studio in SONDRIO - via Brigata Orobica 45 - Tel 0342 514762 peritosalini@gmail.com

domenica 2 giugno 2024

AUTO d'EPOCA Pro - VERTI Professionals

 Nasce un nuovo prodotto di assicurazione dedicato alle Auto Storiche.

Auto d'EPOCA Pro di VERTI Assicurazioni.

Federperiti attraverso il proprio Netword di periti e.V.e. (esperti Veicoli d'Epoca e da Collezione) sarà l'assegnatario degli incarichi di perizia.


https://www.veicolidepoca.com/





venerdì 20 gennaio 2023

normativa che prevede l’estensione della Convenzione CARD alle compagnie estere operanti in Italia

 

normativa che prevede l’estensione della Convenzione CARD alle compagnie estere operanti in Italia


E’ entrata in vigore il 1° gennaio 2023 la normativa che prevede l’estensione del sistema di risarcimento diretto (Convenzione CARD) alle compagnie assicurative estere operanti in Italia per l’RCA.

Lo ha previsto infatti  l’articolo 31 della legge 5 agosto 2022, n. 118 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, che riportiamo di seguito:

Art. 31 Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto
1. All’articolo 150 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24».
2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2023 e si applicano per i sinistri con accadimento da tale data.


giovedì 23 giugno 2022

PREVENTIVASS - Il Preventivatore pubblico

Il Preventivatore pubblico, realizzato dall’IVASS e dal Ministero dello Sviluppo Economico, consente di confrontare i prezzi per l’assicurazione r.c. auto praticati dalle compagnie assicurative che operano in Italia. Il Preventivatore mette a confronto il contratto base r.c. auto offerto da ciascuna impresa. L’utente può richiedere condizioni aggiuntive e personalizzare la copertura per renderla maggiormente aderente alle proprie esigenze.

Il Preventivatore offre un servizio rapido e gratuito. Per attivare il servizio basta compilare un breve questionario fornendo le informazioni necessarie per la copertura assicurativa e attendere 30 secondi per vedere visualizzati i preventivi disponibili sul mercato.

 https://www.preventivass.it/dati-principali


regolamento clicca qui per leggere il regolamento

lunedì 25 aprile 2022

Targhe originali delle auto storiche, manca davvero poco!

 I prezzi per 'recuperare' le targhe storiche, attraverso una sorta di copia originale, sarà di 300 euro per le auto e di 150 euro per le moto

Secondo quanto riporta l’Automotoclub Storico Italiano, potrebbe esserci finalmente una svolta sul tema delle targhe e della documentazione originale dei veicoli d’epoca immatricolati nel nostro Paese. Infatti si attendono le modalità e le tempistiche d’adozione per l’atteso decreto attuativo che semplificherà la ricerca storica per molti veicoli d’interesse.

Lo scorso 12 aprile è stata presentata un’interrogazione parlamentare al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per sapere quali siano le ragioni del ritardo nell’adozione del decreto attuativo previsto per la legge n. 178 del 30 dicembre 2020, relativa proprio all’utilizzo delle targhe e dei documenti originali in caso di reimmatricolazione di veicoli storici. A distanza di oltre un anno non è ancora stato emanato il necessario decreto dirigenziale del Ministero che stabilisce costi, criteri e modalità di rilascio.
La risposta del Viceministro Alessandro Morelli del 14 aprile ha evidenziato che il 22 aprile 2021 la Direzione Generale per la motorizzazione aveva chiesto all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – in qualità di responsabile della produzione delle targhe in quanto carte valori – di esprimersi in ordine alla fattibilità di riprodurre targhe e libretti di circolazione per i veicoli di interesse storico e collezionistico e di farne conoscere i relativi costi. Il successivo 21 ottobre, l’Istituto comunicava di poter assicurare la realizzazione delle targhe richieste utilizzando l’alluminio come materiale di composizione dei cosiddetti “piatti” per le targhe storiche, al prezzo di 300 euro per le auto e di 150 euro per le moto. Il 18 marzo 2022, il Poligrafico ha comunicato la disponibilità a realizzare quanto richiesto, segnalando tuttavia di non disporre dei prototipi di targhe prodotte prima dell’anno 1971 e richiedendo pertanto la fornitura di prototipi o documentazione fotografica che ne consentano la riproduzione. La Direzione generale per la motorizzazione si sarebbe attivata per reperire ogni utile documento storico, normativo e fotografico, così da fornire al Poligrafico il supporto necessario.


https://www.formulapassion.it/automoto/classiche/veicoli-storici-targhe-originali-614795.html

sabato 23 aprile 2022

“Il Consulente Tecnico di Parte”

Il consulente tecnico di parte non è altri che un libero professionista, esperto in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa conferisce un incarico professionale perché, ritenendolo competente in uno specifico settore, lo assista nel corso dello svolgimento della consulenza processuale. Il ruolo del CTP è fondamentale per la tutela della parte, nel corso delle operazioni di “accertamento” di competenza del CTU.


