Dal prossimo 12 marzo 2013 la semplice patente di guida B o A per condurre un mezzo agricolo non basterà più. A febbraio 2013, infatti, entra in vigore l’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 che recepisce la direttiva 59/2003 sull'abilitazione all'uso delle attrezzature professionali. Per guidare una trattrice agricola sarà quindi necessario o dimostrare di avere una esperienza documentata di almeno due anni, che comunque non svincola dall'aggiornamento oppure conseguire il “patentino” attraverso un percorso formativo che prevede tre ore d’aula e cinque di pratica. La normativa diventerà obbligatoria dal 12 marzo 2013 e, comunque, gli utenti avranno due anni di tempo per adeguarsi.
In sintesi: chi è già incaricato dell’uso delle macchine, anche se non provvisto di esperienza documentata, avrà tempo fino al 12 marzo 2015 per adempiere a quanto previsto dalle nuove regole, mentre chi ha già seguito in passato un corso o è in possesso di esperienza documenta alla data del 12 marzo 2013, sarà a posto fino al 12 marzo 2017.
Il patentino dovrebbe interessare una platea di utilizzatori stimata in circa 2 milioni di persone, con un onere economico complessivo di alcune centinaia di milioni di euro. Le risorse però potrebbero essere reperite attingendo ai fondi europei per la formazione o alla dotazione dell’Inail.
La formazione permetterà agli utilizzatori di macchine agricole di usare i propri strumenti di lavoro in modo più produttivo ma, soprattutto, più sicuro. Su questo fronte, i dati Inail parlano chiaro: nel triennio 2009 -2011 si sono verificati oltre 420 infortuni mortali con le trattrici (61 nel primo semestre 2012), con una media di 140 incidenti l’anno. Il fatto poi che gli incidenti mortali mostrino una maggiore incidenza nelle classi d’età “senior” – 56-64 anni e 65 anni e oltre – dimostra che l’esperienza nella guida di questi mezzi non è mai abbastanza e che, in materia di sicurezza, non si deve mai abbassare la guardia.
Perito Assicurativo da oltre 30 anni con la passione per questa professione e una specializzazione nel settore veicoli industriali. Facente parte del primo network di periti esperti in veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico. instagram gs_perizie_autodepoca - www.linkedin.com/in/peritosalini
Segui @gio_sondrio
studio in SONDRIO - via Brigata Orobica 45 - Tel 0342 514762 peritosalini@gmail.com
studio in SONDRIO - via Brigata Orobica 45 - Tel 0342 514762 peritosalini@gmail.com
mercoledì 20 febbraio 2013
giovedì 7 febbraio 2013
2013 Novità deducibilità auto
LE NOVITÀ SULLA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE AUTO A PARTIRE DAL 2013
OGGETTO di cosa si tratta: Nell’ambito della “Riforma del mercato del lavoro” (Legge n.92 del 28 giugno 2012) sono state modificate alcune norme relative alla deducibilità dei costi delle autovetture. Le novità, in vigore dal periodo di imposta 2013, incidono in modo negativo sui conti delle società e dei lavoratori autonomi, aggravandone il carico fiscale.
RISVOLTI PRATICI NELLA VENDITA perché potrebbe interessarmi: Fino al 31 dicembre 2012 le regole di deduzione dei costi di acquisto delle autovetture e dei correlati costi di impiego prevedono, in linea generale, una deducibilità del 40% sui costi di acquisto e di impiego delle auto aziendali e di quelle utilizzate dai lavoratori autonomi, ed una deducibilità al 90% per gli autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. A partire dal periodo di imposta 2013 la deducibilità delle spese sostenute sarà così ridotta:
dal 40% al 20%
PER LE AUTO AZIENDALI E QUELLE UTILIZZATE DAI LAVORATORI AUTONOMI
e dal 90% al 70%
PER LE AUTO IN USO AI DIPENDENTI.
Aziende e lavoratori autonomi vengono quindi ulteriormente penalizzati sotto il profilo fiscale in relazione all’utilizzo di autovetture. Una ulteriore e consistente porzione dei costi sostenuti per acquistare il veicolo e per utilizzarlo non sarà “fiscalmente deducibile” e questo, sicuramente, non incentiva gli investimenti in queste categorie di strumenti di lavoro.
FINALITÀ perché della norma: La novità ha esclusivamente una finalità di gettito fiscale.
DECORRENZA da quando si applicano queste novità: Le novità trovano applicazione dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della norma. La legge n.92 è in vigore dal 18 luglio 2012 e pertanto, fatta eccezione per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la modifica inciderà sui conti del 2013. Da un punto di vista finanziario l’effettivo aggravio per le imprese ed i lavoratori autonomi avverrà con i versamenti delle imposte che saranno effettuati dal 2013 in poi, dal momento che gli acconti già dovranno tenere conto delle riduzioni di deducibilità.
APPLICAZIONE quali effetti conseguono dalla novità normativa: La riduzione delle percentuali di deducibilità delle spese auto non comporta problemi applicativi particolari: le regole attuali sono in vigore dal 2007 e viene modificata solo la percentuale da utilizzare per stabilire quanta parte dei costi può essere dedotta. La tabella sottostante illustra le differenze tra l’attuale normativa e quella che entrerà in vigore dal 2013.
