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domenica 22 febbraio 2015

Negoziazione assistita

Il nuovo istituto della negoziazione assistita, ispirato all’analogo modello francese, ha trovato ingresso nell’ordinamento giuridico italiano con il recente “decreto giustizia” (d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014), finalizzato a dettare “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”. Unitamente al trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti, la nuova procedura di negoziazione assistita mira, nelle intenzioni della riforma, a portare fuori i contenziosi dalle aule dei tribunali, bloccando a monte l’afflusso dei processi costituendo un’alternativa stragiudiziale all’ordinaria risoluzione dei conflitti. Il d.l. n. 132/2014 dedica alla disciplina della negoziazione assistita l’intero capo II rubricato, appunto “Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati”, che acquisterà piena efficacia decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (a partire, quindi, dal 9 febbraio 2015).   
La convenzione di negoziazione 
La negoziazione assistita consiste nell’accordo (c.d. convenzione di negoziazione) tramite il quale le parti in lite convengono “di cooperare in buona fede e lealtà”, al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l’assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all’albo ovvero facenti parte dell’avvocatura per le pubbliche amministrazioni. La convenzione deve contenere, a norma dell’art. 2 del d.l. n. 132/2014, sia il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti), sia l’oggetto della controversia, che non può, come dispone expressis verbis la norma, riguardare né i diritti indisponibili né materie di lavoro. La convenzione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte all’accordo sotto la propria responsabilità professionale.   
Il procedimento 
L’iter procedimentale delineato dal legislatore d’urgenza comincia con l’informativa da parte dell’avvocato al proprio cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. La parte che sceglie di affidarsi alla nuova procedura invia alla controparte, tramite il proprio legale, invito a stipulare la convenzione di negoziazione. Tale invito deve essere debitamente sottoscritto e indicare l’oggetto della controversia e l’avvertimento che in caso di mancata risposta entro trenta giorni o di rifiuto ciò costituirà motivo di valutazione da parte del giudice ai fini dell’addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c. Altro effetto principale, decorrente dalla comunicazione dell’invito, è quello di interrompere il decorso della prescrizione (analogamente all’ordinaria domanda giudiziale) e la decadenza; quest’ultima però è impedita per una sola volta e, in caso di rifiuto, mancata accettazione dell’invito o mancato accordo, da questo momento ricomincia a decorrere il termine per la proposizione della domanda giudiziale. Se l’invito è accettato, si perviene allo svolgimento della negoziazione vera e propria, la quale può avere esito positivo o negativo. In quest’ultimo caso, gli avvocati designati dovranno redigere la dichiarazione di mancato accordo. Nel primo caso, invece, quando l’accordo è raggiunto, lo stesso deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono che certificano sia l’autografia delle firme che la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. L’accordo costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480, 2° comma, c.p.c.   
La negoziazione obbligatoria 
Accanto alla negoziazione facoltativa, il legislatore ha previsto anche ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. “mediazione obbligatoria”. Nei suddetti casi, l’art. 3 del d.l. n. 132/2014 dispone che “l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. L’improcedibilità deve essere eccepita, non oltre la prima udienza, dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice. Qualora, la negoziazione assistita sia già iniziata ma non conclusa, il giudice provvederà a fissare l’udienza successiva dopo la scadenza del termine fissato dalle parti per la durata della procedura di negoziazione e indicato nella convenzione stessa. Qualora, invece, la negoziazione non sia ancora stata esperita, il giudice, oltre a provvedere alla fissazione dell’udienza successiva assegna contestualmente alle parti un termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito. Va da sé che se l’invito è seguito da un rifiuto o da una mancata risposta entro trenta giorni dalla ricezione, ovvero quando è decorso il termine per la durata della negoziazione concordato dalle parti, la condizione di procedibilità può considerarsi avverata.

Tratto da: http://www.studiocataldi.it/guide_legali/procedura-civile/negoziazione-assistita-guida-al-nuovo-istituto.asp
Sito: www.studiocataldi.it

