Proviamo, in quest’articolo, a dare all’automobilista tamponato una serie di indicazioni utili al recupero del danno, cercando di toccare ogni aspetto dell’iter risarcitorio.
Due osservazioni preliminari:
“tamponamento” si ha quando si riceve un urto posteriore, mentre molte persone usano il termine in maniera errata, per indicare un urto di qualunque genere;
il fatto che si tratti di tamponamento, quindi di urto posteriore, è importante, perchè sarebbe un caso classico in cui si considera superata la presunzione di concorso di colpa ex art. 2054 c.c.. In altre parole, se è “tamponamento”, il tamponato avrà certamente ragione e non dovrà pensare anche al rischio di concorso di colpa.
Partiamo dunque dall’urto, dal momento dell’impatto.
1) Quando subiamo un tamponamento, di solito il primo pensiero è irriferibile, il secondo riguarda i possibili danni all’auto. Benchè scossi dall’urto, o comunque innervositi, la prima cosa da fare è recuperare lucidità e cercare un accordo con la controparte, per ottenere una constatazione amichevole a doppia firma.
Attenzione a come si compila la constatazione: barrare la crocetta relativa al tamponamento nella colonnina del veicolo che ha tamponato ed evitare crocette fuorvianti nella colonna relativa al veicolo tamponato;
Se il tamponamento è a catena e noi abbiamo danni avanti e dietro, dobbiamo fare due constatazioni amichevoli, una con l’auto davanti, e una con l’auto che ci ha tamponati, rendendo sempre conto della responsabilità del primo tamponante;
Se non è possibile accordarsi perchè il tamponamento è complesso, coinvolge molte auto, e ci sono contestazioni su chi abbia tamponato prima, chiamare la autorità perchè verbalizzino le dichiarazioni.
2) Se il tamponamento è stato molto lieve, è probabile che non ci siano lesioni. Tuttavia si deve tenere presente che sovente i dolori da Trauma Minore del Collo insorgono con qualche ora di ritardo, quindi mettere in conto di doversi recare al più presto al più vicino Pronto Soccorso per fare gli opportuni controlli.
Senza riscontri strumentali, in seguito all’introduzione di modifiche con la L.27/12, i danni da Trauma Minore del Collo sono più difficili da provare, quindi, a meno che non si sia completamente certi dell’assenza di lesioni, è opportuno andare al più vicino Pronto Soccorso a farsi controllare. Andarci qualche giorno dopo sarebbe troppo tardi ed esporrebbe a eccezioni da parte della compagnia che deve risarcire.
3) Nei giorni successivi bisognerà pensare a denunciare il sinistro e a inviare una richiesta danni.
I termini per denunciare il sinistro non sono considerati vincolanti. Anche se non si riesce a far denuncia nei primissimi giorni, non si perde il diritto ad essere risarciti. Tuttavia è evidente che prima si denuncia il sinistro e prima si mette in moto la macchina risarcitoria;
i danni andranno richiesti alla propria compagnia, se si tratta di scontro tra due veicoli a motore con targa italiana e fuori da ulteriori casi particolari, o alla compagnia del responsabile se si tratta di tamponamento a più vetture.
Si tenga presente che i termini per mettere in mora la compagnia che risarcisce (30gg se c’è constatazione amichevole a doppia firma in scontro a due veicoli, 60gg senza doppia firma o se ci sono più veicoli, 90gg per le lesioni) scattano solo dalla richiesta danni per raccomandata, correttamente redatta.
4) Il veicolo andrà affidato ad una carrozzeria.
Ci sono di solito tre possibilità: carrozzeria convenzionata, cessione del credito al carrozziere, riparazione per conto proprio. Si deve tener presente che il vantaggio di non anticipare il costo delle riparazioni, nel caso di affidamento della vettura a carrozzerie convenzionate e/o cessionarie del nostro credito verso la compagnia che paga, ha come controindicazione che si perde di vista la gestione dei rapporti con l’assicurazione. Se ci sono grane sulla responsabilità, lo si scopre dopo, spesso all’improvviso. Inoltre se si consegna l’auto a un carrozziere che lavora in convenzione, si ha meno controllo sul suo operato, rispetto a come possiamo controllare un carrozziere che risponde direttamente a noi;
Se il veicolo vale meno del costo delle riparazioni, si aprono due vie: o si ripara in economia, con fattura, senza discostarsi troppo dal valore commerciale (es. andrà bene spendere 1500 euro per una macchina che ne vale mille, ma salendo si rischia) oppure si chiede il valore commerciale oltre a una serie di voci ulteriori di danno (costo nuova intestazione veicolo, costi rottamazione, bollo non goduto, fermo recupero analogo mezzo).
