Putroppo può capitare di ricevere dalla compagnia un’attestato di rischio non del tutto corretto (a vantaggio o svantaggio del contraente), ma rimediare si può. L‘attestato di rischio è il documento più importante per stipulare o rinnovare una polizza rca per cui è fondamentale in caso di errore risolvere il problema per ottenere la classe di merito di assegnazione corretta. Vediamo gli errori possibili e come comportarsi per rimediare all’errore della compagnia.
Sinistro non riportato
E’ possibile che la compagnia non riporti un sinistro causato dall’assicurato nell’attestato di rischio inviato almeno 30 giorni prima della scadenza. Ovviamente è questo il caso in cui il contraente non ha alcun interesse a spingere per la correzione della classe di merito che lo penalizzerebbe; fortunatamente per gli assicurati è un errore che spesso può capitare per questioni burocratiche soprattutto in caso di sinistri avvenuti negli ultimi 60 giorni di polizza, fuori dal periodo di osservazione corrente; in caso di cambio di compagnia è frequente che il sinistro non venga addebitato.
E’ questo quindi il classico errore difficilmente contestato dagli utenti che non avrebbero alcun interesse a richiedere la correzione.
E’ questo quindi il classico errore difficilmente contestato dagli utenti che non avrebbero alcun interesse a richiedere la correzione.
Riportato sinistro non conosciuto
Purtroppo può anche capitare di vedersi addebitato un sinistro senza essere a conoscenza di averlo causato, oppure che ritenevamo fosse stato causato da un altro conducente. Molto spesso ciò è dovuto all’omissione di informazione della compagnia che non ha comunicato nulla all’assicurato; la compagnia ha l’obbligo di informare l’assicurato in quanto esso deve avere la possibilità eventualmente di dimostrare la propria estraneità ai fatti.
In caso la compagnia non possa provare di aver effettuato le dovute comunicazioni all’assicurato, dovrà risarcire l’assicurato degli eventuali premi maggiorati pagati illeggittimamente.
In caso la compagnia non possa provare di aver effettuato le dovute comunicazioni all’assicurato, dovrà risarcire l’assicurato degli eventuali premi maggiorati pagati illeggittimamente.
Sinistro con responsabilità principale riportato erroneamente
Altro caso è quello di un attestato che riporta un sinistro in cui l’assicurato pensava di aver ragione o che addirittura è stato risarcito in tutto o in parte. Per fare un’esempio può accadere che il liquidatore di una compagnia risarcisca un assicurato all’80%, addebiti il sinistro con responsabilità principale al proprio assicurato e che il liquidatore della compagnia della controparte faccia la stessa cosa; in questo caso si ha un solo sinistro ma risultano due responsabili principali, situazione tecnicamente non possibile. Lo stesso sinistro riportato sugli attestati di due assicurati è possibile solo nel caso di concorso di colpa al 50 e 50%, ma in questo caso non si avrebbe l’applicazione del malus per i due coinvolti, almeno fino al superamento del 51% di responsabilità dovuto a sinistri successivi.
Come risolvere il problema?
Ottenere la correzione dell’attestato di rischio non è sempre un’operazione semplice e veloce, ma comunque fattibile. Se ritrovate un sinistro con responsabilità principale erroneamente addebitato dovete sicuramente inviare una raccomandata alla compagnia con allegata la documentazione dell’eventuale sinistro liquidato a vostro favore, come prova della vostra non responsabilità o responsabilità paritaria. Nel caso non foste più in possesso di tale documentazione è possibile richiedere l‘accesso agli atti alla compagnia, la quale deve fornire la documentazione richiesta entro 60 giorni pena reclamo all’Isvap.
Una volta dimostrato l’addebito illeggittimo del sinistro la compagnia potrà procedere alla restituzione della somma pagata ingiustamente, operazione che eventualmente può essere ottenuta ricorrendo al Giudice in caso di rifiuto della compagnia al rimborso. La stessa soluzione del problema avverrà anche in caso di sinistro con responsabilità principale addebitato all’assicurato senza alcuna comunicazione della compagnia, la quale sarà obbligata anche in questo caso al rimborso se non proverà di aver effettuato le comunicazioni di legge dovute.
Ricordiamo comunque che anche in caso di ricorso al Giudice bisognerà prima passare per la mediazione civile obbligatoria, fallita la quale si potrà procedere al ricorso giudiziale.
Ricordiamo comunque che anche in caso di ricorso al Giudice bisognerà prima passare per la mediazione civile obbligatoria, fallita la quale si potrà procedere al ricorso giudiziale.
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