IMPRESE – UTILIZZO AZIENDALE
| Acquisto in proprietà |
Leasing finanziario
o operativo
| Noleggio | Costi di gestione | |
NORMATIVA
ATTUALE
|
40% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento, su max 18.076 Euro
|
40% del valore delle rate annue complessive su max 18.076.
Nessuna durata minima |
40% del valore dei canoni su max
Euro 3.615
|
40% dei costi effettivamente sostenuti e documentati
|
NORMATIVA
DAL 2013
|
20% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento, su max 18.076 Euro
|
20% del valore delle rate annue complessive su max 18.076.
Nessuna durata minima |
20% del valore dei canoni su max
Euro 3.615
|
20% dei costi effettivamente sostenuti e documentati
|
IMPRESE – IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI
| Acquisto in proprietà |
Leasing finanziario
o operativo
| Noleggio | Costi di gestione | |
NORMATIVA
ATTUALE
| 90% del valore di acquisto senza limiti | 90% del valore delle rate annue complessive senza limiti. Nessuna durata minima | 90% del valore dei canoni | 90% dei costi effettivamente sostenuti e documentati |
NORMATIVA
DAL 2013
| 70% del valore di acquisto senza limiti | 70% del valore delle rate annue complessive senza limiti. Nessuna durata minima | 70% del valore dei canoni | 70% dei costi effettivamente sostenuti e documentati |
LAVORATORE AUTONOMO
| Acquisto in proprietà |
Leasing finanziario
o operativo
| Noleggio | Costi di gestione | |
NORMATIVA
ATTUALE
| 40% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento, su max 18.076 Euro | 40% del valore delle rate annue complessive su max 18.076. Nessuna durata minima | 40% del valore dei canoni su max Euro 3.615 | 40% dei costi effettivamente sostenuti e documentati |
NORMATIVA
DAL 2013
| 20% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento, su max 18.076 Euro | 20% del valore delle rate annue complessive su max 18.076. Nessuna durata minima | 20% del valore dei canoni su max Euro 3.615 | 20% dei costi effettivamente sostenuti e documentati |
CONSEGUENZE cosa cambia per i soggetti utilizzatori/clienti: Limitando l’attenzione ai soli costi di acquisto di una autovettura e con il limite massimo di valore fissato ad Euro 18.076, oggi un’impresa può dedurre complessivamente ammortamenti per un importo non superiore ad Euro 7.230, qualunque sia il valore dell’auto ( infatti 18.076 x 40% = 7.230).
Dal 2013 l’importo massimo deducibile scenderà ad euro 4.970 (18.076 x 20% = 4.970) riducendosi quindi di Euro 2.260 (7.230 – 4.970 = 2.260).
Con le attuali aliquote sul reddito di impresa questo si traduce in maggiori imposte per circa 621,50 Euro per autovettura (2.260 x 20% di aliquota IRES = 621,50).
Dal 2013 l’importo massimo deducibile scenderà ad euro 4.970 (18.076 x 20% = 4.970) riducendosi quindi di Euro 2.260 (7.230 – 4.970 = 2.260).
Con le attuali aliquote sul reddito di impresa questo si traduce in maggiori imposte per circa 621,50 Euro per autovettura (2.260 x 20% di aliquota IRES = 621,50).
CASI ESCLUSI chi non è interessato:
La novità non incide:
- sulla deducibilità delle spese degli agenti e dei rappresentanti di commercio, per i quali la deducibilità rimane confermata all’80%. Questa categoria di soggetti è quella che attualmente rimane meno penalizzata dalle norme fiscali sulle autovetture.
- autovetture utilizzate da tassisti, autoscuole, imprese di autonoleggio;
- sulla deducibilità dei rimborsi delle spese di trasferta con utilizzo di auto propria.
IVA nessuna novità: Nessuna novità sul versante dell’IVA, che rimane detraibile per imprese, lavoratori autonomi e agenti nelle stesse percentuali attuali.
IFERIMENTI NORMATIVI e di PRASSI se voglio saperne molto di più:
- Art.4 comma 72 legge 28 giugno 2012 n.92
- Art. 164 DPR 22 dicembre 2986 n.917 TUIR
Art. 164 DPR 22 dicembre 2986 n.917 TUIR - Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
Versione in vigore dal 18.7.2012 (in grassetto le parti aggiornate)
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis): a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa; 2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico [...];
b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni [n.d.r. euro 18.075,99] per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni [n.d.r. euro 4.131,66] per i motocicli, lire 4 milioni [n.d.r. euro 2.065,83] per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni [n.d.r. euro 3.615,20] per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni [n.d.r. euro 774,69] per i motocicli, lire ottocentomila [n.d.r. euro 413,17] per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire [n.d.r. 18.075,99 euro] per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire [n.d.r. 25.822,24 euro] per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;
b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis): a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa; 2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico [...];
b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni [n.d.r. euro 18.075,99] per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni [n.d.r. euro 4.131,66] per i motocicli, lire 4 milioni [n.d.r. euro 2.065,83] per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni [n.d.r. euro 3.615,20] per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni [n.d.r. euro 774,69] per i motocicli, lire ottocentomila [n.d.r. euro 413,17] per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire [n.d.r. 18.075,99 euro] per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire [n.d.r. 25.822,24 euro] per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;
b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
Iscriviti a:
Post (Atom)