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domenica 26 aprile 2015

Riforma Rca: per il risarcimento servirà la fattura del carrozziere

Tra le novità del Ddl Concorrenza, che in questi giorni inzia il suo iter alla Camera, sbuca l’obbligo di mostrare la fattura del carrozziere per ottenere il risarcimento. L’automobilista viene spinto ad affidarsi al “risarcimento per equivalente”

Tra le norme del Ddl Concorrenza, che in questi giorni sta per iniziare il suo iter alla Camera, sbuca l’obbligo di mostrare la fattura del carrozziere per ottenere il risarcimento dell’incidente stradale.
In pratica le compagnie assicurative, per evitare che un automobilista incidentato presenti preventivi gonfiati, subordineranno il pagamento del danno alla presentazione del relativo documento fiscale.I preventivi, da quanto sembra di capire, sarebbero quindi “banditi”, con le conseguenze che ciò comporta. Nel caso (legittimo) in cui il carrozziere non voglia rilasciare la fattura prima di aver ricevuto il pagamento per la riparazione effettuata, il danneggiato sarà infatti costretto ad anticipare l’esborso ancor prima di ottenere il risarcimento dell’assicurazione, con il rischio tra l’altro di non vedersi risarcita tutta la somma versata
La normativa stabilisce inoltre che anche in caso di cessione del credito per l’importo dovuto per la riparazione del mezzo incidentato, la liquidazione del danno sarà comunque condizionata dalla presentazione della fattura emessa dal riparatore. Il che mette dunque forti ostacoli allo strumento della cessione del credito al carrozzerie.
L’automobilista viene invece spinto a sottoscrivere una polizza aggiuntiva che contenga l’obbligo, in caso di incidente, di affidarsi al cosiddetto “risarcimento per equivalente”, che viene effettuato da tecnici fiduciari della compagnia qualora il costo di riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene danneggiato. Lo sottoscrizione di tale polizza determina uno sconto sul premio annuale.
ww.carrozzeria.it

lunedì 13 aprile 2015

INDENNIZZO DIRETTO OBBLIGATORIO ANCHE PER FONDO PER LE VITTIME DELLA STRADA

Giudice di Pace Fermo, sentenza 06.02.2015  
Con la presente sentenza il Giudice di Pace di Fermo, si trova a dirimere una controversia insorta in materia di infortunistica stradale, in cui viene citato per il risarcimento diretto il Fondo Garanzia Vittime della strada affinché provveda alla liquidazione degli stessi provocati dal responsabile del sinistro, senza che possa esimersi dal procedere stando al combinato disposto degli artt. 149 e 283 del Codice Assicurazioni.
In questa sentenza il giudice di Pace di Fermo analizza le eventualità che scaturiscono in costanza di sinistro al fine di stabilirne la responsabilità e tutte le implicazioni relative al risarcimento danni previo richiesta diretta. Prodromica ad ogni tipo di valutazione è l'analisi della dinamica e punto cardine per la definizione della responsabilità e per l'obbligo di risarcire è la lettura degli artt. 149 e 283 in combinato disposto, del Codice Assicurazioni.
La norma di cui all'art. 283 afferma che il Fondo Garanzie Vittime della strada è tenuto a risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, ma non lascia intendere che sia esonerato dal provvedervi in caso di risarcimento diretto se a tale norma raccordiamo la lettura dell'art. 149, dal quale si apprende che se viene presentata richiesta di risarcimento diretto il Fondo è obbligato a provvedervi, salvo poi a regolare autonomamente i rapporti con la società assicuratrice , del responsabile del sinistro detto anche danneggiante, per la quale interviene.
Inoltre, laddove l'impresa di assicurazione del danneggiato sia posta in liquidazione amministrativa, il giudizio continuerà nei confronti del commissario liquidatore e dell'impresa designata. Conferma ulteriore della legittimità dell'obbligo in capo al Fondo Garanzia di provvedere alla liquidazione del risarcimento diretto, lo si desume anche dall'art. 1 del medesimo Codice,  in cui si dispone che normalmente il responsabile del danno va citato solo in tre casi, e che sono  rispettivamente quando il veicolo responsabile del sinistro non abbia copertura assicurativa, oppure quando il veicolo sia stato spedito in Italia da altro Stato in cui risulti  essere responsabile di un sinistro nello stesso periodo o in ultimo quando il sinistro sia causato da un veicolo con targa diversa o non corrispondente.
Liquidabile sarà anche il danno da fermo tecnico, come affermato da Cassazione civile 23916/2006, conformemente al principio giurisprudenziale  che stabilisce che il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di ricondurre il patrimonio del danneggiato nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato se non fosse intervenuto l'evento lesivo.

