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giovedì 31 maggio 2012

La guida in stato di ebbrezza nelle assicurazioni online


Uno dei grossi limiti delle assicurazioni rca dirette secondo i consumatori riguarda la rivalsa per la guida in stato di ebbrezza. La guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche è una esclusione di garanzia delle polizze rca in genere ma la maggior parte delle compagnie tradizionali offre la possibilità di inserire la clausola dirinuncia alla rivalsa dietro il pagamento di un sovrappremio, che di fatto annulla l’obbligo di rimborso alla compagnia degli importi liquidati al danneggiato, nel caso il conducente risultasse positivo all’etilometro oltre i limiti di legge. Le compagnie dirette però tranne rari casi non offrono la rinuncia totale alla rivalsa per la guida in stato di ebbrezza, motivo per cui gli utenti più sensibili spesso preferiscono rivolgersi alle compagnie tradizionali. Vediamo come si comportano le compagnie dirette in merito alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza.
LINEAR
La polizza Rca di Linear, compagnia diretta del gruppo Unipol, prevede la rivalsa totale della compagnia in caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Solamente per il primo sinistro però, e semprechè il conducente non sia affetto da etilismo cronico, limita la rivalsa nei confronti del conducente e/o del proprietario al 10% del danno con il massimo di 500 Euro. Fuori da queste due condizioni, ossia non primo sinistro e presenza di etilismo cronico, Linear eserciterà il diritto di rivalsa per le somme liquidate a terzi in caso di sinistro.
DIRECTLINE
DirectLine sul fronte ebbrezza offre a parziale deroga delle condizioni di assicurazione una limitazione della rivalsa nei confronti del proprietario e/o conducente; DirectLine infatti in caso di guida in stato di ebbrezza effettuerà la rivalsa nella misura del 10% del danno liquidato con un’importo massimo di € 2.500.
DIALOGO
Dialogo Assicurazioni prevede la rinuncia totale alla rivalsa in caso di sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ma solo le ricorrono le seguenti condizioni: assicurato in classe CU 1, senza sinistri pregressi nell’attestato di rischio (NA e ND non equivalgono a sinistri), assenza della formula di conducente esclusivo e età del contraente o proprietario non inferiore a 25 anni. Al di fuori da queste condizioni essenziali Dialogo effettuerà la rivalsa totale sul conducente per gli importi liquidati dalla compagnia.
GENERTEL e CONTE
Genertel Conte sono le uniche compagnie dirette che non offrono alcuna limitazione o possibilità di eliminazione della rivalsa per la guida in stato di ebbrezza, per cui le loro condizioni sono quelle della copertura base rca che vede tra le esclusioni di garanzia la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.
GENIALLOYD
Genialloyd, compagnia diretta storica del gruppo Allianz, prevede una limitazione della rivalsa per la guida in stato di ebbrezza a 2.500 euro, ma valida solo per il primo sinistro dopodichè la rivalsa sul contraente e/o conducente sarà totale.
ZURICH CONNECT
Zurich Connect, compagnia che ovviamente nelle condizioni assicurative di base prevede la rivalsa totale della compagnia nei confronti del conducente/proprietario , offre però la possibilità di aggiungere dietro un piccolo sovrappremio la limitazione del diritto di rivalsa a 2.500 euro, limite oltre il quale il danno sarà comunque a carico della compagnia assicurativa.
QUIXA
La compagnia del gruppo Axa, Quixa, prevede un limite massimo di rivalsa da parte dela compagnia di € 5000 per la guida in stato di ebbrezza. Questa deroga alle condizioni di assicurazione è sempre compresa nella polizza rca di Quixa e vale per ogni sinistro causato dal conducente sotto l’effetto di sostanze alcoliche.
Prima di procedere alla stipula di un’assicurazione rca online è bene valutare anche questo aspetto soprattutto se il veicolo verrà dato in uso ad altre persone di cui non conosciamo le abitudini personali. La rivalsa per la guida in stato di ebbrezza  è un’aspetto soggettivo della propria polizza rca da tenere presente in base alle proprie esigenze; l’assenza della rinuncia totale può essere un limite delle assicurazioni online ma spesso anche motivo di convenienza, dipende dai punti di vista. L’importante è esserne a conoscenza e valutarne i rischi in base alle proprie abitudini.

mercoledì 30 maggio 2012

Guarda i Guard Rail


Ma sono veramente barriere di protezione...  
non sembra, guardate guardate...


