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mercoledì 26 febbraio 2020

Ruolo dei Periti Assicurativi: Comunicazione di indirizzo di Posta Elettronica Certificata

Si rammenta che l’art. 16, comma 7, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2009 n.2, ha previsto che "i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro 1 anno dall’entrata in vigore della presente Legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo PEC".
Ad oltre 10 anni dall’emanazione della suddetta normativa, risulta che alcuni Periti Assicurativi iscritti al Ruolo ne sono ancora sprovvisti.
Pertanto, si invitano i suddetti Periti Assicurativi a dotarsi di un in indirizzo di Posta Elettronica Certificata  comunicandolo contestualmente al gestore del Ruolo.
Si ricorda, altresì, che i Periti Assicurativi che svolgono attività di C.T.U. presso i Tribunali sono già obbligati a comunicare a quest’ultimi la propria P.E.C., senza la quale non potrebbero registrarsi al REGINDE (istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia) né inviare documenti e relazioni inerenti la propria attività.