http://www.altalex.com/index.php?idnot=70490



domenica 5 aprile 2015

Legge di Stabilità 2015 - Bollo veicoli ventennali (NIENTE ESENZIONE)

Bollo auto storiche, niente esenzione !
Leggi regionali abrogate, decide il MEF.
Le leggi regionali che disponevano l’esenzione del bollo auto per i veicoli ultraventennali (ma non ultratrentennali) sono incompatibili con la legge statale e devono pertanto ritenersi abrogate.
Lo dispone la risoluzione delle Finanze n. 4/DF dell’1/4/2015.
Facciamo un passo indietro e ripercorriamo la querelle sul bollo auto storiche che nasce dall’art. 1, comma 666, della legge 190/2014 che ha abrogato i commi 2 e 3 dell’art. 63 della 342/2000 dove si disponeva l’esenzione dal pagamento del bollo auto storiche a decorrere dall’anno in cui si compiva il ventesimo anno dalla loro costruzione.
Da qui, il caos: essendo (teoricamente) il bollo auto storiche una legge regionale, diverse regione avevano puntato sulla autonomia impositiva ritenendo valida l’applicazione delle proprie norme regionali che prevedevano ancora l’esenzione; altre, invece, addirittura avevano approvato leggi di reintroduzione dell’esenzione.
A dirimere una volta per tutte la questione ci ha pensato il MEF, che stabilisce:
la tassa automobilistica (bollo auto) non può ritenersi tributo proprio della regione (Corte Cost. sent. 296/2003; 311/2003; 455/2005; 451/2007);
la disciplina di dette tasse rientra nell’ambito della sfera di competenza esclusiva dello Stato, in materia di sistema tributario di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, (Corte Cost. sentenze 97/2013; 26/2014);
le tasse automobilistiche rientrano tra i “tributi propri derivati”, cioè quelli “istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni”.
In virtù di quanto sopra, la regione:
non può modificarne il presupposto ed i soggetti d’imposta (attivi e passivi);
può modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell’art. 24 del dlgs 504/92 (tra il 90 ed il 110% degli importi vigenti nell’anno precedente);
può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non può escludere  senzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale (Corte Cost. sentenza 288/2012).
In definitiva, se da un lato il legislatore è libero di intervenire sul bollo auto, le regioni non possono che agire entro il perimetro dettato dalla legge statale. Le leggi regionali in materia di bollo auto storiche devono ritenersi abrogate: tutti i possessori di auto storiche con meno di 30 anni di età devono pagare.

Insidia stradale: Cassazione chiarisce come ripartire l'onere della prova

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione VI (sottosezione III), n. 1896 del 3 febbraio 2015 interviene in materia di danni da insidia stradale, con particolare riferimento alla responsabilità da cose in custodia della Pubblica Amministrazione.
La pronuncia, con sinteticità davvero apprezzabile, chiarisce una volta di più un principio di ordine generale inerente alla distribuzione tra le parti dell’onere della prova, nell’ambito della fattispecie speciale di responsabilità disciplinata dall’art. 2051 c.c.
I Giudici di Piazza Cavour, in particolare, precisano che la prova del caso fortuito – che consente l’esonero da responsabilità risarcitoria e che si identifica in un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cose e l’evento lesivo – incombe al custode, ma presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
La natura oggettiva (o ‘semi-oggettiva’) della responsabilità da cose in custodia, ricorrendo i presupposti per l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., esonera il danneggiato dalla prova soltanto dell’elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita. Solo allorché tale onere sia stato assolto, incomberà a parte convenuta dimostrare il caso fortuito, nei termini sopra specificati, ai fini della liberazione dall’obbligazione risarcitoria.
Il principio giuridico in esame, lungi dal costituire una questione squisitamente dogmatica, è destinato ad assumere un rilievo determinante nelle applicazioni pratiche, in cui non di rado i passaggi logici testé richiamati tendono ad essere travisati e soprapposti tra loro.
È erroneo, in particolare, l’assunto in base al quale l’affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l’onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto in corrispondenza di una anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta ‘insidia’, riferendo per ciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito.
Il danneggiato, invece, è tenuto a fornire positiva prova anche il nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l’attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell’intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può per definizione essere predicato.
La oggettiva pericolosità (c.d. “insidiosità”) della res, avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, costituisce oggetto dell’indagine sul nesso di causalità e, quindi, è riconducibile all’ambito della prova che grava sul danneggiato, la quale a sua volta costituisce un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui sarà poi onerato il custode.

fonte http://www.altalex.com/index.php?idnot=70441