Le associazioni di categoria dei periti auspicano correttivi all’articolo 29 nella direzione di una maggiore libertà di scelta del consumatore
Abrogazione o correzione del comma 2 dell’articolo 29 e introduzione di un nuovo comma 3 in cui si ribadisce «la facoltà del danneggiato di richiedere all’assicuratore il risarcimento in forma specifica». È la terza via per cambiare la controversa norma sul risarcimento in forma specifica prevista dal decreto Liberalizzazioni in discussione in questi giorni al Senato per la sua conversione in legge. A proporla sono AICIS (Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale) e SNAPIS (Sindacato Nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale) che interpretano positivamente le intenzioni del Governo rispetto all’apertura del mercato ma non mancano di fare le pulci al testo degli articoli inerenti materie di loro competenza. Tra tutte, il famigerato articolo 29.«Risulta immediatamente evidente che mentre secondo l’articolo 2058 del Codice Civile è il danneggiato che “può richiedere la reintegrazione in forma specifica”, nel testo proposto diventa l’assicuratore ad avere la facoltà di proporre detto tipo di risarcimento – spiegano in una nota AICIS e SNAPIS -. Pur non avendo pregiudizialmente nulla in contrario alla “facoltà di proposta” in capo alla compagnia, che riteniamo debba essere comunque regolato contrattualmente con la previsione di specifico sconto, riteniamo che la problematica dell’equilibrio tra i diritti doveri dell’assicuratore ed i diritti doveri del danneggiato sia da valorizzare». E il giudizio delle associazioni è netto: «L’attuale formulazione è invece in contraddizione con i principi generali del codice civile in materia di risarcimento, risulta vessatoria e fortemente penalizzante nei confronti del danneggiato».
Il pericolo numero uno che i periti individuano in questa formulazione del testo è da una parte la non libertà di scelta da parte del consumatore e la messa a rischio delle carrozzerie indipendenti, dall’altro il pericolo che a essere penalizzata sia la qualità dell’intervento di riparazione presso le carrozzerie convenzionate, sempre più strangolate dalle imposizioni tariffarie delle compagnie assicuratrici.
Ecco dunque la proposta: «Riteniamo che la penalizzazione del 30%, qualora non venisse abrogata, come auspichiamo, si debba esplicitamente riferire ai costi medi di mercato Iva compresa nella zona dove la riparazione dovrebbe effettuarsi e debba essere certificata dalla valutazione di un Perito. Riteniamo inoltre che dovrebbe essere rispettato il diritto del danneggiato alla scelta diretta del proprio riparatore, da considerarsi richiesta ex art 2058 del codice civile, nel qual caso l’obbligo di “garanzia diretta” non potrà più ricadere in capo all’assicuratore. AICIS e SNAPIS propongono pertanto, oltre alla indispensabile modifica, cassazione o correzioni del comma 2, l’introduzione di un comma 3 all’art 29, che stabilisca la facoltà del danneggiato di richiedere all’assicuratore il risarcimento in forma specifica, lasciandogli a disposizione il veicolo presso il proprio riparatore di fiducia, al fine di effettuare la verifica dei danni e degli interventi necessari per il ripristino, in contraddittorio con questi, secondo il principio del ripristino ex ante nel miglior rapporto qualità prezzo».
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