La sua nomina “formale” consente alla parte in causa, di essere assistita in modo appropriato, in ragione della specificità delle osservazioni, che il CTP sarà in grado di formulare rispetto al lavoro del CTU, “osservazioni” che se non accolte dal CTU nella sua relazione finale, verranno, comunque  poste all’attenzione dell’organo giudicante, nel corso della udienza immediatamente successiva al deposito della Relazione finale del CTU, dall’intervento dell’avvocato della parte. 

Il consulente tecnico di parte opera all’interno di un rapporto professionale disciplinato dal diritto privato. Il suo compenso è pagato dalla parte che lo nomina e ha diritto di essere compensato in relazione alla propria parcella professionale oppure in base ad una eventuale convenzione stipulata con il cliente.

Il professionista incaricato dalla parte non deve obbligatoriamente essere iscritto ad un albo professionale poiché il rapporto tra la parte ed il consulente è di natura fiduciaria. Ciononostante, la credibilità delle sue osservazioni sarà maggiore agli occhi del giudice, se risulterà iscritto ad un albo; la legge obbliga il giudice a nominare in qualità di CTU soltanto professionisti iscritti ad appositi albi presenti in ciascun tribunale. 

Il contributo del consulente di parte si sostanzia nella stesura di osservazioni tecniche e nella “comunicazione di queste” al CTU nei tempi indicati dal Giudice. Il contenuto delle “osservazioni” deve sempre rispettare i principi stabiliti dal codice deontologico di appartenenza ed i tradizionali parametri di correttezza professionale, legalità e moralità.



https://psicologiaintribunale.it/

domenica 18 aprile 2021

dDotDNA - Il sistema avanzato di marchiatura contro i furti.

 dDotDNA è la tecnologia antifurto e anticontraffazione in grado di assegnare un codice di identificazione unico ad automobili, motocicli e a qualsiasi altro prodotto, marchiandolo in ogni sua parte con centinaia di microdischi inamovibili.

Il codice di identificazione viene abbinato all’oggetto marchiato grazie al Database internazionale di dDotDNA.

Le Forze dell’Ordine possono conoscere immediatamente e con certezza assoluta a chi appartiene il bene marchiato, semplicemente consultanto il Database.


SE SEI INTERESSATO E' DISPONIBILE IL KIT PER IL TUO AUTOVEICOLO info: peritosalini@gmail.com





sabato 1 agosto 2020

Certifica la tua storica con la perizia professionale! https://ruoteclassiche.quattroruote.it/federperiti/


 

LE GARANZIE CHE FANNO LA DIFFERENZA

La perizia è espletata solo ed esclusivamente da tecnici di Federperiti che hanno completato la formazione sia di “Perito esperto” sia di “Perito esperto specializzato”.

La perizia è certificata dalla verifica e validazione della stessa da parte di un Comitato Scientifico nominato da Federperiti e da Ruoteclassiche.

Il certificato di stima è valido ai fini assicurativi.

La perizia è un report dettagliato e completo, fornito anche in elettronico, comprensivo di book fotografico, che può essere conservato,aggiornato e condiviso.

La validità della perizia è di due anni, rinnovabile.

I periti si avvalgono della consulenza della redazione di Ruoteclassiche e della documentazione storica degli archivi di Quattroruote.