mercoledì 18 febbraio 2015

svalutazione tecnico commerciale dell’Auto

In seguito ad un incidente stradale il veicolo riparato subisce una svalutazione commerciale
Cosa è ?
La riparazione della carrozzeria di un qualunque veicolo, in seguito ad un incidente stradale, lascia inevitabilmente una serie di tracce che sono inconfondibili e che sono facilmente individuabili dagli addetti al settore, siano essi carrozzieri, periti assicurativi oppure venditori. Di contro si deve considerare che l’evidenza dell’intervento riparativo non è eliminabile, in quanto nonostante che il danneggiato scelga una carrozzeria ben attrezzata, che il riparatore effettui il ripristino a regola d’arte e seguendo scrupolosamente tutte le tecniche di intervento, l’artigiano non sarà mai in possesso della tecnologia di cui è dotata la casa costruttrice, pertanto la riparazione non riuscirà mai a riportare il veicolo nelle preesistenti condizioni di originalità. E’ pertanto inevitabile che il bene subisca una svalutazione che nel caso specifico viene definita di tipo tecnico commerciale. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.
Per svalutazione tecnica si intende la perdita di valore del veicolo determinata da una diminuzione o alterazione delle caratteristiche tecniche del bene danneggiato rispetto all’ originale (diminuzione della deformabilità strutturale, imperfezione dell’allineamento delle geometrie, applicazione di vernici differenti).
Per svalutazione commerciale si intende la perdita di valore del veicolo che si concretizza al momento della vendita e può essere definita essenzialmente un fattore psicologico che influenza l’acquirente nell’ acquisto del veicolo usato. E’ infatti capitato a tutti di recarsi presso un concessionario per acquistare un’autovettura usata e di aver chiesto se quella individuata ha mai subito incidenti stradali.
Facciamo un esempio per chiarire meglio il concetto sopra riportato: se in seguito ad un sinistro stradale è necessario sostituire l’intera scocca, il veicolo non subisce una svalutazione tecnica in quanto i lamierati vengono integralmente sostituiti con componenti nuovi ed integri, oltre al fatto che le saldature ed il trattamento anticorrosivo sono uguali all’originale. Al contrario è comunque presente una svalutazione commerciale in quanto al momento della vendita del bene potrebbe comunque emergere l’intervento di ripristino a cui è stato sottoposto il veicolo che di conseguenza subisce una diminuzione del proprio valore.
La definizione di svalutazione tecnico commerciale identifica con estrema precisione il momento in cui la stessa si manifesta e di conseguenza il momento in cui il danneggiato potrebbe richiederne il relativo indennizzo alla compagnia assicurativa. Infatti il veicolo subisce la svalutazione tecnica al momento della riparazione e la svalutazione commerciale al momento della vendita, ma dato che la compagnia assicurativa non può attendere l’alienazione del bene per procedere al risarcimento della svalutazione commerciale, fatto salvo casi particolari e pertanto estremamente rari, entrambe le svalutazioni sono sempre state accumunate in un unico calcolo che tiene in considerazione sia la questione puramente tecnica che la questione commerciale.
Attualmente, per il calcolo della svalutazione tecnico commerciale subita da un veicolo, si utilizza una formula che prevede l’inserimento di una serie di variabili:
M.O.= manodopera. Corrisponde al risultato della moltiplicazione tra le ore di manodopera e la tariffa oraria esposti nel preventivo o nella fattura di riparazione emessa dalla carrozzeria (esempio: n. 30 ore di manodopera / importo orario € 30,00 = manodopera € 900,00);
V.A.= valore ante sinistro. Corrisponde al valore commerciale del veicolo negli istanti subito precedenti all’evento dannoso. Tale valore è desumibile dalle riviste specializzate, quali Eurotax o Quattroruote;
C1= trattasi di un coefficiente riferito all’età del veicolo e che è espresso nella tabella denominata Tornaghi;
Ai valori sopra indicati, per parametrare al meglio la svalutazione del veicolo danneggiato con la reale situazione del mercato delle automobili, viene applicato un correttivo che si riferisce al deprezzamento subito dal bene nel primo anno e che trova giustificazione nel solo caso in cui il deprezzamento commerciale nel suddetto lasso temporale, è superiore al 20%. Si tenga infatti presente che quanto più il veicolo perde valore commerciale in relazione alla sua età, tanto minore è la sua richiesta sul mercato, pertanto maggiore sarà la svalutazione conseguente ad un sinistro.
Per una migliore comprensione viene riportato di seguito un esempio:
Valore a nuovo del veicolo :                     € 32.000,00
Valore dopo 1 anno:                                        € 23.500,00
Valore ante sinistro:                                      € 29.000,00
Età al momento del sinistro:                   4 mesi
Manodopera:                                                       55 ore
Tariffa oraria:                                                     € 36,00/ora
Abbiamo un veicolo che ha subito un sinistro dopo 4 mesi dalla data di immatricolazione, la riparazione è stata abbastanza ingente e la svalutazione nel primo anno di vita è stata oltre il 20%, ma inferiore al 30%. Applicando la relativa formula si ottiene che il veicolo in seguito all’incidente ha subito una svalutazione tecnico commerciale del 3,40%, che rapportata al valore ante sinistro del bene, corrisponde a € 980,00 circa.
Si deve comunque tenere presente che un veicolo subisce una reale svalutazione tecnico commerciale nel momento in cui, in seguito al sinistro, si è verificato il danneggiamento dei lamierati interni o strutturali, ove la risaldatura di alcune parti rende più evidenti i segni di riparazione, pertanto è più facile riscontrare che il bene è stato soggetto ad interventi di ripristino. 
Riconsiderando l’esempio sopra riportato con una riparazione che comporta cinque ore di manodopera, la svalutazione tecnico commerciale subita dal veicolo è pari a € 72,00 circa.

http://www.assicuriamocibene.it/2012/10/15/la-svalutazione-tecnico-commerciale/

martedì 10 febbraio 2015

E’ Milano la città con più incidenti stradali ogni 1000 auto

Lo rivela il X Rapporto dell’Ispra
È Milano è la città con più incidenti stradali ogni 1.000 auto circolanti. A dirlo è il X Rapporto dell’Ispra, che monitora la sicurezza stradale in 74 comuni italiani analizzando i dati forniti dalle statistiche degli incidenti di Aci-Istat (2013). Seguono in classifica Genova, Firenze e Bergamo. Roma non figura sul podio, nonostante sia la città più congestionata d’Italia. Se però si condidera il numoro assoluto di incidenti – e non ogni 1000 auto – ovviamente compare anche la Capitale. Nei grandi comuni di Roma, Milano, Genova, Torino e Firenze si è verificato infatti il maggior numero di incidenti in assoluto per tutti gli anni dal 2006 al 2012. Milano, Genova, Firenze e Bergamo hanno tutte registrato più di 15 incidenti ogni mille auto. Il valore più basso risulta essere nel comune di Cosenza con 1,2 incidenti ogni 1.000 autovetture circolanti.
Per quanto riguarda gli incidenti, il 2014 chiude in Italia con un calo del 6% degli incidenti sulle strade rispetto all’anno precedente.
Le infrazioni invece non diminuiscono, con 1,8 milioni di infrazioni del codice della strada rilevate e oltre 2 milioni di punti patente decurtati.