PANDEMIA: IL DECRETO CURA ITALIA
MODIFICA LA NORMATIVA RC AUTO
Come noto a tutti, la pandemia da COVID 19 ha impegnato il
Governo all’emissione di una serie consecutiva di Decreti Legge, entrati in
vigore immediatamente, che hanno sconvolto le nostre abitudini di vita, e non
potevano non riguardare anche il mondo delle assicurazioni.
In primo luogo l’attività assicurativa in senso lato è stata classificata
“servizio essenziale”, e come tale non ha subito le restrizioni conseguenti
alla dichiarata quarantena.
In particolare, il cosiddetto decreto “Cura
Italia” (Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18) ha parzialmente
emendato alcune norme che regolano l’assicurazione obbligatoria per la RC Auto.
In primo luogo l’art. 125
del citato decreto ha stabilito che, a valere fino a tutto il 31.07.2020, alla
scadenza naturale del contratto di polizza RC Auto, la copertura assicurativa è
garantita per ulteriori 30 giorni, anziché 15 giorni, per consentire
all’assicurato di provvedere al rinnovo della polizza stessa (con la medesima
compagnia, oppure con altra diversa).
Inoltre, sempre a valere fino al 31.07.2020, i termini posti a carico dell’impresa di assicurazione per
formulare l’offerta di risarcimento (o comunicare i motivi del
diniego) sono prorogati di ulteriori 60 giorni.
Conseguentemente, per i soli danni materiali il termine è aumentato a 90 giorni, ove il
modello di constatazione amichevole d’incidente sia sottoscritto da entrambi i
conducenti, ed aumentato a
120 giorni ove il modello stesso sia sottoscritto da uno
soltanto dei conducenti.
Per quanto riguarda i danni alla persona ed i sinistri mortali il termine in parola
è aumentato a 150 giorni.
Anche l’IVASS, con provvedimento datato 23 Marzo 2020, ha provveduto ad
allungare i termini per la gestione dei reclami, stabilendo che le imprese di
assicurazione sono tenute a dare riscontro ai Reclami stessi entro 75 giorni (anziché 45
giorni).
Infine, segnaliamo che numerosi studi medico legali hanno sospeso le visite in
ambulatorio, preferendo svolgere l’accertamento medico legale, soprattutto per
le lesioni di lieve entità, formulando un “parere su atti” (ovverosia limitandosi
all’esame della documentazione cartacea prodotta: certificazioni ed esami
diagnostici), rinviando a data da destinarsi le visite medico legali per i casi
più gravi.
A cura di: Dott. Giovanni Polato
A.N.E.I.S. - Coordinatore Regionale Veneto
Redazione Mediacampus
Dott. Giovanni Polato
Laureato in Giurisprudenza,
svolge attività di Patrocinatore stragiudiziale. Ha conseguito la
Certificazione UNI 11477, già Presidente Nazionale di A.N.E.I.S. (Associazione
Nazionale Esperti di Infortunistica Stradale), attualmente Coordinatore
Regionale A.N.E.I.S. Veneto
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