Ai sensi dell’art. 2 del D.M. del 18 luglio 2012 la misura del contributo a carico dei periti
assicurativi è stabilita in € 50,00.
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Termini e modalità di pagamento
1. Gli intermediari e i periti effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data delpresente provvedimento. Il termine per il pagamento è prorogato al 30 novembre 2012 per gliintermediari e periti aventi residenza o sede legale nei comuni emiliani colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’allegato 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012.
2. Gli intermediari (ad eccezione delle banche) iscritti nelle sezioni A, B, D del RUI e i periti iscritti
nel Ruolo dei periti assicurativi, effettuano il pagamento esclusivamente con le seguenti modalità:
1) presso gli uffici postali, i punti vendita collegati alla rete Lottomatica Servizi, le ricevitorie delLotto e le tabaccherie, utilizzando il bollettino postale precompilato allegato all’avviso dipagamento che la SO.G.E.T. Società di Gestione Entrate e Tributi S.p.A. incaricata della riscossione dei contributi, provvede a inoltrare all’indirizzo di residenza di ciascun intermediario e perito;
2) con carta di credito, via internet tramite il sito www.sogetspa.it, nella pagina “pagamenti online” (http://www.sogetspa.it/ pagonline.php);
3) mediante bonifico bancario, utilizzando il modulo precompilato allegato all’avviso di pagamento; il modulo precompilato e i dati necessari per effettuare l’ordine di bonifico tramite home banking, sono altresì scaricabili via internet dal sito www.sogetspa.it, nella pagina “pagamenti onLine“ (http://www.sogetspa.it/ pagonline.php).
4. Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C delRUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne avvalgono.
5. In caso di mancato ricevimento dell’avviso di pagamento, gli intermediari e i periti potrannocomunque acquisire i dati necessari per effettuare il versamento collegandosi al sito www.sogetspa.it, nella pagina “pagamenti onLine”.
6. I pagamenti che saranno effettuati per importi o modalità diverse da quelle indicate nonpotranno considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge.
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