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martedì 31 gennaio 2012

Nuove targhe motorini.CICLOMOTORI: RESE NOTE LE SCADENZE PER LA “RITARGATURA”

Com’è noto, l’art. 14, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 ha prescritto che, entro il 13 febbraio 2012, iciclomotori ancora muniti di  contrassegno di identificazione (cd. targhino) e certificato di idoneità tecnicadebbano essere muniti, per poter circolare su strada, delle targhe e del certificato di circolazione previsti dall’art. 97 del codice della strada, demandando a tal fine al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’adozione, con proprio decreto, di apposito calendario.
Sono esclusi dall’obbligo di ritargatura i ciclomotori immessi in circolazione dopo il 14 luglio 2006.
Al riguardo, si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011 è stato pubblicato il predetto decreto, datato 2 febbraio 2011, il quale ha così individuato le scadenze per le operazioni di “ritargatura”:
  • 1) entro il 1° giugno 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “0”, “1”, e “2”;
  • 2) entro il 31 luglio 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “3”, “4”, e “5”;
  • 3) entro il 29 settembre 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “6”, “7”, e “8”;
  • 4) entro il 28 novembre 2011, e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “9” e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera “A”.
Si precisa che gli indicati termini hanno carattere ordinatorio; infatti la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 14, comma 3, della citata legge n. 120/2010 (da € 389 a € 1.559) è applicabile unicamente a decorrere dal 13 febbraio 2012 nei confronti di coloro che circolino con ciclomotori non regolarizzati.Ne da notizia la Direzione Generale della Motorizzazione.

venerdì 27 gennaio 2012

RC Auto, taglio del rimborso fino al 30% per chi chiede di essere risarcito in modo tradizionale

http://www.ania.it/opencms/openmcs/export/sites/default/documenti/870a7457-4341-11e1-b0ae-f3c446ddba06___SOLE24ORE_20_gennaio_Rc_auto_scoraggiato_il_contante.pdf


L’articolo 29 comma 2 del decreto “Cresci Italia ” stabilisce testualmente che “ in alternativa ai risarcimento per equivalente, è facoltà delle compagnie assicurative offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica,
In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30%”.
 
Nello specifico, a partire dal 20/01/2012, la compagnia o l’agenzia proporrà a TUTTI i clienti danneggiati la riparazione presso le CARROZZERIE CONVENZIONATE o in alternativa, se il cliente decide di riparare l’auto in una carrozzeria non facente parte della rete, o accetta una liquidazione in denaro, la compagnia può trattenere il 30%. 

Novità introdotte dal Decreto Liberalizzazioni Cresci Italia per le Assicurazioni RCA

  • Maggiore efficienza per il risarcimento diretto e il risarcimento in forma specifica per scoraggiare il risarcimento in contanti. Viene eliminata la procedura del risarcimento diretto del danno subito dal conducente non responsabile.
  • Introduzione di novità per la repressione delle frodi assicurative. Le compagnie assicurative devono trasmettere ogni anno all’ISVAP una relazione con informazioni dettagliate sui sinistri.
  • Contrasto dei contrassegni falsi grazie alla dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione RC Auto. I contrassegni elettronici potranno infatti essere rilevati dai sistemi di vigilanza fotografica, come le telecamere delle ZTL, quelle installate sulle autostrade, ecc.
  • Sconti sulle Polizze RCA grazie all’introduzione di scatola nera, ispezione sul veicolo, migliori sistemi di controllo per accertamento e liquidazione dei danni in seguito a sinistri.
  • Sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidità derivanti da incidenti.
  • Per una maggiore concorrenza tra le società di assicurazione auto viene introdotto l’obbligo, per gli agenti di proporre i prodotti di più compagnie assicurative (niente più agenti monomandatari).

