Bollo auto storiche, niente esenzione !
Leggi regionali abrogate, decide il MEF.
Le leggi regionali che disponevano l’esenzione del bollo auto per i veicoli ultraventennali (ma non ultratrentennali) sono incompatibili con la legge statale e devono pertanto ritenersi abrogate.
Lo dispone la risoluzione delle Finanze n. 4/DF dell’1/4/2015.
Facciamo un passo indietro e ripercorriamo la querelle sul bollo auto storiche che nasce dall’art. 1, comma 666, della legge 190/2014 che ha abrogato i commi 2 e 3 dell’art. 63 della 342/2000 dove si disponeva l’esenzione dal pagamento del bollo auto storiche a decorrere dall’anno in cui si compiva il ventesimo anno dalla loro costruzione.
Da qui, il caos: essendo (teoricamente) il bollo auto storiche una legge regionale, diverse regione avevano puntato sulla autonomia impositiva ritenendo valida l’applicazione delle proprie norme regionali che prevedevano ancora l’esenzione; altre, invece, addirittura avevano approvato leggi di reintroduzione dell’esenzione.
A dirimere una volta per tutte la questione ci ha pensato il MEF, che stabilisce:
la tassa automobilistica (bollo auto) non può ritenersi tributo proprio della regione (Corte Cost. sent. 296/2003; 311/2003; 455/2005; 451/2007);
la disciplina di dette tasse rientra nell’ambito della sfera di competenza esclusiva dello Stato, in materia di sistema tributario di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, (Corte Cost. sentenze 97/2013; 26/2014);
le tasse automobilistiche rientrano tra i “tributi propri derivati”, cioè quelli “istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni”.
In virtù di quanto sopra, la regione:
non può modificarne il presupposto ed i soggetti d’imposta (attivi e passivi);
può modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell’art. 24 del dlgs 504/92 (tra il 90 ed il 110% degli importi vigenti nell’anno precedente);
può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non può escludere senzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale (Corte Cost. sentenza 288/2012).
In definitiva, se da un lato il legislatore è libero di intervenire sul bollo auto, le regioni non possono che agire entro il perimetro dettato dalla legge statale. Le leggi regionali in materia di bollo auto storiche devono ritenersi abrogate: tutti i possessori di auto storiche con meno di 30 anni di età devono pagare.
Perito Assicurativo da oltre 30 anni con la passione per questa professione e una specializzazione nel settore veicoli industriali. Facente parte del primo network di periti esperti in veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico. instagram gs_perizie_autodepoca - www.linkedin.com/in/peritosalini
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