Attestato di rischio sbagliato, come rimediare?


Putroppo può capitare di ricevere dalla compagnia un’attestato di rischio non del tutto corretto (a vantaggio o svantaggio del contraente), ma rimediare si può. L‘attestato di rischio è il documento più importante per stipulare o rinnovare una polizza rca per cui è fondamentale in caso di errore risolvere il problema per ottenere la classe di merito di assegnazione corretta. Vediamo gli errori possibili e come comportarsi per rimediare all’errore della compagnia.

Sinistro non riportato

E’ possibile che la compagnia non riporti un sinistro causato dall’assicurato nell’attestato di rischio inviato almeno 30 giorni prima della scadenza. Ovviamente è questo il caso in cui il contraente non ha alcun interesse a spingere per la correzione della classe di merito che lo penalizzerebbe; fortunatamente per gli assicurati è un errore che spesso può capitare per questioni burocratiche soprattutto in caso di sinistri avvenuti negli ultimi 60 giorni di polizza, fuori dal periodo di osservazione corrente; in caso di cambio di compagnia è frequente che il sinistro non venga addebitato.
E’ questo quindi il classico errore difficilmente contestato dagli utenti che non avrebbero alcun interesse a richiedere la correzione.

Riportato sinistro non conosciuto

Purtroppo può anche capitare di vedersi addebitato un sinistro senza essere a conoscenza di averlo causato, oppure che ritenevamo fosse stato causato da un altro conducente. Molto spesso ciò è dovuto all’omissione di informazione della compagnia che non ha comunicato nulla all’assicurato; la compagnia ha l’obbligo di informare l’assicurato in quanto esso deve avere la possibilità eventualmente di dimostrare la propria estraneità ai fatti.
In caso la compagnia non possa provare di aver effettuato le dovute comunicazioni all’assicurato, dovrà risarcire l’assicurato degli eventuali premi maggiorati pagati illeggittimamente.

Sinistro con responsabilità principale riportato erroneamente

Altro caso è quello di un attestato che riporta un sinistro in cui  l’assicurato pensava di aver ragione o che addirittura è stato risarcito in tutto o in parte. Per fare un’esempio può accadere che  il liquidatore di una compagnia risarcisca un assicurato all’80%, addebiti il sinistro con responsabilità principale al proprio assicurato e che il liquidatore della compagnia della controparte faccia la stessa cosa; in questo caso si ha un solo sinistro ma risultano due responsabili principali, situazione tecnicamente non possibile. Lo stesso sinistro riportato sugli attestati di due assicurati è possibile solo nel caso di concorso di colpa al 50 e 50%, ma in questo caso non si avrebbe l’applicazione del malus per i due coinvolti, almeno fino al superamento del 51% di responsabilità dovuto a sinistri successivi.

Come risolvere il problema?

Ottenere la correzione dell’attestato di rischio non è sempre un’operazione semplice e veloce, ma comunque fattibile. Se ritrovate un sinistro con responsabilità principale erroneamente addebitato dovete sicuramente inviare una raccomandata alla compagnia con allegata la documentazione dell’eventuale sinistro liquidato a vostro favore, come prova della vostra non responsabilità o responsabilità paritaria.  Nel caso non foste più in possesso di tale documentazione è possibile richiedere l‘accesso agli atti alla compagnia, la quale deve fornire la documentazione richiesta entro 60 giorni pena reclamo all’Isvap.
Una volta dimostrato l’addebito illeggittimo del sinistro la compagnia potrà procedere alla restituzione della somma pagata ingiustamente, operazione che eventualmente può essere ottenuta ricorrendo al Giudice in caso di rifiuto della compagnia al rimborso. La stessa soluzione del problema avverrà anche in caso di sinistro con responsabilità principale addebitato all’assicurato senza alcuna comunicazione della compagnia, la quale sarà obbligata anche in questo caso al rimborso se non proverà di aver effettuato le comunicazioni di legge dovute.
Ricordiamo comunque che anche in caso di ricorso al Giudice bisognerà prima passare per la mediazione civile obbligatoria, fallita la quale si potrà procedere al ricorso giudiziale.

