L'Antitrust dà l'ok alla clausola Rca che limita la facoltà di cedere il credito relativo al risarcimento a carrozzerie non convenzionate
Importante decisione dell'Antitrust, secondo cui la clausola Rca che limita la facoltà del danneggiato di cedere il credito relativo al risarcimento a carrozzerie non convenzionate con la Compagnia è legittima.
DI CHE SI TRATTA - Oggi, il credito per il danno subìto dall'auto in seguito all'incidente può essere ceduto a un terzo (al carrozziere) dalla vittima del sinistro: è la cessione del credito Rc auto, che la Cassazione ha di recente confermato essere una pratica legale. Tuttavia, la battaglia è aperta, e l'Ania (la Confindustria delle Assicurazioni) nel novembre 2011 ha proposto l'abolizione della cessione del credito Rca, malvisto dalle Compagnie, perché ritenuto la causa di speculazioni e aumenti delle polizze. Nei mesi scorsi, la neonata Federcarrozzieri (associazione no-profit, che riunisce i carrozzieri indipendenti italiani, ossia non convenzionati con le Assicurazioni) ha segnalato che alcune Compagnie (Vittoria e Zurich) aggiungono nei loro contratti Rca clausole vessatorie nei confronti degli automobilisti, vietando il ricorso alla cessione del credito. E ora l'Antitrust s'è pronunciata a favore di Vittoria Assicurazioni.
I MOTIVI DEL SÌ - Quella clausola Rca, che limita la facoltà del danneggiato di cedere il credito relativo al risarcimento a carrozzerie non convenzionate con la Compagnia, è legittima in quanto non comporta un "significativo squilibrio" a carico del consumatore. Il Garante dice quindi no al carattere "vessatorio" della clausola contrattuale: ok all'accordo fra Compagnia e carrozzieri convenzionati. E in caso di cessione non autorizzata da parte dell'automobilista? Il contratto Rca prevede che gli eventuali maggiori oneri, non giustificabili sulla base dei criteri tecnici e di legge, rimangano a carico dell'assicurato. La limitazione, però, non opera se la carrozzeria è convenzionata con l'assicurazione o se la Compagnia non abbia manifestato il proprio diniego entro il termine di 4 giorni dalla richiesta dell'assicurato, con un meccanismo di "silenzio-assenso". Sempre secondo l'Antitrust, la limitazione della libertà contrattuale dell'assicurato rappresenta un rimedio per contrastare comportamenti fraudolenti, ed è idonea a ridurre i costi di gestione dei sinistri con possibili riflessi positivi sui premi.
IN CONTROTENDENZA - Questa decisione dell'Antitrust suscita però qualche perplessità: pare vada in controtendenza rispetto a quanto appena detto dalla Corte di giustizia europea, secondo cui gli accordi fra Assicurazioni e carrozzieri sono anticoncorrenziali. Infatti, gli assicuratori ungheresi - in particolare la Allianz Hungária e la Generali-Providencia - concordano una volta all'anno con i concessionari automobilistici, o con l'associazione nazionale che li rappresenta, le condizioni e le tariffe applicabili alle prestazioni di riparazione che l'assicuratore deve fornire in caso di sinistro ai veicoli assicurati. Pertanto, in caso di sinistro, le officine dei concessionari possono procedere direttamente alle riparazioni in base alle condizioni e alle tariffe suddette. I concessionari sono quindi legati agli assicuratori sotto un duplice aspetto: in caso di sinistro, essi riparano per conto degli assicuratori i veicoli assicurati ed intervengono come intermediari a favore degli assicuratori medesimi offrendo assicurazioni automobilistiche ai propri clienti in occasione della vendita o della riparazione di veicoli. Gli accordi tra gli assicuratori e i concessionari prevedono che questi ultimi percepiscano per la riparazione una tariffa maggiorata in funzione del numero e della percentuale di contratti di assicurazione commercializzati per l'assicuratore interessato. La Corte europea sottolinea che, sebbene l'istituzione di un simile collegamento non significhi automaticamente che gli accordi hanno per oggetto una restrizione della concorrenza, essa può nondimeno costituire un elemento importante per valutare se tali accordi siano per loro natura dannosi al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza.
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