L’articolo 29 comma 2 del decreto “Cresci Italia ” stabilisce testualmente che “ in alternativa ai risarcimento per equivalente, è facoltà delle compagnie assicurative offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica,
In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30%”.
In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30%”.
Nello specifico, a partire dal 20/01/2012, la compagnia o l’agenzia proporrà a TUTTI i clienti danneggiati la riparazione presso le CARROZZERIE CONVENZIONATE o in alternativa, se il cliente decide di riparare l’auto in una carrozzeria non facente parte della rete, o accetta una liquidazione in denaro, la compagnia può trattenere il 30%.
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