martedì 29 maggio 2012

Codice della strada, tre novità


Tre modifiche al Codice della strada: riguardano i pass disabili, le carte di circolazione dei veicoli, e le targhe dei rimorch


Quell'eterno cantiere che si chiama Codice della strada propone altre tre novità: è quanto emerso dal Consiglio dei ministri tenutosi lo scorso 25 maggio.
PASS DISABILI - Per cominciare, il Governo ha approvato in via definitiva (su proposta del ministro dei Trasporti), un provvedimento di modifica del Regolamento del Codice della strada, prevedendo l'adozione di un modello unico di pass per i disabili conforme al modello comunitario. Si dovrà garantire la riservatezza degli interessati. Era ora che l'Italia si adeguasse, per avere facilitazioni anche in altri Paesi dell'Unione europea.
"LIBRETTO" DI CIRCOLAZIONE - È stato approvato in via definitiva, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato, uno schema di regolamento che prevede l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione nel caso di utilizzo del veicolo per periodi superiori a 30 giorni da parte di soggetti diversi dai proprietari. L'obiettivo è chiaro: si rende più efficace l'applicazione delle sanzioni a carico dei soggetti che sono in concreto i veri responsabili delle infrazioni. In concreto, se Tizio dà a Caio l'auto in uso per più di 30 giorni, questo va segnalato sul "libretto": se un autovelox o un altro apparecchio "pizzica" la vettura mentre infrange il Codice della strada, sarà Caio responsabile della violazione, con possibili conseguenze anche per la sua patente. Anche in questo caso, una norma condivisibile, per combattere i "furbetti" che commettono infrazioni alla guida di macchine altrui.
TARGHE DEI RIMORCHI - Ulteriori disposizioni riguardano l'abolizione della targa ripetitrice per i rimorchi, che d'ora in poi saranno soggetti alla targatura ordinaria prevista per tutti gli altri veicoli. Addio alla targa ripetitrice per autotreni, autoarticolati e roulotte. Fra qualche mese, i rimorchi dovranno avere una propria targacome le auto. Ovviamente, la regola riguarda solo i mezzi di nuova immatricolazione; chi ne ha già, volendo potrà chiedere la reimmatricolazione con la targa tipo auto (ma a pagamento). Occhio, per i piccoli carrelli appendice non cambia niente. Difficile dare un giudizio su questa norma: se si semplifica la burocrazia, è però anche vero che - con un'unica targa - le Forze dell'ordine riusciranno a identificare solo l'intestatario del rimorchio, e non il proprietario della motrice, che può essere diverso.

I tempi di liquidazione dei danni da incidente stradale


Quando si subisce un incidente stradale una delle prima preoccupazioni riguarda i tempi dopo cui si otterrà il risarcimento dei danni, materiali o fisici che siano. La tempistica di liquidazione varia a seconda della dinamica dell’incidente e della presenza o meno di danni fisici; in ogni caso le compagnie son otenute per legge a rispettare determinati tempi. Vediamo quindi quanto ci vuole ad ottenere un risarcimento danni.

Danni ai veicoli

In caso di incidente tra due veicoli italiani identificati e senza danni gravi alle persone coinvolte (inferiori ai 9 punti di invalidità) è possibile ususfruire della procedura di indennizzo diretto che prevede che a liquidare il danno sia la stessa compagnia del danneggiato, la quale si rivarrà successivamente sulla compagnia responsabile. I  questa procedura i tempo di attesa sono di 30 giorni in caso di Cid firmato da entrambe le parti coinvolte, altrimenti di 60 giorni; scaduto il termine la compagnia ha 15 giorni di tempo per effettuare una proposta di risarcimento al danneggiato che avrà la facoltà di accettare o respingere.
Ricordate che in caso di respingimento dell’offerta l’assicurato può far causa all’assicurazione solo dopo avere effettuato il tentativo di conciliazione obbligatoria, ma la cifra offerta dalla compagnia può essere comunque incassata a titolo di acconto.
Nei casi in cui la procedura di risarcimento diretto non può essere applicata è necessario recuperare il verbale dell’incidente redatto dalle forze dell’ordine intervenute e ciò allunga ancor di più i tempi di liquidazione del danno poichè sono necessari 90 giorni se non ci sono feriti coinvolti, altrimenti 120 giorni per ottenere il verbale. Solo dopo l’accertamento delle responsabilità del sinistro avverrà la proposta di risarcimento della compagnia del responsabile al danneggiato/i.

