studio in SONDRIO - via Brigata Orobica 45 - Tel 0342 514762 peritosalini@gmail.com

lunedì 17 giugno 2013

Danno biologico di lieve entità: aggiornamento degli importi per l'anno 2013

(Decreto Ministero Sviluppo economico 06.06.2013, G.U. 14.06.2013)
Aggiornati per l'anno 2013 gli importi relativi ai punti di invalidità ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005).

I nuovi importi, approvati con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 6 giugno 2013, sono stati così aumentati (applicando la maggiorazione del 1,1%, pari alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2013):

• Euro 791,95 per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità;
• Euro 46,20 per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta.

I nuovi importi si applicano dallo scorso 1° aprile 2013.



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 6 giugno 2013
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita'. (13A05124)
(G.U. Serie Generale n. 138 del 14-6-2013)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto, in particlare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita' derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attivita' produttive (ora dello Sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione all'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 119 del 23 maggio 2013;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 15 giugno 2012, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2012;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 15 giugno 2012, applicando la maggiorazione dell'1,1% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2013;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal mese di aprile 2013, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 15 giugno 2012, sono aggiornati nelle seguenti misure:

• settecentonovantuno euro e novantacinque centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
• quarantasei euro e venti centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2013.

da Altalex

martedì 4 giugno 2013

Quanto vale il mio colpo di frusta?

l colpo di frusta è un argomento molto dibattuto, dedicheremo diversi articoli per approfondire questa tematica. Avevamo già pubblicato un articolo per discutere sulla veridicità del colpo di frusta Colpo di frusta o un trucco ormai conosciuto per guadagnare qualcosa? ).
Questa domanda sarà passata per la testa di quasi tutti i danneggiati che in un incidente stradale hanno riportato il famoso “colpo di frusta”, ovvero la distorsione del rachide cervicale.
Si tratta della più tipica conseguenza – in termini di danni fisici – dell’urto tra veicoli e non di rado anche dell’ unica conseguenza, quando si tratta di urti non gravi.
La domanda, provocatoriamente messa nel titolo, è in realtà più insidiosa di quello che sembra. A differenza di quanto credono in genere i danneggiati, non esistono “automatismi” nella procedura di liquidazione dei danni fisici.
Non basta la diagnosi di distorsione del rachide cervicale e l’età anagrafica dell’infortunato per determinare automaticamente la cifra che verrà liquidata.
E’ importante compiere tutti gli accertamenti necessari e fare le terapie consigliate per giungere a un pieno risarcimento di tutte le lesioni patite.
Facciamo un passo indietro, prima che “quanto” verrà risarcito, meglio chiedersi “quando”. A questo proposito si tenga presente quanto segue: le Compagnie di Assicurazione hanno tempo 90 giorni per formulare l’offerta, ma tale termine decorre da quando quelle siano messe in grado di effettuare una valutazione del predetto danno, quindi quando sia possibile valutare se siano residuati postumi permanenti.
Quindi per poter far scattare il termine di 90 giorni, bisogna che il danneggiato sia completamente guarito.
Diffidate da risarcimenti di lesioni fisiche velocissimi: siccome chi vi paga non può sapere subito quanto vale il danno, non crediate che vi voglia regalare soldi al buio!!!
A questo punto, ipotizzando sia trascorso il giusto lasso di tempo (4-6 mesi circa), e, per semplificare, ipotizzando che non vi siano altre lesioni oltre il colpo di frusta, l’ammontare del danno sarà una somma delle seguenti voci:
danno biologico da invalidità permanente (la famosa percentuale, per il solo colpo di frusta è tabellato tra lo 0 e il 2%);
danno biologico da inabilità temporanea (giorni in cui il danneggiato non ha potuto svolgere regolarmente i suoi compiti e le sue incombenze);
Spese sostenute
danno patrimoniale, se è un lavoratore autonomo o se comunque ha perso denaro in conseguenza dell’infortunio, (se è dipendente il danno è subito dal datore di lavoro).
Ma cosa significa tutto questo in euro? Facciamo un esempio: un ragazzo di 24 anni con un colpo di frusta semplice, 45 giorni di riposo prescritti di cui solo 10 prescritti in ospedale, con 500 euro di spese mediche documentate, potrebbe percepire circa euro 2.839,42, di cui:
euro 1.489,82 per invalidità permanente al 2%;
euro 849,60 per i giorni di inabilità temporanea (un giorno di inabilità assoluta dà diritto a euro  42,48, cifra di solito graduata al 75%, al 50% e al 25%);
euro 500,00 per le spese, per il predetto importo totale.