lunedì 23 gennaio 2012

www.isvap.it - On line gli elenchi imprese abilitate r.c. auto

L’ISVAP ha messo a disposizione di Autorità, utenti e cittadini interessati un nuovo
strumento per controllare se un’impresa italiana od estera è autorizzata ad operare
nei rami della responsabilità civile  auto e/o natanti verso terzi obbligatoria. Per le
imprese autorizzate ad offrire questo tipo di coperture sono stati enucleati infatti
appositi elenchi distinti da quelli relativi alla generalità delle imprese con l’indicazione
di tutti i rami offerti. Un link presente sulla home page del sito www.isvap.it consentirà
l’accesso diretto ed immediato ai medesimi.
Sarà in tal modo possibile per le forze di polizia, per esempio, effettuare controlli e
accertamenti più veloci ed efficaci. I cittadini a loro volta potranno con una semplice
consultazione del sito ISVAP evitare la stipula di contratti con imprese non
autorizzate.
L’innovazione, creando le condizioni per una rapida ed efficace diffusione delle
informazioni, rappresenta un passo ulteriore nella direzione della prevenzione e del
contrasto all’abusivismo e più in  generale al fenomeno delle truffe assicurative.
Ad oggi, nel solo 2011, sono state individuate in Italia ben 35 compagnie fantasma o
non abilitate ad esercitare il ramo contro le 52 dell’intero periodo 2002-2010.

RC AUTO/Scatola nera e lotta alle frodi per ridurre i costi della polizza

Bastone contro le truffe assicurative e carote agli automobilisti che accettano controlli sull’auto assicurata. Questa la filosofia del decreto sulle liberalizzazioni che, da un lato, vuole reprimere le frodi ai danni delle compagnie e dall’altro vuole premiare l’automobilista che accetta la perizia sull’auto (prima di stipulare la polizza) o di mettere la scatola nera sul proprio veicolo. Nel testo, invece, non c’è più la esclusione della procedura di indennizzo diretto per i danni alla persona. Nel decreto si prevede, dunque, che le tariffe saranno ridotte se l’automobilista accetta un’ispezione preventiva del veicolo o se acconsente a che l’assicurazione monti una scatola nera sul veicolo. Contro la falsifi cazione dei tagliandi assicurativi il provvedimento prescrive la dematerializzazione e la loro sostituzione con congegni elettronici o telematici, che consentano un controllo a distanza. La violazione della circolazione con mezzo non assicurato potrà essere rilevata anche con strumenti telematici. In questo caso la violazione sarà contestata, senza obbligo di immediatezza (come avviene con l’autovelox). Sempre per arginare il pericolo di frodi si aggravano le sanzioni per i periti medici, le quali scattano anche per la falsa attestazione di uno stato di invalidità conseguente ad incidente stradale (e non solo come oggi previsto per gli stati di micro-invalidità). Inoltre il provvedimento prevede una estensione del trattamento sanzionatorio anche per i periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose e conseguenti a sinistri con obbligo di risarcimento per l’assicurazione. Innalzata la pena per la frode assicurativa: il minimo diventa un anno (era sei mesi) e il massimo diventa cinque anni (contro gli attuali quattro). Cambierà anche la procedura per ottenere il risarcimento. L’automobilista dovrà tenere a disposizione l’auto per la visita del perito (in caso di danni alle cose) per cinque giorni lavorativi consecutivi. Solo dopo l’auto può essere riparata. Entro quella data la compagnia deve mandare il perito. Se, invece, la riparazione viene fatta prima del termine, l’assicurazione pagherà i danni solo se documentati da fattura. Infine una precisazione: resta fermo il diritto al risarcimento anche quando l’interessato non intende procedere alla riparazione

venerdì 20 gennaio 2012

Assicurazioni.: un chip al posto del tagliando per scongiurare falsi e mancate coperture

I tagliandi assicurativi, complice l’impennata del prezzo del premio annuale da corrispondere alle compagnie, sono vittime di un forsennato tentativo di falsificazione oppure, semplicemente, di mancato pagamento.
Secondo una stima (secondo noi ottimistica) dell’Automobile Club Italiano (ACI) in Italia circa tre milioni di automobilisti circolano sprovvisti di assicurazione.
Una soluzione al problema potrebbe essere introdotta con il decreto liberalizzazioni al varo in questi giorni: un chip al posto del tagliando cartaceo.
Il funzionamento è presto spiegato: al posto del tagliando assicurativo, facilmente fotocopiabile e falsificabile, al detentore di una regolare RCA auto verrà consegnato un sistema elettronico e telematico, leggibile anche dalle strumentazioni presenti sulle strade quali autovelox e rilevatori della rete autostradale e delle zone ZTL.