Danni fisici alle persone

Per la liquidazione dei danni fisici ovviamente i tempi sono più lunghi poichè il danneggiato deve attendere la totale guarigione e la visita presso un medico legale della compagnia che accerterà il grado di invalidità permanente fornendo una relazione dettagliata entro 15/30 giorni. Successivamente si passerà al calcolo del danno biologico utilizzando specifiche tabelle: la liquidazione terrà ovviamento conto dell’età del danneggiato, dei punti di invalidità permanente e dei giorni di prognosi risultanti dai certificati medici prodotti durante il sinistro.
I danni fisici vengono liquidati separatamente da quelli materiali, anche se nel caso di coinvolgimento del Fondo Vittime della Strada la liquidazione dei danni avviene in un’unica soluzione.

lunedì 28 maggio 2012

Classe di merito Rca: cosa succede in caso di sinistro con responsabilità non principale?


Capita frequentemente di essere coinvolti in incidenti con responsabilità principale poco chiara, situazione che spesso configura il caso di incidente con concorso di colpa. In questa situazione non viene definito il responsabile principale in quanto esso e’ colui a cui viene attribuito almeno il 51% di responsabilità, mentre nel concorso di colpa essa viene suddivisa al 50 e 50% tra i due veicoli coinvolti.

Malus al superamento del 51% di responsabilità

Cosa succede alla classe di merito in caso di responsabilità non principale o paritaria? Secondo il Codice delle Assicurazioni alla classe di merito, qual’ora all’assicurato non venga attribuita la responsabilità principale del sinistro, non può essere applicato il malus per cui essa seguirà la normale evoluzione come se non fosse avvenuto alcun sinistro. La percentuale di responsabilità ( 50% nel caso di incidente tra 2 veicoli oppure minore se avvenuto tra piu di due veicoli ognuno con il proprio grado di corresponsabilità) viene comunque annotata nell’attestato di rischio e solo al superamento del 51% di responsabilità causato da un successivo incidente con responsabilità anche solo parziale verra applicato il malus al contratto assicurativo.
E’ importante quindi controllare bene il proprio attestato di rischioappena inviato dalla compagnia assicurativa un mese prima della scadenza annuale per evitare brutte sorprese; la classe di merito può peggiorare solo se l’assicurato raggiunge il 51% di responsabilità con uno e più sinistri, altrimenti il malus non deve essere applicato alla classe di rischio.

Obbligo di assicurazione professionale da Agosto 2012, è partita la corsa alla polizza


A partire dal 13 Agosto 2012 la stipula di un’assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi per sarà obbligatoria per tutti i professionisti, come previsto dalla Legge 148/11. Ad oggi le assicurazioni professionali non erano obbligatorie (salvo alcune limitatissime categorie, esempio i commercialisti per il visto di conformità) ma altamente consigliate.

Quali professionisti sono obbligati alla stipula di un’RC professionale?

Rientrano nell’obbligo di assicurazione tutti i professionisti, sia che facciano parte dell’area medica sia di quella tecnica e giuridica quindi: medici, infermieri, assistenti sociali, avvocati, notai,architetti, ingegneri, periti, commercialisti, consulenti del lavoro, etc.; nessuno potrà esentarsi quindi all’obbligo di stipula di una copertura per i possibili danni ai clienti.

Quali cambiamenti sono previsti per i professionisti?

