studio in SONDRIO - via Brigata Orobica 45 - Tel 0342 514762 peritosalini@gmail.com

venerdì 24 febbraio 2012

Caro Dott. Monti, ...

Caro Dott. Monti, 
(mi permetta di definirla "caro", visto quante tasse sto pagando grazie a Lei) sono un comune cittadino italiano, del Polesine, che la prega di intervenire per una brutta situazione che lei certo può risolvere. 

Due mesi fa ho acquistato una nuova auto, e mi sono recato dal mio Agente Groupama (mi segue da vent'anni) per la nuova polizza RCA con l/F e kasko; stavo per concludere il contratto, quando lui mi sottopone inspiegabilmente altre due polizze della concorrenza, di cui una, della Reale Mutua, più conveniente della sua."Va bene", dico io, "allora fammí quella", ma lui non può, perché la Reale non dà plurimandati; allora gli suggerisco di fare un accordo con quel suo collega, per vendere anche le sue polizze, ma mi spiega che la legge lo proibisce;"ma come?" trasecolo "se va bene a me consumatore, e a voi due Agenti, e se non nuoce o nessuno, perché dovrebbe essere proibito?!", lui scuote la testa in silenzio, e mi suggerisce onestamente di andare dal collega Reale (che brava personcina! Faccio proprio bene a fidarmi di lui). L'Agente Reale però, mentre sto per concludere il contratto, mi sottopone anch'egli, altrettanto inspiegabilmente, altri due preventivi, e mi fa capire che quello Axa è più conveniente del suo, e per gli stessi motivi già detti mi suggerisce di andare all'Agenzia Axa a fare la polizza. Bene. E invece no, perché anche l'Agente Axa mi illustra due altri preventivi, suggerendomi di andare alla Liguria, che ha un buon prodotto a basso costo. Ma era ormai sera, e decido di rimandare il tutto all'indomani. ll giorno dopo mi rimetto in marcia, deciso a non tornare a casa se non assicurato come si deve... 

Ieri (dopo due mesi di ricerche, 121 agenzie visitate nella regione, tre borsoni di documenti e preventivi, milleduecento firme su fogli e foglietti, trecentosei chilometri percorsi, i piedi e le dita piagate, l'emicrania cronica, 38 giorni di ferie utilizzate, ventotto pranzi fuori casa per ottimizzare il tempo, seicento euro di penale pagate al concessionario per non aver ritirato l'auto nei termini pattuiti), alla fine, esasperato, confuso, attonito e stremato ho preso una storica decisione: ho telefonato al mio maledetto Agente Groupama dicendogli " domani torno da te, e fammi 'sto cazzo di polizza, costi quel che costi!" 

Oggi quindi, ho finalmente avuto l'anelato contratto; prima della firma il mio Agente ha tirato fuori due preventivi più alti dei suoi (dice che ha dovuto cercarli tutta la notte...), ma alla fine sono uscito dall'Agenzia con la polizza; barcollante, ma felice! 
Tutto risolto? No. Perché quando sono andato dal concessionario, questi candidamente mi fa: "ma poteva dirmelo che aveva problemi con la polizza, le avrei fato un mio preventivo, più naturalmente altri due!" E' stato a quel punto che gli sono saltato al collo e l'ho azzannato come un lupo famelico. 

mercoledì 22 febbraio 2012

Liberalizzazioni: approvati gli emendamenti sull'RC auto

Sono stati approvati ieri alcuni emendamenti presentati in commissione Industria al Senato e che riguardano le liberalizzazioni e l'Rc auto.
Sconti sull'Rc auto per chi monta in auto dispositivi ''in grado di rilevare l'idoneità psicofisica del guidatore, anche con riguardo alla misurazione del tasso alcolemico'', ovvero a chi monta la scatola nera o strumenti equivalenti a bordo.
Stop anche alle lesioni permanenti, per i danni biologici lievi che non possono essere verificati, secondo quanto prevede l'emendamento presentato da Maria Ida Germontani (Terzo polo) e approvato in commissione. Il provvedimento stabilisce che ''le lesioni di lieve entità, che non saranno suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento permanente''. Stretta sulle frodi alle assicurazioni con pene fino a 5 anni di carcere. La proposta di modifica, presentata da Enzo Ghigo (Pdl), eleva le sanzioni, che attualmente vanno da 6 mesi a 4 anni, portandole da uno a 5 anni. La norma interessa chi ''al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo'' da parte dell'assicurazione ''distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione relativi al sinistro''.
Viene, invece, cancellata dal dl liberalizzazioni la norma che consentiva alle assicurazioni di rimborsare solo il 30% a chi decide di farsi riparare la propria auto dal carrozziere di fiducia.