QUANDO CONVIENE CERTIFICARE IL VALORE DI UNA STORICA
  • Se hai deciso di vendere la tua storica o acquistarne una in tutta tranquillità, anche senza visionarla direttamente
  • All’inizio o al termine di un restauro per certificare l’eccellenza del ripristino
  • Prima di cambiare o rinnovare la polizza di assicurazione furto e incendio
  • Quando, per qualsiasi motivo, necessiti di conoscere e certificare il reale valore corrente della tua auto
 

 


lunedì 4 maggio 2020

Cambio gomme prorogato al 15 giugno

E’ stata spostata al 15 giugno 2020l a scadenza per la sostituzione degli pneumatici invernali con quelli estivi, che era stata precedentemente spostata al 15 maggio a causa dell’emergenza Coronavirus. A comunicarlo è il Ministero per i trasporti.
Se gli pneumatici invernali hanno l’indice di velocità prescritto sulla carta di circolazione, possono rimanere montati anche in estate. L’utilizzo di pneumatici invernali con un indice di velocità inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione (min. Q = 160 chilometri/h) è, invece, consentito solo in inverno, dal 15 ottobre fino al 15 giugno, per il 2020.
Gommisti e meccanici possono anche ritirare l’autovettura presso il cliente, e consegnarla successivamente.

venerdì 1 maggio 2020

Ente proprietario di una strada è responsabile dei terreni laterali privati

Per l’articolo 14 del CdS gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, e delle attrezzature, impianti e servizi; nonché al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze. Una recente sentenza della Corte di Cassazione interpreta in senso ampio la normativa, stabilendo che l’ente proprietario deve vigilare anche sugli eventuali terreni privati adiacenti alla strada, rimuovendo o facendo rimuovere tutte le situazioni di pericolo.

GLI OBBLIGHI DELL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA

Con l’ordinanza 6651/2020 la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un soggetto che aveva subito dei danni per un incidente stradale causato dalla collisione con un albero, situato in un canale di scolo prospiciente la strada, il quale a seguito di una tempesta di vento era caduto trasversalmente sulla strada stessa provocando l’impatto. Nella motivazione della sentenza, gli Ermellini hanno precisato che tra le responsabilità del custode della strada (nello specifico caso l’Anas) in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, rientrano anche i casi in cui l’evento abbia trovato origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.

L’ENTE PROPRIETARIO DEVE VIGILARE ANCHE SUI TERRENI PRIVATI CHE FIANCHEGGIANO LA STRADA

Questo perché l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha comunque l’obbligo (sottolineiamo OBBLIGO) di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada. E qualora invece si verifichino, di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere. Di conseguenza è colpa dell’ente proprietario se, pur potendosi avvedere con l’ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l’abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, compresa la chiusura della strada alla circolazione.

L’AUTOMOBILISTA DANNEGGIATO SARÀ RISARCITO

In conclusione, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza che aveva respinto le pretese dell’automobilista danneggiato, rinviandola alla Corte d’Appello in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce dei principi di diritto evidenziati con questa ordinanza e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Cambio gomme: come comportarsi al tempo del Coronavirus

Dal 15 aprile è cessato l’obbligo per tutti gli autoveicoli a motore (in vigore dal 15 novembre) di circolare con pneumatici invernali sulle strade in cui tale obbligo è esplicitamente segnalato. Gli automobilisti hanno tuttavia un ulteriore mese di tempo, quindi fino al 15 maggio, per adeguarsi al decreto ministeriale n.1049 del 2014 che prevede la sostituzione dei pneumatici invernali con le gomme estive. È bene ricordare che il cambio è obbligatorio solo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore rispetto a quello riportato sulla carta di circolazione. Ma in questo periodo particolare in cui sono imposte rigide limitazioni sugli spostamenti, per via dell’emergenza per il Coronavirus, è possibile recarsi dal gommista per effettuare il cambio gomme? A questa domanda hanno risposto le principali associazioni di categoria (Airp, Aniasa, Assogomma, Cna, Confartigianato e Federpneus) emanando una circolare congiunta che contiene utili indicazioni agli operatori del settore e agli automobilisti.
La prima precisazione è che vanno rispettate le prescrizioni governative che impongono ai cittadini di “stare a casa” per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Coronavirus. Esistono tuttavia delle eccezioni: sono autorizzati a spostarsi, infatti, i cittadini in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per necessità lavorative, per motivi di salute o per altre necessità contemplate dal DPCM del 10 aprile 2020. Nel caso in cui lo spostamento avvenga con la propria vettura, questa deve essere idonea alla circolazione, quindi conforme al Codice della Strada e al decreto ministeriale n.1049 del 2014 che indica il periodo di vigenza delle ordinanze invernali e il cambio gomme entro il 15 maggio qualora i pneumatici invernali abbiano un codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione. Ciò significa che chi non può giustificare il proprio spostamento dovrà attendere per spostarsi quanto indicato dall’ultimo decreto, ovvero la data del 4 maggio. A questo proposito le associazioni ribadiscono che, laddove non si riuscisse a perfezionare il cambio gomme a tempo debito, si faranno carico di richiedere eventuali eccezionali e limitate proroghe di tempo, sebbene sarebbe auspicabile avere quanto prima istruzioni precise per permettere alle autofficine di pianificare al meglio la propria attività.
Infine, Federpneus ricorda insieme alle altre associazioni che in questo periodo particolare i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro. È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario. Una buona pratica è quella di operare su appuntamento.
Il Presidente di Federpneus, Giancarlo Veronesi, a tal proposito dichiara: “La categoria dei gommisti sta facendo la propria parte per fornire assistenza in piena scurezza a chi ne ha bisogno; adesso che la data del 15 maggio si avvicina auspichiamo tuttavia che le prossime misure da parte del Governo affrontino in modo chiaro ed organico anche il tema della sostituzione dei pneumatici invernali, così da permettere a gommisti e automobilisti di operare correttamente e senza incorrere in possibili sanzioni”.

