a semplificare enormemente la gestione dei sinistri
porta un enorme vantaggio per l’assicurato, in quanto introduce la rinuncia all’azione
di surroga dell’assicuratore nei confronti del responsabile/ assicurato anche per la
parte di danno non coperta dalla propria polizza.
Il nuovo Accordo entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2018 e verrà sottoposto a
eventuale verifica decorso un primo periodo di applicazione; sarà in ogni caso possibile
aderire anche in data successiva all'entrata in vigore ma, in questo caso, esso sarà
applicabile ai sinistri denunciati successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo.
L'adesione deve essere effettuata tramite la sottoscrizione da parte del Rappresentante
legale dell'impresa dell'apposito modulo (all.2) da restituire, insieme alla copia di un
documento di identità, alla Segreteria generale dell'ANIA (tel. 06 32688676/ 654 e-mail
segrgen@ania.it). Tale modulo di adesione prevede anche l'indicazione di un referente operativo dell'impresa per tutte le comunicazioni relative all'Accordo.
Anche le compagnie aderenti all'Accordo vigente, al fine di risultare firmatarie del nuovo
Accordo, dovranno rinnovare la loro adesione tramite il predetto modulo.
In ogni caso, le imprese aderenti potranno liberamente recedere dall'Accordo in qualsiasi
momento inviando all'Associazione il modulo riportato nell'allegato 3, sottoscritto da parte
del Rappresentante legale dell’impresa, tramite e-mail indirizzata a segrgen@ania.it. Il
recesso, tuttavia, non ha effetto per quei sinistri già denunciati e per i quali sia ancora in
corso - al momento dell'esercizio della recesso stesso - la trattazione del danno che prosegue sino alla completa definizione delle attività gestionali relative ai sinistri suddetti.
accordo: https://peritiauto.files.wordpress.com/2018/01/accordo.pdf