La Legge 148/11 oltre all’obbligo di stipula per tutti i professionisti prevede una nuovo procedura da adottare in sede di incarico, ossia che il cliente venga informato degli estremi della copertura assicurativa che tutela il professionista ma anche il cliente tramite una dichiarazione scritta con indicazione di:
  • Compagnia assicurativa che copre il rischio
  • data di effetto e scadenza della copertura
  • massimale di polizza
L’introduzione dell’obbligo di stipula si rende necessario per tutelare il professionista da eventuali richieste di risarcimento danni e il cliente dai danni a lui arrecati da eventuali errori del professionista.

Assicurazioni professionali e Compagnie

La nuova legge prevede che sebbene tutti i professionisti siano obbligati alla stipula di un contratto Rc, le condizioni contrattuali possano essere scelte liberamente dal cliente con la compagnia che ritiene più adattta oppure esse possono essere contrattate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti direttamente con le compagnie con speciali convenzioni per i propri iscritti.
Non c’è bisogno di dire che le Compagnie hanno visto di buon occhio l’entrata in vigore di questa nuova legge che permette loro di andare a prendere quella fetta di professionisti che ad oggi erano sprovvisiti di polizza professionale. Sarà curioso visionare i dati sull’andamento produttivo in questo settore nel 2012, è certo infatti che noteremo una vera impennata nella stipula di polizze professionali.

I dubbi dei professionisti

Sebbene la maggior parte dei professionisti siano assicurati da anni, questa nuova norma ha suscitato grossi dubbi e timori; sicuramente è buona cosa che tutti i professionisti siano assicurati, sia come garanzia per se stessi che per i clienti, ma questo nuovo obbligo non favorirà l’aumento esponenziale di cause contro professionisti? In molti infatti sono certi che al minimo segnale di scontento del cliente verrà avviata una causa contro il professionista, con la scusa che “tanto c’è l’assicurazione”.
L’obbligo di stipula si un’assicurazione professionale è ormai legge e dal 13 Agosto 2012 dovrà essere applicato da tutti i professionisti; non ci resta altro che aspettare e valutare se sarà stata una scelta azzeccata o meno.

venerdì 25 maggio 2012

Pneumatici: dal 1° novembre obbligo di etichettatura

Pneumatici_new_normativaA partire dal 1° novembre anche gli pneumatici destinati ad autovetture e veicoli commerciali leggeri e pesanti saranno soggetti ad un’etichettatura del tutto simile a quella che già accompagna elettrodomestici e, più recentemente, gli immobili. Se in questi casi la certificazione (in realtà si tratta di un’autocertificazione) riguarda esclusivamente gli aspetti relativi all’efficienza energetica, nel caso degli pneumatici l’approccio della Comunità Europea è molto più “sistemico” andando ad interessare sia aspetti relativi all’efficienza ed al contenimento di consumi ed emissioni, sia aspetti relativi alla sicurezza stradale. I parametri che verranno valutati ed indicati sull’etichetta saranno la resistenza al rotolamento, l’aderenza sul bagnato e la rumorosità prodotta. Il primo parametro influisce su consumi ed emissioni: su una scala valutativa suddivisa in sette classi (da A a G), la differenza di consumo tra il più efficiente ed il meno efficiente a parità di condizioni come temperatura e pressione di gonfiaggio arriva fino al 7,5%. Notevole anche la differenza per quanto riguarda l’aderenza sul bagnato tra un prodotto classificato come “A” ed uno classificato come “F” (in questo caso le classi saranno 6) che viene stimata intorno al 30%. Nella pratica questo significa che un veicolo lanciato ad 80 km/h avrà nel primo caso uno spazio d’arresto inferiore di 18 metri equipaggiato con pneumatici di classe “A”. Il rumore da rotolamento (misurato all’esterno del veicolo) sarà espresso con un valore numerico in decibel e con una rappresentazione grafica di immediata lettura: tre barre nere per prodotti con rumorosità che supera le future normative europee in tema di contenimento delle emissioni sonore (che vanno dai 70 ai 75 db a seconda della misura e della tipologia dello pneumatico), due barre per prodotti che si attestano al di sotto di tale limite di non oltre 3 db ed una barra per i prodotti di oltre 3 db inferiori al valore limite futuro. Importante ricordare che i produttori potranno commercializzare pneumatici etichettati a partire dal 30 maggio, ma che l’obbligo scatterà soltanto a partire da novembre e per gli pneumatici prodotti dopo il 1° luglio 2012.Se da un lato questa normativa aiuta il consumatore a conoscere alcune caratteristiche del prodotto che sta acquistando, dall’altro non deve far dimenticare le innumerevoli caratteristiche tecniche e prestazionali che differenziano uno pneumatico dall’altro anche in funzione del tipo di utilizzo per cui è stato progettato e a parità dei tre parametri presi in esame dalla normativa. Una grande attenzione sarà fondamentale anche sul piano dei controlli: eventuali contraffazioni o utilizzi non corretti andrebbero infatti a discapito sia dei consumatori che delle aziende produttrici rispettose del regolamento che investono risorse per conseguire elevati standard qualitativi e di sicurezza.