martedì 21 febbraio 2012

Cannabis al volante, attenzione raddoppia il rischio di incidenti



Che guidare sotto l'effetto di un cannone di cannabis fosse rischioso lo sapevamo, ma finora il pericolo non era mai stata quantificato. Ci han pensato i ricercatori della Dalhousie University di Halifax, in Canada, dimostrando che fumare marijuana raddoppia il rischio di incidenti alla guida.

La ricerca (la prima a concentrarsi esclusivamente sull'uso della maria, considerato separatamente degli effetti dell'alcol e di altre sostanze stupefacenti) è stata pubblicata sul British Medical Journal ed è il frutto della revisione di nove studi, tutti condotti su strade pubbliche, effettuati su un totale di circa 49.411 guidatori entro tre ore dall'assunzione della droga leggera. Dai dati è emerso che tale condizione psicofisica aumenta quasi del doppio le probabilità di schiantarsi contro un muro o un guard rail o di andare addosso a un malcapitato qualsiasi, e che il rischio è ancora più alto se il guidatore ha meno di 35 anni.

La canapa è la droga illegale più diffusa a livello mondiale e secondo gli esperti la sua pericolosità per il conducente dipende dal fatto che essa rallenta le abilità motorie più elementari, danneggiando i riflessi e rendendo il guidatore, che per definizione dovrebbe essere sveglio e scattante, mezzo addormentato.

Conclusioni, quelle dei ricercatori canadesi, che diventano preoccupanti se confrontate con la realtà dei fatti. Negli Stati Uniti, ad esempio, ben un ragazzo su sei ammette di aver guidato almeno una volta sotto l'influenza della cannabis, usata tuttavia meno frequentemente dell'alcool.

Gran parte degli studi sul rapporto tra guida e droghe leggere sono però finora stati condotti negli anni 1970, con risultati talvolta equivoci (poche, ad esempio, le ricerche che han preso in considerazion le donne e rudimentali i simulatori di guida). Per sostituire i vecchi dati con altri più nuovi e attendibili, gli istituti di ricerca di tutto il mondo negli ultimi 30 anni si sono dati da fare, anche alla luce del fatto che la potenza delle sostanze in circolazione è progressivamente aumentata, di pari passo con la velocità e il numero delle macchine.

Uno studio dell'Olin Neuropsychiatry Research Center di Hartford pubblicato sul Journal of Psychoactive Drugs si è ad esempio concentrato sui sei effetti principali della cannabis sulle capacità di guida, utilizzando però simulatori realistici e avanzati. Sottoponendo a test pratici 85 soggetti, 35 dei quali donne, i ricercatori hanno notato che i volontari che avevano assunto la droga non mostravano alcuna differenza rispetto ai soggetti sobri, se non per il fatto di guidare più lentamente. Conclusioni, dunque, diametralmente opposte a quelle raggiunte dai colleghi canadesi.

Un'altra ricerca inglese del Transit Research Laboratory, ha indagato in modo analitico gli effetti dell'uso di cannabis al volante, basandosi su tutta la letteratura scientifica scritta e pubblicata in materia a partire dal 1994. Dai risultati è emerso che la categoria più a rischio è quella dei maschi giovani, tra cui il consumo di cannabis è diffuso così come quello di alcolici, e tra cui, soprattutto, è elevato il livello di inesperienza. A conclusioni simili sono giunti inoltre monitoraggi e studi condotti dai governi di Australia, Regno Unito, Nuova Zelanda e Stati Uniti. ?
E in Italia, com'è la situazione? Basta dare un'occhiata ai dati della sola regione Toscana per capirlo. Dal recentissimo studio Edit (Epidemiologia del determinanti dell'infortunistica stradale in Toscana) condotto dall'Ars (Agenzia Regionale di Sanità) su 5.000 teenagers delle scuole superiori delle Toscana, risulta che il 36,4% degli studenti (il 40,5% dei maschi e il 31,9% delle femmine) dichiara di aver utilizzato almeno una volta nella vita una sostanza stupefacente e il 12,5% dei guidatori abituali di aver guidato almeno una volta, nei 12 mesi precedenti l'indagine, sotto l'effetto di droghe leggere.

