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martedì 24 settembre 2013

Ruolo dei Periti Assicurativi

Informazioni per gli iscritti: adempimenti, obblighi di comunicazione, cancellazione e reiscrizione

A. adempimenti annuali (art. 337 del Codice delle Assicurazioni)

Gli iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento di un contributo annuale di vigilanza, il cui importo è stabilito annualmente con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Relativamente al contributo dovuto per l’anno 2013, si comunica che, non appena verrà emanato il suddetto decreto ministeriale, sarà pubblicato su questo sito apposito avviso per gli iscritti contenente tutte le necessarie informazioni ed istruzioni per provvedere al pagamento (misura del contributo, coordinate bancarie per il versamento, scadenza).
Per il pagamento di eventuali contributi arretrati, attinenti ad annualità precedenti al 2013, dovrà essere inoltrata una specifica richiesta all'IVASS - Servizio Contabilità e Amministrazione, Sezione Contabilità e Bilancio tramite fax al numero 06-42133212.
Si ricorda che il mancato pagamento del contributo di vigilanza comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva delle somme dovute e l'avvio della procedura di cancellazione dal Ruolo.

B. Obblighi di comunicazione

I Periti iscritti al Ruolo, entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, comunicano la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione ovvero, entro 20 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, la variazione delle informazioni fornite all' atto dell'iscrizione.
In caso di variazione degli indirizzi la comunicazione va effettuata secondo lo schema dell'allegato 5.

C. Cancellazione dal ruolo (art. 159 del Codice delle Assicurazioni)

La cancellazione dal ruolo avviene su richiesta dell'iscritto a seguito di presentazione di apposita domanda in bollo da € 16, secondo lo schema di cui all'allegato 4.
Consap procede alla cancellazione del perito tra gli altri casi, per:
  • radiazione;
  • perdita di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione;
  • sopravvenuta incompatibilità (iscrizione nel registro intermediari, esercizio dell'attività di riparatore di veicoli e di natanti, dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno);
  • mancato versamento del contributo di vigilanza.

D. Reiscrizione al ruolo (art. 160, comma 4, del Codice delle Assicurazioni)

Il perito cancellato può chiedere la reiscrizione, presentando una apposita domanda in bollo di €16 redatta secondo lo schema di cui all'allegato 3.

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