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venerdì 24 aprile 2020

sospensione dei termini per il pagamento della tassa automobilistica

elenco delle regioni che a seguito dello stato emergenziale dovuto alla pandemia COVID-19 hanno disposto la sospensione dei termini per il pagamento della tassa automobilistica in scadenza. Di seguito l'elenco aggiornato al 24/04/2020 - Regione Lombardia, dal 8 marzo al 31 maggio 2020; - Regione Emilia Romagna, dal 1° marzo al 30 aprile 2020; - Regione Piemonte, dal 1° marzo al 31 maggio 2020; - Regione Campania, dal 24 marzo al 31 maggio 2020: - Regione Toscana, dal 1° marzo al 31 maggio 2020; - Regione Lazio, dal 3 marzo al 31 marzo 2020; - Regione Umbria, dal 1° marzo al 30 aprile 2020; - Regione Marche dall'8 marzo al 30 giugno 2020; - Regione Abruzzo, dal 8 marzo al 31 maggio 2020; - Provincia Autonoma Bolzano dal 1 marzo al 31 maggio 2020. I versamenti dovuti nei periodi di sospensione possono essere effettuati senza sanzioni e interessi entro il 30 giugno 2020.

sabato 18 aprile 2020

LA NORMATIVA RC AUTO NEL DECRETO CURA ITALIA

PANDEMIA: IL DECRETO CURA ITALIA MODIFICA LA NORMATIVA RC AUTO


Come noto a tutti, la pandemia da COVID 19 ha impegnato il Governo all’emissione di una serie consecutiva di Decreti Legge, entrati in vigore immediatamente, che hanno sconvolto le nostre abitudini di vita, e non potevano non riguardare anche il mondo delle assicurazioni.

In primo luogo l’attività assicurativa in senso lato è stata classificata “servizio essenziale”, e come tale non ha subito le restrizioni conseguenti alla dichiarata quarantena.

In particolare, il cosiddetto decreto “Cura Italia” (Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18) ha parzialmente emendato alcune norme che regolano l’assicurazione obbligatoria per la RC Auto.

In primo luogo l’art. 125 del citato decreto ha stabilito che, a valere fino a tutto il 31.07.2020, alla scadenza naturale del contratto di polizza RC Auto, la copertura assicurativa è garantita per ulteriori 30 giorni, anziché 15 giorni, per consentire all’assicurato di provvedere al rinnovo della polizza stessa (con la medesima compagnia, oppure con altra diversa).

Inoltre, sempre a valere fino al 31.07.2020, i termini posti a carico dell’impresa di assicurazione per formulare l’offerta di risarcimento (o comunicare i motivi del diniego) sono prorogati di ulteriori 60 giorni.

Conseguentemente, per i soli danni materiali il termine è aumentato a 90 giorni, ove il modello di constatazione amichevole d’incidente sia sottoscritto da entrambi i conducenti, ed aumentato a 120 giorni ove il modello stesso sia sottoscritto da uno soltanto dei conducenti.

Per quanto riguarda i danni alla persona ed i sinistri mortali il termine in parola è aumentato a 150 giorni.

Anche l’IVASS, con provvedimento datato 23 Marzo 2020, ha provveduto ad allungare i termini per la gestione dei reclami, stabilendo che le imprese di assicurazione sono tenute a dare riscontro ai Reclami stessi entro 75 giorni (anziché 45 giorni).

Infine, segnaliamo che numerosi studi medico legali hanno sospeso le visite in ambulatorio, preferendo svolgere l’accertamento medico legale, soprattutto per le lesioni di lieve entità, formulando un “parere su atti” (ovverosia limitandosi all’esame della documentazione cartacea prodotta: certificazioni ed esami diagnostici), rinviando a data da destinarsi le visite medico legali per i casi più gravi.



A cura di: Dott. Giovanni Polato
A.N.E.I.S. - Coordinatore Regionale Veneto
Redazione Mediacampus 
Dott. Giovanni Polato
Laureato in Giurisprudenza, svolge attività di Patrocinatore stragiudiziale. Ha conseguito la Certificazione UNI 11477, già Presidente Nazionale di A.N.E.I.S. (Associazione Nazionale Esperti di Infortunistica Stradale), attualmente Coordinatore Regionale A.N.E.I.S. Veneto