venerdì 24 aprile 2020

sospensione dei termini per il pagamento della tassa automobilistica

elenco delle regioni che a seguito dello stato emergenziale dovuto alla pandemia COVID-19 hanno disposto la sospensione dei termini per il pagamento della tassa automobilistica in scadenza. Di seguito l'elenco aggiornato al 24/04/2020 - Regione Lombardia, dal 8 marzo al 31 maggio 2020; - Regione Emilia Romagna, dal 1° marzo al 30 aprile 2020; - Regione Piemonte, dal 1° marzo al 31 maggio 2020; - Regione Campania, dal 24 marzo al 31 maggio 2020: - Regione Toscana, dal 1° marzo al 31 maggio 2020; - Regione Lazio, dal 3 marzo al 31 marzo 2020; - Regione Umbria, dal 1° marzo al 30 aprile 2020; - Regione Marche dall'8 marzo al 30 giugno 2020; - Regione Abruzzo, dal 8 marzo al 31 maggio 2020; - Provincia Autonoma Bolzano dal 1 marzo al 31 maggio 2020. I versamenti dovuti nei periodi di sospensione possono essere effettuati senza sanzioni e interessi entro il 30 giugno 2020.

sabato 18 aprile 2020

LA NORMATIVA RC AUTO NEL DECRETO CURA ITALIA

PANDEMIA: IL DECRETO CURA ITALIA MODIFICA LA NORMATIVA RC AUTO


Come noto a tutti, la pandemia da COVID 19 ha impegnato il Governo all’emissione di una serie consecutiva di Decreti Legge, entrati in vigore immediatamente, che hanno sconvolto le nostre abitudini di vita, e non potevano non riguardare anche il mondo delle assicurazioni.

In primo luogo l’attività assicurativa in senso lato è stata classificata “servizio essenziale”, e come tale non ha subito le restrizioni conseguenti alla dichiarata quarantena.

In particolare, il cosiddetto decreto “Cura Italia” (Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18) ha parzialmente emendato alcune norme che regolano l’assicurazione obbligatoria per la RC Auto.

In primo luogo l’art. 125 del citato decreto ha stabilito che, a valere fino a tutto il 31.07.2020, alla scadenza naturale del contratto di polizza RC Auto, la copertura assicurativa è garantita per ulteriori 30 giorni, anziché 15 giorni, per consentire all’assicurato di provvedere al rinnovo della polizza stessa (con la medesima compagnia, oppure con altra diversa).

Inoltre, sempre a valere fino al 31.07.2020, i termini posti a carico dell’impresa di assicurazione per formulare l’offerta di risarcimento (o comunicare i motivi del diniego) sono prorogati di ulteriori 60 giorni.

Conseguentemente, per i soli danni materiali il termine è aumentato a 90 giorni, ove il modello di constatazione amichevole d’incidente sia sottoscritto da entrambi i conducenti, ed aumentato a 120 giorni ove il modello stesso sia sottoscritto da uno soltanto dei conducenti.

Per quanto riguarda i danni alla persona ed i sinistri mortali il termine in parola è aumentato a 150 giorni.

Anche l’IVASS, con provvedimento datato 23 Marzo 2020, ha provveduto ad allungare i termini per la gestione dei reclami, stabilendo che le imprese di assicurazione sono tenute a dare riscontro ai Reclami stessi entro 75 giorni (anziché 45 giorni).