La guida sotto l'effetto di cannabis e altre droghe è inoltre tra le prime cause di pirateria stradale. Secondo i dati dell'Associazione sostenitori amici della Polizia stradale (Asaps), nel 2011 gli episodi di pirateria sono aumentati del 45% rispetto all'anno precedente, passando da 585 a 852, con una crescita anche del numero dei morti (+29%, da 98 a 127) e dei feriti (+33%, da 746 a 995). Nel 35% dei casi di pirateria mortale chi guidava aveva bevuto e nel 12,5% aveva assunto sostanze stupefacenti. A farne le spese, come spesso accade, i più deboli: tra i 127 morti totali, 72 pedoni e 16 ciclisti. L'11% minorenni.

La legislazione italiana tuttavia non fa sconti a chi guida e fa danni in stato alterazione psicofisica. In caso d'incidente, la recidiva per droga pesa molto ai fini della valutazione della pena: l'ultima sentenza della Cassazione (quarta sezione penale), n. 2397 del 13 dicembre 2011, depositata il 20 gennaio 2012, stabilisce infatti chi ha già subìto multe per guida in stato alterato (ed è cioè recidivo), se causa un incidente rischia la condanna anche per gli spinelli del giorno prima. ??

lunedì 20 febbraio 2012

La terza via dei periti, correggere la norma

Le associazioni di categoria dei periti auspicano correttivi all’articolo 29 nella direzione di una maggiore libertà di scelta del consumatore
Abrogazione o correzione del comma 2 dell’articolo 29 e introduzione di un nuovo comma 3 in cui si ribadisce «la facoltà del danneggiato di richiedere all’assicuratore il risarcimento in forma specifica». È la terza via per cambiare la controversa norma sul risarcimento in forma specifica prevista dal decreto Liberalizzazioni in discussione in questi giorni al Senato per la sua conversione in legge. A proporla sono AICIS (Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale) e SNAPIS (Sindacato Nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale) che interpretano positivamente le intenzioni del Governo rispetto all’apertura del mercato ma non mancano di fare le pulci al testo degli articoli inerenti materie di loro competenza. Tra tutte, il famigerato articolo 29.
«Risulta immediatamente evidente che mentre secondo l’articolo 2058 del Codice Civile è il danneggiato che “può richiedere la reintegrazione in forma specifica”, nel testo proposto diventa l’assicuratore ad avere la facoltà di proporre detto tipo di risarcimento – spiegano in una nota AICIS e SNAPIS -. Pur non avendo pregiudizialmente nulla in contrario alla “facoltà di proposta” in capo alla compagnia, che riteniamo debba essere comunque regolato contrattualmente con la previsione di specifico sconto, riteniamo che la problematica dell’equilibrio tra i diritti doveri dell’assicuratore ed i diritti doveri del danneggiato sia da valorizzare». E il giudizio delle associazioni è netto: «L’attuale formulazione è invece in contraddizione con i principi generali del codice civile in materia di risarcimento, risulta vessatoria e fortemente penalizzante nei confronti del danneggiato».
Il pericolo numero uno che i periti individuano in questa formulazione del testo è da una parte la non libertà di scelta da parte del consumatore e la messa a rischio delle carrozzerie indipendenti, dall’altro il pericolo che a essere penalizzata sia la qualità dell’intervento di riparazione presso le carrozzerie convenzionate, sempre più strangolate dalle imposizioni tariffarie delle compagnie assicuratrici.
Ecco dunque la proposta: «Riteniamo che la penalizzazione del 30%, qualora non venisse abrogata, come auspichiamo, si debba esplicitamente riferire ai costi medi di mercato Iva compresa nella zona dove la riparazione dovrebbe effettuarsi e debba essere certificata dalla valutazione di un Perito. Riteniamo inoltre che dovrebbe essere rispettato il diritto del danneggiato alla scelta diretta del proprio riparatore, da considerarsi richiesta ex art 2058 del codice civile, nel qual caso l’obbligo di “garanzia diretta” non potrà più ricadere in capo all’assicuratore. AICIS e SNAPIS propongono pertanto, oltre alla indispensabile modifica, cassazione o correzioni del comma 2, l’introduzione di un comma 3 all’art 29, che stabilisca la facoltà del danneggiato di richiedere all’assicuratore il risarcimento in forma specifica, lasciandogli a disposizione il veicolo presso il proprio riparatore di fiducia, al fine di effettuare la verifica dei danni e degli interventi necessari per il ripristino, in contraddittorio con questi, secondo il principio del ripristino ex ante nel miglior rapporto qualità prezzo».