In questo modo le automobili in circolazione verrebbero immediatamente “lette” nella loro regolarità a livello assicurativo, con la conseguente possibilità di sanzione ma, soprattutto, con il precipuo scopo di far diminuire il numero di coloro che marciano completamente privi di copertura assicurativa.
Il dato diffuso dall’ACI relativo all’elevato numero di “evasori assicurativi” (circa 3 milioni) preoccupa se letto in relazione alla possibilità che gli stessi incorrano in incidenti stradali.

E’ in queste occasioni, infatti, che l’automobilista “moroso” veste i panni del “pirata della strada” e fugge dalle responsabilità su danni a cose o persone solo, o anche, per la paura di possibili gravi sanzioni e conseguenze penali.
Questa novità che dovrebbe essere introdotta dal decreto sulle liberalizzazioni potrebbe dare un respiro diverso alla circolazione stradale italiana già afflitta da troppi problemi legati ad incidentalità e rispetto delle regole: avere la certezza della copertura assicurativa per ogni utente è già un grosso passo avanti in fatto di tranquillità.
Se poi successivamente pensassero di calmierare i prezzi dei premi, allora l’opera sarebbe perfetta

mercoledì 18 gennaio 2012

Sinistro, l'autoaccusa non basta

Se, in seguito a un incidente stradale, viene compilato un modello di constatazione amichevole dell'incidente (in sigla «Cai»), ai fini del risarcimento del danno le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente responsabile del sinistro, soggetto diverso dal proprietario del veicolo assicurato, non costituiscono, in sede processuale, piena prova nei confronti di quest'ultimo e dell'assicuratore, ma possono solo essere liberamente apprezzate dall'organo giudicante. Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile, infatti, il litisconsorzio necessario sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l'assicuratore, mentre fra il conducente e l'assicuratore, così come tra il conducente e il proprietario, si crea un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo.

Lo ha deciso la Cassazione (sentenza 27024/11), in relazione a un sinistro stradale in cui uno degli automezzi coinvolti era di proprietà di un soggetto giuridico diverso dal conducente, sottoscrittore del modello Cai. La questione di diritto era: le dichiarazioni contenute nel modello Cai sottoscritto da entrambi i conducenti hanno efficacia di piena prova nei loro confronti e possono essere liberamente apprezzati nei confronti delle altre parti? I giudici della Suprema corte hanno precisato, in via preliminare, che il responsabile del danno (il proprietario del veicolo assicurato) deve assumere in giudizio la qualifica di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria fra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e, appunto, responsabile) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, per cui il processo deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano.
Chiarito ciò, i giudici di legittimità hanno dunque sostenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo Cai, «resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato», non ha «valore di piena prova nemmeno nei confronti del confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice», dovendosi applicare il terzo comma dell'articolo 2733 del Codice civile, secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, appunto, liberamente apprezzata dal giudice.

Al contempo, secondo la Cassazione, nei confronti del conducente di un automezzo coinvolto nel sinistro che non sia il proprietario del veicolo va applicata la regola (chiarita nella sentenza 10304/07) secondo cui – poiché in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi del citato articolo 2733 del Codice civile, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non ai non confitenti – le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente stesso. Infatti, a norma dell'articolo 2054, terzo comma, del Codice civile, tra il conducente e l'assicuratore, o tra il primo e il proprietario, sussiste solo un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo.

martedì 17 gennaio 2012

Decreto liberalizzazioni: RC auto con RFID e scatola nera

Secondo indiscrezioni nel decreto liberalizzazioni sarebbero presenti novità per RC auto: chip RFID anti-contraffazione e sconti per chi istall

a la scatola nera.