mercoledì 23 maggio 2012

Caduta massi: paga chi gestisce la strada


Se un’auto viene colpita da un masso franato dalla montagna, ne risponde chi doveva badare alla sicurezza della strada. Lo ha stabilito la Cassazione.
PERICOLO ROCCE - Immaginate che, su una statale, una frana danneggi un’auto: chi paga? Semplice: chi ha in gestione la strada. Lo ha sancito la Cassazione che con la sentenza 23563 depositata l’11 novembre 2011. Così, è stato respinto il ricorso dell’Anas: il gestore della rete stradale e autostradale italiana sosteneva di non aver responsabilità della caduta dei massi, che provenivano da un terreno privato accanto. La suprema corte ha stabilito, invece, che avrebbe dovuto fare di tutto per prevenire il sinistro, installando le reti di protezione. Nulla conta che il proprietario del fondo adiacente non abbia bonificato il terreno.

I FATTI - Nel 2000, un motociclista percorre l’Aurelia e, vicino a Bordighera, un masso lo colpisce: il proprietario del terreno accanto alla strada e l’Anas vengono condannati al risarcimento dei danni. Quest’ultimo non ci sta e ricorre in Cassazione, ma perde e viene pure condannato a pagare oltre 4.000 euro di spese di giudizio.

lunedì 21 maggio 2012

“Sicurezza stradale verso il 2020: una priorità europea”



International Road Safety Workshop sulla sicurezza stradale a Taranto il 20 giugno
(ASAPS) Organizzato da ClickUtility On Hearth , Dardo Consulting e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto si terrà il 20 giugno 2012 un interessante convegno dal titolo “Sicurezza stradale verso il 2020: una priorità europea”.
In collaborazione con il Ministero dei Trasporti/DGT Sud e Sicilia, la Motorizzazione Civile Automobile Club d’Italia, Automobile Club e Confcommercio di Taranto e con il patrocinio della Provincia, Comune e Autorità portuale di Taranto, i lavori che si svolgeranno presso il Centro Congressi della Camera di Commercio vedranno gli interventi di numerosi professionisti e autorità esperte nel settore che interverranno su argomenti davvero interessanti.
“La sicurezza stradale – scrivono gli organizzatori – è un aspetto inevitabile del trasporto sostenibile che oggi costa ancora troppo alla nostra società, sia in termine di vite umane (i più colpiti, purtroppo, sono ancora i giovani) sia in termini di risorse meramente economiche. Per questi motivi il convegno vuole mettere in luce quali sono le attuali tecnologie, le esperienze, le misure e le politiche al servizio di una maggiore sicurezza stradale”.

