Veicoli, radiazioni per
esportazione possibili solo con documenti doganali o reimmatricolazione
all’estero.
Giro di vite contro i furbetti del finto export delle automobili solo
per non pagare il bollo auto e le multe: dal 1° gennaio 2016, infatti, per effetto
dell’ultima legge di Stabilità, chi chiede al P.R.A. una radiazione per
esportazione deve dimostrare con adeguata documentazione (anche doganale) che
il mezzo si trova effettivamente all’estero. In attesa, però, di adeguarsi alla
mutata normativa, gli sportelli del P.R.A. continuano ad applicare solo la
limitazione introdotte nel luglio 2014 che prevedono l’obbligo, per il titolare
del mezzo, di dimostrare che il veicolo è stato reimmatricolato all’estero.
L’elusione normativa
A partire dal 2010, molti italiani, per sottrarsi al pagamento dell’Ipt
e del bollo, hanno iniziato a vendere all’estero le proprie auto,
reimmatricolandole e ottenendo targa straniera: operazioni tuttavia spesso
fittizie e che, nonostante ciò, consente di circolare in Italia sfuggendo ai
controlli automatici sulle infrazioni stradali e a quelli fiscali.
Per ridurre tale fenomeno, nel luglio 2014 il P.R.A. ha introdotto (con
due circolari) una condizione alle radiazioni per esportazione: è necessario
esibire agli uffici la fotocopia della carta di circolazione estera o comunque
un’attestazione di avvenuta reimmatricolazione all’estero. Vincoli poi
applicati in modo elastico, perché spesso tale reimmatricolazione presuppone
proprio il fatto che il veicolo risulti già radiato in Italia.
La nuova norma
Per superare questo paradosso, la legge di Stabilità per il 2016 –
approvata a fine dicembre 2015 – richiede più genericamente “copia della
documentazione doganale di esportazione”, senza però stabilire, nel dettaglio,
in cosa essa consista. Per colmare la lacuna è intervenuto lo stesso P.R.A. che
ha disposto che la norma resti congelata, in attesa di chiarimenti
ministeriali. Inoltre, c’è da capire come regolarsi in caso di cessione
intracomunitaria, quindi senza documentazione doganale: la legge di Stabilità
dice contraddittoriamente che la radiazione è possibile presentando
“documentazione comprovante la radiazione” medesima.
Per maggiore chiarezza si riporta
qui di seguito la norma appena approvata:
“La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o
rimorchio, o l’avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A.,
entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all’estero del veicolo stesso
per reimmatricolazione, comprovata dall’esibizione della copia della
documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione
intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA,
restituendo il certificato di proprietà, e la carta di circolazione … ”
In attesa, dunque, dei chiarimenti richiesti e fino a nuove istruzioni,
in materia di radiazioni per esportazione, si continueranno ad applicare le
disposizioni già in vigore.
I
contrapposti interessi
fonte : http://www.laleggepertutti.it/107932_radiazione-esportazione-auto-allestero-come-cambia-dal-2016
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