Il decreto sulle liberalizzazioni, firmato dal Governo Monti, potrebbe contenere
qualche novità riguardante il digitale. Secondo indiscrezioni il documento che
sarà approvato il 19 gennaio prossimo potrebbe introdurre novità tecnologiche
anti-truffa. Si parla ad esempio di una soluzione per risolvere il problema delle
assicurazioni RC auto fantasma
Piaga tutta italiana, perché i contrassegni può falsificarli anche un bambino.
E infatti ci sono in giro milioni di furbetti (e vittime di truffatori) che l’assicurazione
non la pagano. Tre milioni, secondo l’ACI. La conseguenza più cruda è che per motivi
apparentemente ignoti tutti noi paghiamo la RC Auto più dispendiosa d’Europa.
Qualcuno sostiene che le compagnie ci marcino e prendano a pretesto le truffe per
rincarare il premio ogni anno. 
RFID per auto
Cosa vuol fare quindi il Governo? Sistemare etichette RFID (Identificazione a 
radio frequenza) nei contrassegni. I tag RFID sono a prova di contraffazione e
possono essere letti a distanza, semmai da autovelox e dal SICVE- Safety Tutor
autostradale. Se il contrassegno è taroccato non c’è scampo e il sequestro del veicolo
garantito.
Sempre sul fronte RC Auto si sta pensando a un forte sconto se l’automobilista accetta
di installare sull’auto una "scatola nera" fornita gratuitamente dalla compagnia di
assicurazioni. La black box funziona più o meno come quella degli aeroplani. In caso di
incidenti, è in grado di fornire informazioni preziose per chiarire dinamica e
responsabilità. È un’opportunità che alcune compagnie prospettano già ai clienti.
Il Governo però chiederà maggiore trasparenza alle assicurazioni, per evitare eventuali,
sottese, fregature.