Infine, segnaliamo che numerosi studi medico legali hanno sospeso le visite in ambulatorio, preferendo svolgere l’accertamento medico legale, soprattutto per le lesioni di lieve entità, formulando un “parere su atti” (ovverosia limitandosi all’esame della documentazione cartacea prodotta: certificazioni ed esami diagnostici), rinviando a data da destinarsi le visite medico legali per i casi più gravi.



A cura di: Dott. Giovanni Polato
A.N.E.I.S. - Coordinatore Regionale Veneto
Redazione Mediacampus 
Dott. Giovanni Polato
Laureato in Giurisprudenza, svolge attività di Patrocinatore stragiudiziale. Ha conseguito la Certificazione UNI 11477, già Presidente Nazionale di A.N.E.I.S. (Associazione Nazionale Esperti di Infortunistica Stradale), attualmente Coordinatore Regionale A.N.E.I.S. Veneto

lunedì 30 marzo 2020

Bonus 600 euro partite IVA: domande al via dal 1° aprile


Il bonus 600 euro previsto in favore degli iscritti alle gestioni previdenziali speciali dell’INPS potrà essere richiesto a partire dal prossimo mercoledì 1° aprile: è stata la stessa INPS a renderlo noto con il comunicato diramato nella tarda sera di venerdì scorso.

Il PIN INPS è fondamentale per accedere ai servizi dell’Istituto, e quindi per fare domanda per l’indennità destinata agli autonomi.
Constatato che non tutte le partite IVA ne sono in possesso, l’INPS ha dovuto snellire la procedura per richiederlo, le istruzioni per richiedere le credenziali necessarie per accedere ai servizi online sono arrivate con il messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020: basterà la prima parte del PIN INPS ricevuto tramite sms o email per poter fare domanda. 




domenica 22 marzo 2020

La perizia attraverso delle foto.. (smart working)

La perizia attraverso delle foto.. (smart working), ottima opportunità vero? Credo che alle Compagnie piacerà molto (perizia veloce, chiusa in breve tempo e il perito che alla parcella bassa non può lamentarsi dei costi sostenuti per andare a vedere l’auto magari a 50 km. basta un PC e una connessione internet). Al perito arrivano le foto dell’auto (esempio pratico), Opel Corsa con un paraurti posteriore e una traversa da sostituire, preventivo 900 euro con iva.. caspita penso io, "abbasso il costo medio e i tempi di consegna.. in due giorni ho consegnato la perizia a 900 euro". Poi guardo bene, e la foto non mi convince, conosco i miei polli, quella traversa nascosta da un lato significa qualcosa e.. riguardo, ma dai! NON è una traversa della Opel Corsa.. ci stavo cascando e pagando 250 euro in più.. (per esser veloce e dai costi contenuti). Quante traverse in smart working ci faranno pagare ? Il grande Jannacci cantava "ci vuole orecchio", per il perito invece "ci vuole occhio", parecchio




mercoledì 18 marzo 2020

Perizie: difficoltà ad effettuare quelle “de visu” - Estensione periodo di ultrattività RCA: ecco il testo del decreto

E’ stato pubblicato in G.U. l’atteso decreto legge nr. 18 del 17 marzo 2020, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tra le varie misure previste dal Governo, all'articolo 125 quanto stabilito per la RCA:

.Da rilevare tuttavia che l’estensione del periodo di ultrattività da 15 a 30 gg pare limitata alla sola garanzia RCA, a meno che nei contratti specifici delle singole imprese ci sia un espresso richiamo per CVT e ARD al periodo di ultrattività di cui all’art. 170bis del Cap.Art. 125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni ) 
1. Per l’anno 2020, i termini previsti dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di sei mesi.
2. Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all’articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni.
3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all’art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.
4. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle pmi e facilitarne l’accesso al credito, l’Unioncamere e le camere di commercio, nell’anno in corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità, le camere di commercio e le loro società in house sono, altresì, autorizzate ad intervenire mediante l’erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.
Invitiamo quindi a verificare contratto per contratto ed eventualmente chiarire con la rispettiva mandante se il dettato normativo dell’art.125 del nuovo decreto è applicabile in termini di estensione temporale.

https://assinews-assinformdalcine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/03/DecretoLegge-17marzo2020-n18.pdf

https://www.assinews.it/03/2020/estensione-della-sospensione-rca-testo-del-decreto/660072371/