martedì 14 febbraio 2012

vecchio targhino, circolazione dei ciclomotori non regolarizzati

Si informa che i ciclomotori e le microcar gia' circolanti muniti ancora del contrassegno di identificazione (il vecchio targhino) dovranno obbligatoriamente essere ritargati entro e non oltre la data del 12 febbraio 2012.
A far data dal 13 febbraio 2012 la circolazione dei ciclomotori non regolarizzati sara' punita con la sanzione da euro 389 a euro 1.559.
La regolarizzazione e' effettuabile presso gli uffici della motorizzazione civile o presso un'agenzia abilitata ai servizi motorizzazione.

martedì 7 febbraio 2012

Ciclomotori immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006. Obbligo di conseguire il certificato di circolazione e la targa entro il 12 febbraio 2012 (legge n. 120/2010) – Permanenza dell’obbligo a contrarre a carico delle imprese di assicurazione.

LETTERA I.S.V.A.P. SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE
Roma 1 febbraio 2012

1 - Il prossimo 12 febbraio 2012 scade il termine, previsto dall’art. 14, comma 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, entro il quale i ciclomotori immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006 devono provvedere alla regolarizzazione, sostituendo la targa mobile (cd. targhino) con un certificato di circolazione ed una targa fissa, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 1, del d. lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada).  
 Decorso tale termine, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 389 a euro 1.559 (art. 14, comma 3, legge 120/2010).
 2 - In relazione a tale obbligo, sono stati sollevati dalle imprese di assicurazione dubbi circa la possibilità di assicurare, dopo la data del 12 febbraio 2012, ciclomotori non regolarizzati, ritenendo non più possibile continuare ad assicurare tali veicoli sulla base del telaio, essendo divenuta obbligatoria, ai sensi della citata legge 120/2010, la targa fissa, quale univoco strumento di identificazione.
3 - Al riguardo questa Autorità ritiene che permanga a carico delle imprese l’obbligo, ai sensi dell’art. 132 del Codice delle Assicurazioni, di assicurare i ciclomotori non regolarizzati.
Non si ritiene, infatti, che l’intervenuta modifica normativa relativa agli obblighi di regolarizzazione possa determinare effetti sotto il profilo assicurativo, ed in particolare il venir meno dell’obbligo, per i proprietari dei ciclomotori, di coprire il rischio derivante dalla circolazione e, conseguentemente, dell’obbligo per  le imprese di offrire la copertura assicurativa.
 
In base all'art. 122 del Codice delle Assicurazioni, infatti, tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’art. 2054 del Codice civile e dall’art. 91, comma 1, del Codice della Strada. A tale obbligo corrisponde in modo speculare e funzionale quello previsto dall’art. 132 del Codice delle assicurazioni che impone alle imprese di accettare le proposte per l’assicurazione obbligatoria presentate, secondo le
condizioni di polizza e le tariffe preventivamente stabilite.
 Nessuna delle situazioni di rischio per i terzi danneggiati ricollegabili alla circolazione deve quindi restare esclusa dall’obbligo della prestazione assicurativa, non essendo possibili restrizioni legate a vicende che incidono solo sulla legittimazione amministrativa alla circolazione (nel caso di specie ottenimento della targa e del certificato di circolazione).
 
Si conferma pertanto la sussistenza dell’obbligo a  contrarre anche in relazione ai ciclomotori immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006 che non avessero provveduto alla regolarizzazione entro la data del 12 febbraio 2012.