giovedì 12 gennaio 2012

Premi Rc Auto senza concorrenza

I premi della Rc auto in Italia continuano a essere eccessivamente alti. Le compagnie sostengono che la colpa è dei guidatori troppo imprudenti e delle frodi. In realtà, la pericolosità di neopatentati e automobilisti di alcune aree del paese è ancora tutta da dimostrare. Quanto alle frodi, sono a livelli molto bassi. E allora servono interventi per promuovere una sana concorrenza in un settore pressoché stabile, in cui la maggior parte delle agenzie sono ancora monomandatarie e le poche società straniere non offrono polizze con premi secondo la media europea. Da anni si parla del problema dei premi assicurativi troppo alti, ma la cronaca fornisce chiari segnali che nel mercato Rc auto i prezzi hanno addirittura raggiunto livelli insostenibili per i guidatori.
QUELLE AUTO SENZA ASSICURAZIONE
Se ne è accorta l’Isvap, l’Autorità di vigilanza del mercato, che recentemente ha emesso un provvedimento contro alcune imprese assicuratrici che chiedevano premi annuali fino a 8.500 euro. Queste imprese sono state sanzionate non per la loro eccessiva “avidità”, ma per l’elusione dell’obbligo a contrarre, cioè per il fatto che quei prezzi di fatto significano che si vogliono spingere verso altre compagnie clienti troppo rischiosi, in particolare neopatentati e residenti nel Sud Italia.
Ma il fenomeno dei premi eccessivi va collegato con un’altra notizia di questi giorni: il progressivo aumento di autovetture non assicurate.
Il collegamento si trova nella teoria economica: perfino l’unica impresa operante in un mercato monopolistico deve fare i conti con la domanda di mercato e non può fissare il prezzo al di sopra di quello massimo che i consumatori sono disposti a pagare. A maggior ragione questo avviene in un mercato come quello assicurativo con caratteristiche di oligopolio. E non può essere portata come giustificazione l’eccessiva rischiosità di alcune categorie, vera o presunta come sottolinea la protesta dei guidatori napoletani, poiché in quello assicurativo risulta efficace la pratica dei sussidi incrociati che consente di coprire anche i rischi più elevati.
Dunque la fissazione di premi troppo alti, insieme alla obbligatorietà della copertura assicurativa e alla necessarietà dell’automobile come mezzo di trasporto, spinge alcuni individui a non assicurarsi creando situazioni di illegalità, sia dal lato della domanda che dal lato dell’offerta. Dal lato della domanda, si registra il fenomeno della “evasione assicurativa”, attraverso la falsificazione dei contrassegni, come risulta dall’aumento del numero dei sinistri gestiti dal Fondo vittime della strada. Dal lato dell’offerta, il fenomeno delle “compagnie fantasma”, cioè imprese che operano sul territorio nazionale senza autorizzazione, raggirando i cittadini che finiscono per ritrovarsi non coperti nel momento in cui si verificano i sinistri.
È evidente come il fenomeno dell’incremento dei premi abbia gravi conseguenze e non solo quella di aumentare il peso di una voce importante nel paniere dei nostri consumi. Tanto che il Senato ha recentemente svolto un’indagine conoscitiva dalla quale emerge la richiesta delle compagnie di assicurazione di interventi che contrastino il fenomeno delle frodi e incrementino la sicurezza stradale. Il maxi emendamento proposto alla Bce contiene un intervento per arginare il fenomeno delle polizze fantasma, concedendo alla polizia di incrociare le banche dati delle assicurazioni con i veicoli circolanti.
UN SISTEMA TROPPO STABILE
Da queste proposte appare evidente che si pensa solamente a interventi dal lato della domanda, secondo il convincimento che alti livelli dei premi deriverebbero da comportamenti imprudenti e fraudolenti degli assicurati, che per di più diventano evasori anche in campo assicurativo. Non sarebbero quindi necessari interventi dal lato dell’offerta, ma la realtà è ben diversa.
Prima di tutto esiste la questione della presenza delle frodi, principale giustificazione delle compagnie per l’aumento dei premi. Ebbene, secondo la banca dati costituita dall’Isvap, la media nazionale sarebbe molto bassa (attorno al 2-3 per cento dei risarcimenti) e non lontana dalla media europea. Esiste però un’anomalia: l’Italia è il paese in Europa che presenta la maggior quota di lesioni personali sul totale delle richieste di risarcimento. Probabilmente questo deriva da difetti nel sistema di risarcimento dei danni che lasciano spazio a fenomeni fraudolenti non registrati dalle compagnie. In attesa dei risultati dell’indagine conoscitiva dell’Antitrust sul sistema del risarcimento diretto, le compagnie continuano a proporre di accentuare i controlli “pubblici” delle frodi. Si dovrebbe invece intervenire per imporre alle imprese di affrontare la questione attraverso un ammodernamento dei processi di liquidazione dei sinistri in modo da ottenere una riduzione “in house” delle frodi, nonché la raccolta di dati particolareggiati sul fenomeno per poter prevedere soluzioni anche a livello generale. Un’altra questione è quella relativa all’aspetto distributivo. Non sono stati sufficienti gli effetti derivanti da provvedimenti quali l’introduzione delle agenzie plurimandatarie del decreto Bersani; né quelli che hanno favorito la diffusione del canale distributivo on-line; né l’implementazione del tanto pubblicizzato “preventivatore” dell’Isvap: l’Italia rimane un paese in cui il numero delle imprese operanti è pressoché stabile, in cui la maggior parte delle agenzie sono ancora monomandatarie e in cui le (poche) compagnie straniere non offrono polizze che prevedano premi secondo la media europea, che è di 230 euro contro i 407 dell’Italia secondo dati del Comité Européen des Assurances riferiti al 2008.  Sono dunque necessari interventi che impongano alle imprese di farsi una sana concorrenza che porti il livello dei premi italiani ad abbassarsi. Come già segnalato dall’Antitrust, si potrebbe cominciare con introdurre dei limiti alla cosiddetta interlocking directorship annullando la possibilità che legami troppo stretti tra chi siede nei consigli di amministrazione portino le compagnie ad adottare strategie commerciali comuni. Insomma, anche qui, devono essere fatte quelle riforme liberali di cui hanno bisogno tanti altri mercati nel nostro paese.