Il convegno partirà dal nuovo Libro Bianco dei Trasporti che punta a raggiungere quota “zero” degli incidenti stradali per fare un punto sulle misure per raggiungere gli obiettivi auspicati dalla Commissione Europea.
I temi su cui verterà il convegno saranno: guida sicura avanzata, revisione dei veicoli stradali, formazione dei conducenti, nuovi strumenti per il controllo delle infrazioni, strumenti per i controlli su strada (alcol e droghe), sicurezza delle infrastrutture stradali e direttiva 2008/96/CE e idoneità psico-fisica e linee guida per le Commissioni Mediche Locali.
Visti gli argomenti e la loro importanza sarà certamente un interessante incontro che cercherà di fare chiarezza sui tanti aspetti legati alla sicurezza stradale. 

domenica 13 maggio 2012

Dislivello attorno al tombino: vi spetta il risarcimento


Incidente per il dislivello stradale non segnalato intorno al tombino: azienda idrica e Comune corresponsabili dei danni. Lo ha sancito la Cassazione

Con con la sentenza 7035 del 29 novembre 2011, depositata il 9 maggio 2012, laCassazione (terza sezione civile) inchioda azienda idrica e Comune alle loro responsabilità, come già avvenuto in passato: se si verifica un incidente per il dislivello stradale non segnalato intorno a un tombino, devono pagare i danni al guidatore. Nel caso specifico, un ciclista ha diritto a essere risarcito per un dislivello di sei centimetri.
RICORSO RESPINTO - Gli ermellini hanno respinto il ricorso della società idrica e del Comune di Massa Lubrense (Na) contro la decisione della corte d'appello di Napoli che - nel 2005 - li aveva ritenuti corresponsabili della caduta di un giovane ciclista sul dislivello stradale intorno al tombino (avvenuta nel 1989). Infatti, secondo Piazza Cavour, "l'impossibilità della custodia non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che, posto all'interno della perimetrazione del centro abitato, era adibito al pubblico transito di persone e veicoli". Inoltre, incombe sul Comune, che pertanto ne conserva la custodia, apporre o controllare che l'appaltatore apponga (se in tal senso è il relativo contratto) adeguata segnalazione a tutela della sicurezza degli utenti. Siano questi ciclisti o guidatori di altri veicoli, anche a motore.
LAVORI, QUALI CAUTELE - In particolare, chi compie lavori o la depositi sulle strade deve eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito. Deve inoltre delimitare con opportuni ripari ben visibili gli scavi e gli altri lavori intrapresi. Ha l'obbligo di collocare, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico, un numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e rosse. Vanno mantenuti efficienti, durante la notte o in casi di scarsa visibilità, fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati siano visibili a sufficiente distanza. Se tutto queste misure di sicurezza non vengono adottate, il Comune e l'azienda che fa i lavori pagheranno i danni al veicolo e le lesioni fisiche: il dislivello attorno al tombino non segnalato in modo adeguato è un'insidia.

giovedì 10 maggio 2012

Aci: proposta di legge contro il caro-assicurazioni


Secondo l'Aci, i premi assicurativi potrebbero diminuire fino al 40% se si adottassero per legge le procedure utili a sventare le frodi