5) Le lesioni andranno certificate. Il Pronto Soccorso rilascerà un verbale con prognosi di alcuni giorni. Se al termine di tale periodo non si sta ancora bene, è opportuno recarsi da un medico, meglio se specialista (es. ortopedico), per ottenere sia indicazioni sulle terapie da seguire, sia la certificazione di non essere ancora guarito.
tutte le spese relative a visite specialistiche, trattamenti e farmaci saranno rimborsate (trattamenti e farmaci se prescritti dal medico);
Al termine delle cure e del processo di guarigione, è opportuno andare da uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni per farsi rilasciare una relazione di parte che indichi una stima del danno. Con la relazione di parte si potrà poi andare presso lo specialista fiduciario della compagnia per essere visitato, in modo da avere due pareri.
Quanto indicato in questo articolo non è che un insieme di consigli sommari.
Perito Assicurativo da oltre 30 anni con la passione per questa professione e una specializzazione nel settore veicoli industriali. Facente parte del primo network di periti esperti in veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico. instagram gs_perizie_autodepoca - www.linkedin.com/in/peritosalini
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studio in SONDRIO - via Brigata Orobica 45 - Tel 0342 514762 peritosalini@gmail.com
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martedì 4 giugno 2013
lunedì 3 giugno 2013
Novità sull’obbligo di comunicazione della PEC per le Imprese Individuali: anticipato al 30 giugno 2013 il termine di comunicazione.
Obbligo di Legge - Articolo 16 del Decreto Legge 185/2008
Tra le novità introdotte dal decreto anticrisi, sono previste alcune semplificazioni dirette al risparmio di denaro per imprese e società, obiettivo da realizzarsi mediante la dematerializzazione di alcuni documenti, e la semplificazione di alcune procedure amministrative.
In particolare, l’articolo 16 del decreto, recante le misure di riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, al comma 6 dispone che:
Tra le novità introdotte dal decreto anticrisi, sono previste alcune semplificazioni dirette al risparmio di denaro per imprese e società, obiettivo da realizzarsi mediante la dematerializzazione di alcuni documenti, e la semplificazione di alcune procedure amministrative.
In particolare, l’articolo 16 del decreto, recante le misure di riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, al comma 6 dispone che:
- le nuove società sono tenute a dichiarare l'indirizzo PEC all'iscrizione nel registro delle imprese
- i professionisti dovranno dichiarare, entro un anno, l'indirizzo PEC ai rispettivi ordini
- le società già esistenti dovranno dichiarare entro tre anni l'indirizzo PEC al registro delle imprese
- tutte le pubbliche amministrazioni dovranno dichiarare il proprio indirizzo PEC
Le caselle di Posta Elettronica Certificata di tutti questi soggetti saranno consultabili gratuitamente da chiunque in forma telematica, presso albi e registri pubblici.
Oltre ad assicurare la validità degli effetti della trasmissione, la PEC garantisce anche l’integrità del messaggio trasmesso, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68, in materia di sicurezza della trasmissione: i gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta di trasporto.
- Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.
Novità sull’obbligo di comunicazione della PEC per le Imprese Individuali: anticipato al 30 giugno 2013 il termine di comunicazione.
L’art. 5, comma 2, della Legge n. 221 del 17/12/2012 ha modificato il termine entro il quale tutte le imprese individuali sono tenute a depositare al Registro Imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) anticipando la scadenza dell’adempimento al 30 giugno 2013 (termine originariamente fissato dal D.L. n. 179/2012 al 31/12/2013).
Lo stesso articolo ha variato anche i termini di sospensione delle domande di iscrizione di imprenditori individuali presentate all’Ufficio Registro Imprese senza indicazione dell’indirizzo di PEC riducendoli a 45 giorni (periodo originariamente fissato dal D.L. n. 179/2012 in 90 giorni) trascorsi i quali "la domanda si intende non presentata".
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