mercoledì 11 gennaio 2012

Nel 2011 sulle strade ancora troppe le vittime fra i bambini

Secondo l’Osservatorio il Centauro – ASAPS hanno perso la vita  65 bambini  da 0 a 13 anni (38 femmine e 27 maschi) e 625 sono rimasti feriti  in 541 incidenti significativi.
Ben 45 bambini  erano trasportati (69%), 5 i ciclisti e 14 erano a piedi
Fino a 5 anni la fascia più a rischio con 36 vittime
Nei centri abitati il maggior numero di incidenti e di decessi dei piccoli. 
Il 25% dei bambini sono di origine straniera.
Il tragico e assurdo  incidente a Revine Lago di Treviso nel quale ha perso la vita un bambino di 10 anni ripropone  l’aspetto crudele di questo versante della sinistrosità stradale.
Nel 2011 il più sconfortante degli Osservatori dell’Asaps, quello che raccoglie i dati delle giovani vittime della strada nella fascia cha va da 0 a 13 anni ha registrato 541 incidenti gravi nei quali hanno perso la vita 65 bambini (16 quelli di origine straniera, cioè il 25%) e 625 sono rimasti feriti. Dei 65 bambini deceduti 38 erano femmine e 27 i maschi.
Le vittime sotto i 13 anni registrate dall’ASAPS nel 2010 erano state 59, l’incremento è quindi del 10%.
L’Osservatorio il Centauro-Asaps non ha la pretesa di avere raccolto tutti gli eventi, ma certamente i più gravi attraverso le notizie delle agenzie di stampa e quelle raccolte dai propri 600 referenti sparsi sul territorio nazionale e comunicate alla sede di Forlì. Ricordiamo anche che l’Osservatorio raccoglie solo i dati della fascia d’età che va da 0 a 13 anni.
Delle 65 giovanissime vittime ben 45, pari al 69%, erano trasportate a bordo dei veicoli  e questo aspetto ripropone drammaticamente il tema del fissaggio dei nostri piccoli sui seggiolini. Non si conosce il dato di quante fra queste 45 vittime fossero regolarmente allacciate, anche  se si  può ritenere che una percentuale significativa non fosse trasportata a norma. In particolare nei casi di espulsione dall’abitacolo del mezzo dopo lo schianto.
5 bambini sono stati travolti con la loro bicicletta. 14 erano a piedi per strada. In un caso il bambino era su un ciclomotore. 
Un altro aspetto sul quale l’Asaps richiama sempre la sua attenzione è la tipologia stradale dove sono avvenuti gli incidenti. Sono le strade delle aree urbane quelle più a rischio. Ben 336 dei 541 incidenti, (62%) sono avvenuti nei centri abitati. E non si pensi che si tratti di quelli meno gravi. Infatti nei centri abitati si sono contati fra i piccini 27 morti (41%) e 364 feriti (67%).
Sulle strade statali e provinciali gli incidenti sono stati 128 (23,6%) e hanno causato 20 morti (31%) e 162 feriti (26%). In 36episodi non è stata indicata la tipologia della strada.
Appena 41 gli episodi sulla rete autostradale che hanno causato però 13 decessi (20%) mentre  49 bambini hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari (7,8%).
Fra le più giovani vittime della strada il maggior numero si conta fra i piccolissimi. Infatti nella fascia d’età cha va da 0 a 5 anni l’Osservatorio ha registrato 36 decessi (55%), 17 i lenzuoli bianchi (26%) nella fascia che va da 6 a 10 anni,  11 in quella da 11 a 13 anni (17%). Per una vittima non è stato possibile fissare l’età.
In 12 incidenti il conducente del veicolo coinvolto è risultato ubriaco o drogato. Sono stati invece 38 gli incidenti causati da pirati della strada.
Le regioni che segnano il più elevato numero di  incidenti con  bambini sono la Lombardia con 109, segue l’Emilia Romagna con 70 e il Veneto con 55

Invece le regioni che contano il più elevato numero di decessi per incidenti ai più piccoli sono la Lombardia e la Sicilia  con11 vittime (in Sicilia 3 incidenti con 2 bambini morti ognuno) il Veneto con 7,  il Lazio con 6 e infine   la Campania  con 5 e la Calabria  con 4.

L’ASAPS insiste nel ricordare che ogni volta che un bambino perde la vita sulla strada, a parte eventi assurdi e particolari come quello di Treviso, la responsabilità è sempre di un adulto che non ha rispettato le regole (velocità, alcol, uso seggiolini) o di un adulto che non lo ha vigilato.

lunedì 9 gennaio 2012

Responsabilità da sinistri stradali – Presunzione di colpa nel caso di scontro tra veicoli – Prova liberatoria – Efficacia causale assorbante della condotta di uno dei conducenti nella determinazione del danno – Relativa dimostrazione – Idoneità – Sussistenza

(Cass. CIV., sez. III, 10 marzo 2006, n. 5226)
In tema di scontro di veicoli, ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso col comportamento dell’altro conducente.