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venerdì 8 giugno 2012

Pagamento in ritardo di una polizza assicurativa, effetti e conseguenze


Capita spesso, in tempo di crisi ancor di più, di pagare un polizza assicurativa in ritardo rispetto alla scadenza concordata con la compagnia, sia che si tratti di una polizza rc auto sia riguardo altre tipologie di assicurazioni. Purtroppo le conseguenze e gli effetti sull’operatività del contratto non sono gli stessi per tutte le tipologie di assicurazioni, per cui è importante conoscerne le differenze quando si paga un contratto assicurativo in ritardo per evitare spiacevoli problemi.

Polizze Rc auto

Pagare una polizza rca in ritardo rispetto alla scadenza intermedia o annuale può creare problemi a livello di copertura assicurativa; normalmente la copertura è garantita dalla compagnia nei 15 giorni successivi alla data di scadenza indicata nel contrassegno assicurativo, alla mezzanotte del 15° giorno la copertura termina e la compagnia non è piu tenuta ad alcun indennizzo in caso di sinistro. Questo avviene sicuramente per quello che riguarda le rate intermedie o i premi di rinnovo annuali provenienti da polizza con tacito rinnovo, ma non è sempre così: nel caso di polizze disdettate senza tacito rinnovo la copertura assicurativa termina alla mezzanotte del giorno di scadenza del contratto assicurativo, senza quindi offrire al cliente gli ulteriori 15 giorni di copertura.
Una cosa molto importante da sapere nel caso l’assicurato pagasse la polizza dopo lo scadere dei 15 giorni di copertura è che la garanzia riprenderà l’operatività alla mezzanotte del giorno di pagamento del premio, il quale non subirà alcuna maggiorazione per il ritardato pagamento. La polizza inoltre manterrà la stessa scadenza di rata o di polizza (i giorni in cui non si è usufruito della garanzia andranno comunque persi).
P.S. in caso di fermo da parte degli organi di Polizia si è comunque passibili di contravvenzione :
Art. 193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile. 
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. 
2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. 
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

1 commento:

  1. vorrei sapere perchè se pago in ritardo la copertura casa devo pagare l'intero premio e non il rateo relativo ai mesi rimanenti. In questo modo pago un rischio che l'assicurazione non ha sostenuto.
    Al limite, se pago 12 mesi, credo che sia corretto che mi venga data la stessa copertura.

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