Non ha perso tempo, Angelo Sticchi Damiani, neo-presidente dell'ACI, insieme al quale sabato scorso abbiamo premiato le auto più sicure del mercato italiano. Insediatosi al timone dell'Automobil Club il 20 marzo, ha presentato ieri una proposta di legge che, secondo quanto afferma, potrebbe ridurre mediamente del 30% i costi delle polizze assicurative, con punte del 40% in alcune zone d'Italia.
ISPIRAZIONE DA UN LIBRO - L'idea, che prima di essere resa pubblica è stata doverosamente inoltrata al presidente del Consiglio Mario Monti, si basa su un principio del tutto condivisibile spiegato dallo stesso Sticchi Damiani: "Crediamo che oggi sia particolarmente urgente contemperare il diritto dei danneggiati ad avere un equo risarcimento con il diritto degli assicurati ad avere un costo sostenibile per la Rc auto". I contenuti del documento hanno preso spunto da un libro del giornalista di La Repubblica Vincenzo Borgomeo dal titolo Il Libro Nero della Rc Autoconsultabile online gratuitamente. La proposta di legge dell'Aci si articola su quattro punti:
  • obbligo di inoltrare la richiesta di risarcimento da parte dell'assicurato entro 90 giorni dal sinistro, pena decadenza dal diritto di ottenerlo;
  • obbligo di perizia delle cose danneggiate;
  • obbligo di accertamento medico-legale oggettivo in caso di richiesta di risarcimento per danni fisici;
  • in caso di danni alle cose, obbligo di risarcimento in forma specifica, cioè di riparazione del veicolo presso una carrozzeria convenzionata con la compagnia assicurativa.
QUALCHE PERPLESSITÀ - Le proposte Aci  sono sostanzialmente condivisibili, anche se la terza, quella sull'accertamento "oggettivo" dei danni fisici, lascia un po' perplessi i consumatori. Non è ben chiaro, infatti, in quale modo "oggettivo", e quindi con quali esami clinici incontrovertibili, potrebbero essere accertati questi danni, specialmente il famoso colpo di frusta. C'è poi una perplessità generale che riguarda questo punto e anche quelo successivo sui danni alle cose. Per anni, le compagnie sono state accusate di fare poco o nulla contro le frodi assicurative e, in generale, contro l'aumento dei costi dei risarcimenti poiché per loro era meglio pagare senza molte discussioni e poi raddrizzare i conti facendo leva sugli aumenti dei premi. Ora, mediante la proposta Aci (che ha raccolto il plauso di alcune compagnie assicurative) si vorrebbero introdurre per legge le procedure che costituiscono una barriera proprio contro il flagello delle truffe che stanno provocando aumenti insostenibili dei costi i quali, ancora una volta e sempre di più, si riflettono poi sui premi pagati dagli assicurati, in una spirale perversa che sembra non avere fine. Domanda: perché le compagnie non si sono adoperate con maggiore energia anche prima per implementare le stesse procedure, o almeno qualcuna di esse, che oggi approvano se venissero rese obbligatorie per legge?

Frenata lunga? Controllate gli ammortizzatori!


A 50 Km/h la frenata aumenta sino a 2,6 metri se l'auto ha gli ammortizzatori scarichi al 50%

Alzi la mano chi di noi controlla regolarmente lo stato degli ammortizzatori. Beh, se escludiamo i "fissati", siamo in pochi, pochissimi. Eppure gli ammortizzatori sono un componente fondamentale dell'auto. Insieme a freni e pneumatici costituiscono il cosiddetto "triangolo della sicurezza". Purtroppo, però, sono ignorati da gran parte degli automobilisti e i rischi a cui si va incontro non sono certamente dei più trascurabili, specie se il veicolo ha una certa età.
DATI PREOCCUPANTI - Una recente inchiesta ha svelato un quadro preoccupante: oltre il 50%delle vetture circola con ammortizzatori gravemente danneggiati o scarichi. La percentuale, benchè inferiore per le vetture giovani, aumenta in modo significativo con l'invecchiare del mezzo fino ad arrivare al 59% nei veicoli con più di 200.000 Km.
I RISCHI - Ridotta efficienza dei freni ed aumento della distanza di arresto; ridotta efficacia dei sistemi ABS ed ESP; aquaplaning alle basse velocità; maggiori rischi di slittamento su fondo stradale bagnato; riduzione del controllo della vettura in curva nonchè dei tempi di reazione del guidatore sono solo alcuni esempi. Per non parlare del minor comfort, specie durante i lunghi viaggi. Tenneco ha condotto negli anni anche una serie di test comparativi tra veicoli con ammortizzatori usurati al 50% e ammortizzatori efficienti al 100%. I risultati hanno dimostrato che anche a basse velocità, a circa 50 Km/h, la distanza di frenata per un veicolo dotato di ammortizzatori usurati aumenta fino a 2,6 metri rispetto a quella con veicolo con ammortizzatori efficienti e che ciò diventa ancora più importante in presenza di ABS, perché il sistema tende a peggiorare in efficacia quando gli ammortizzatori sono deteriorati.
RACCOMANDAZIONI - Per questo Tenneco Inc., progettista e produttore mondiale degli ammortizzatori Monroe, in vista delle partenze estive, raccomanda a tutti gli automobilisti di controllare lo stato degli ammortizzatori dei loro veicoli. Gli intervalli consigliati sono: controllo ogni 20.000 Km. e sostituzione ogni 80.000 Km. Possibilmente tutti e quattro, oppure in coppia (anteriori o posteriori). La sicurezza del proprio veicolo non deve essere mai trascurata.