Dal 3 novembre entrano in vigore le nuove norme per l’aggiornamento della carta di circolazione degli automezzi.
La circolare appena emanata affronta in particolare diversi casi di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. In sostanza va cambiato l’intestatario del cosiddetto libretto di circolazione se si ha la disponibilità del veicolo per più di 30 giorni.
E questo per aggiornare continuamente l’Archivio nazionale dei veicoli. La sanzione amministrativa (705 euro e ritiro della carta di circolazione per l’aggiornamento) si applica esclusivamente, in caso di omissione, nei confronti dell’utilizzatore del veicolo per tutte le variazioni che sono intervenute a decorrere dal 3 novembre 2014, con esclusione degli atti precedentemente perfezionati.
La norma si applica soprattutto a chi opera nel settore del trasporto, alle auto in affitto, a quelle aziendali o in comodato ed a tutta una serie di situazioni, ma non sono nemmeno esclusi i privati, ad esempio nel caso di un veicolo intestato ad una persona che muore ed i cui parenti guidano l’automezzo intestato al de cuius per più di un mese.
Tutti questi cambiamenti sono previsti in una circolare di 47 pagine appena uscita e che segue un Regolamento attuativo che doveva essere emanato sei mesi dopo la legge di modifica del Codice della strada che è del 2010, ma che è slittato. Altro tempo è stato necessario per l’adeguamento informatico del sistema e così oggi la circolare comunica che dal 3 novembre le Forze dell’ordine sono attive anche su questa possibile infrazione.
La norma è volta a favorire i controlli su coloro che affittano abusivamente dei mezzi o per quelle aziende che usano i mezzi dati in uso ad altri per ottenere vantaggi fiscali. La misura, introdotta dopo un lungo confronto con tutti i soggetti interessati (associazione delle compagnie di affitto mezzi, …), ha dunque l’obiettivo di vietare l’intestazione fittizia dei veicoli ed è quindi volta a permettere alle forze di polizia di controllare che il proprietario del veicolo sia colui che è indicato nella carta di circolazione.
E questo per aggiornare continuamente l’Archivio nazionale dei veicoli. La sanzione amministrativa (705 euro e ritiro della carta di circolazione per l’aggiornamento) si applica esclusivamente, in caso di omissione, nei confronti dell’utilizzatore del veicolo per tutte le variazioni che sono intervenute a decorrere dal 3 novembre 2014, con esclusione degli atti precedentemente perfezionati.
La norma si applica soprattutto a chi opera nel settore del trasporto, alle auto in affitto, a quelle aziendali o in comodato ed a tutta una serie di situazioni, ma non sono nemmeno esclusi i privati, ad esempio nel caso di un veicolo intestato ad una persona che muore ed i cui parenti guidano l’automezzo intestato al de cuius per più di un mese.
Tutti questi cambiamenti sono previsti in una circolare di 47 pagine appena uscita e che segue un Regolamento attuativo che doveva essere emanato sei mesi dopo la legge di modifica del Codice della strada che è del 2010, ma che è slittato. Altro tempo è stato necessario per l’adeguamento informatico del sistema e così oggi la circolare comunica che dal 3 novembre le Forze dell’ordine sono attive anche su questa possibile infrazione.
La norma è volta a favorire i controlli su coloro che affittano abusivamente dei mezzi o per quelle aziende che usano i mezzi dati in uso ad altri per ottenere vantaggi fiscali. La misura, introdotta dopo un lungo confronto con tutti i soggetti interessati (associazione delle compagnie di affitto mezzi, …), ha dunque l’obiettivo di vietare l’intestazione fittizia dei veicoli ed è quindi volta a permettere alle forze di polizia di controllare che il proprietario del veicolo sia colui che è indicato nella carta di circolazione.
«Il Codice della strada è un cantiere sempre aperto – spiega l’avvocato Alberto Guidoni, che è un esperto del settore – ed ogni tanto viene inserito un frammento innovativo. Le modifiche inserite riguardo la carta di circolazione (articolo 94 comma 4-bis) diventeranno operative solo dal prossimo 3 novembre in occasione della definizione delle relative procedure informatiche, e le mancate annotazioni di determinate informazioni sulla carta di circolazione verranno pesantemente sanzionate, nell’ordine di 705 euro alle quali aggiungere la ben più pesante conseguenza del ritiro della carta di circolazione».
Rischiano tutti quelli che dal 2010 dovevano effettuare queste modifiche?
«No. Le nuove disposizioni non avranno effetto retroattivo – continua l’avvocato Guidoni – la circolare del Ministero prevede che siano annotati solo gli utilizzi di veicoli disposti a decorrere dal 3 novembre 2014 e non anche quelli pregressi pur in corso alla predetta data. Il richiamato co.4-bis art.94 del Codice della strada dispone l’obbligo di annotazione sulle carte di circolazione dei mezzi di trasporto che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori a 30 giorni, del nominativo dell’utilizzatore del veicolo e della scadenza temporale dell’utilizzo stesso. E per chi è intestatario, l’obbligo di registrazione e annotazione delle variazioni intervenute nella denominazione o, se persona fisica, nelle sue “generalità” (prevalentemente il cambio del luogo di residenza). Come già detto, la circolare chiarisce che l’obbligo di annotare i dati sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli riguarda gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014. Per gli atti precedenti si ha comunque la facoltà di provvedere all’aggiornamento dei dati, ma l’eventuale omissione di tali annotazioni non darà luogo all’applicazione di sanzioni».